DECRETO TRIBUNALE DI BRESCIA – N. R.G. 00011875 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
N. NUMERO_DOCUMENTO/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare -procedure concorsuali -esecuzioni
DECRETO
EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012
Il Giudice,
letto il ricorso ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 depositato in data 4.6.2025 da per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. 108/2020 siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;
visto il proprio decreto depositato in data 10.6.2025;
rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;
visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. 108/2020, il cui fascicolo è stato acquisito ex officio ;
letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data 29.7.2025;
preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente, acquisiti ex officio ;
ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. 108/2020 è stata dichiarata chiusa con decreto depositato in data 7.5.2025;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14 terdecies , comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
-il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
-il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
-il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
-il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
-il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14 undecies della L. n. 3/2012, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso ha cercato un’occupazione e non ha rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego e al riguardo si osserva in particolare che ha mantenuto l’impiego di autotrasportare, con contratto a tempo indeterminato, presso la
-sono stati soddisfatti, almeno in parte (sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18.11.2011, n. 24215), i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove
si indica che i crediti in prededuzione ( e quelli privilegiati ( ’80 sono stati soddisfatti totalmente mentre il credito privilegiato ex artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. è stato soddisfatto parzialmente nella misura del 34,44%; Co
-rilevato che l’esdebitazione può essere esclusa solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass. n. 27562/2024);
-ritenuta l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 14 terdecies , comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
-il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali, posto che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine sostanzialmente dal ricorso a finanziamenti per il pagamento di debiti pregressi e il sostentamento della famiglia nonché dallo stato di crisi dell’ attività individuale svolta e da numerosi guasti che hanno colpito i mezzi usati per la stessa (cfr. anche la relazione particolareggiata ex art. 14 ter , c. III, della L. n. 3/2012);
-il debitore nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter , c. III, della L. n. 3/2012);
rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alla richiesta del debitore; preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore; ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
p.q.m.
Il Tribunale, visto l’art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:
-dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 108/2020;
-dispone che il Liquidatore provveda a comunicare a tutti i creditori il presente decreto;
-nulla sulle spese.
Si comunichi.
Brescia, 06/11/2025
Il Giudice NOME COGNOME