Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2260 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2260 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10711/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente- avverso il decreto della Corte d’Appello di Brescia n. 375/2024 depositato il 25/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, già dichiarato fallito dal Tribunale di Mantova quale socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, il cui fallimento è stato chiuso dopo il 15 luglio 2022 per insufficienza di attivo (essendo stato realizzato un attivo di € 5.783,28 destinato al pagamento del campione civile e delle spese di procedura), ha proposto istanza di esdebitazione ex
art. 142 l.fall. chiedendo dichiararsi l’inesigibilità dei debiti ammessi allo stato passivo relativamente alla massa del socio per l’importo di € 1.249.126,59.
Il Tribunale di Mantova ha accolto l’istanza, facendo applicazione della disciplina sopravvenuta del Codice della Crisi e dichiarando inesigibili i debiti non soddisfatti.
La Corte di Appello di Brescia, con il decreto qui impugnato, ha accolto il reclamo della creditrice NOME. Ha ritenuto il giudice del reclamo applicabile all’esdebitazione la disciplina previgente, dovendosi applicare il regime normativo della procedura concorsuale aperta a carico dell’istante, cui la procedura di esdebitazione è correlata.
Per l’effetto, il giudice del reclamo ha fatto applicazione del disposto dell’art. 142, secondo comma, n. 1) l.fall. relativo al requisito oggettivo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, insussistente a causa dell’assenza di una minima percentuale distribuita ai creditori concorsuali e dell’irrilevanza della distribuzione di attivo per il pagamento delle spese di procedura, le quali non rientrano tra i crediti concorsuali.
Propone ricorso per cassazione il debitore, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la creditrice già reclamante, ammessa al gratuito patrocinio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 280 CCII, nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto applicabile anche al fallimento, il cui decreto di chiusura sia intervenuto nel vigore della disciplina sopravvenuta, la disciplina previgente della legge fallimentare. Assume parte ricorrente che la disciplina sopravvenuta del Codice della Crisi, che non prevede più il requisito del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, trovi applicazione al caso di specie, sia per effetto del
principio del favor debitoris , sia in quanto la disciplina transitoria dell’art. 390 CCII prevede l’ultrattività della disciplina abrogata solo per le norme procedimentali, laddove per la disciplina sostanziale -quale quella relativa alle condizioni dell’esdebitazione troverebbe applicazione il Codice della Crisi.
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ., in quanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, ove ha ritenuto che l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass., n. 14835/2025; Cass., n. 28137/2025). Milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione « non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato)» (Cass., n. 14835/2025, cit.; Cass., n. 30108/2025).
Conseguentemente, deve farsi applicazione dell’art. 390, comma 2, CCII, nella parte in cui dispone l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione « un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento), delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure» (Cass., n. 14835/2025, cit.).
Circostanza avvalorata dalla ammissibilità dell’esdebitazione con il decreto di chiusura del fallimento (art. 143 l.fall.). Sicché, si può aggiungere, la tesi propugnata dal ricorrente porterebbe a ritenere, distonicamente, che l’esdebitazione disposta con il decreto di chiusura del
fallimento (regolato dalla disciplina previgente ex art. 389, comma 2, CCII) sarebbe regolata dalla disciplina abrogata, mentre quella su ricorso del debitore sarebbe regolata da quella sopravvenuta, facendo dipendere il regime normativo applicato dall’iniziativa della parte .
Ne consegue che l’esdebitazione non può che attenere alla liberazione dei « debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti» (art. 142 l. fall.) relativi alla procedura cui inerisce. Il che spiega come i presupposti che regolano l’esdebitazione sono quelli che regolano la disciplina concorsuale nella quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa e non quelli di cui alla disciplina sopravvenuta (Cass., n. 28137/2025, cit.).
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 142 l. fall. e dell’art. 3 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto insussistenti le condizioni per l’esdebitazione del ricorrente, osservandosi che l’applicazione della disciplina abrogata creerebbe disparità di trattamento tra debitori soggetti o meno alla disciplina sopravvenuta, violando il principio di ragionevolezza.
Il secondo motivo è inammissibile. Trattandosi di discipline soggette a regimi differenti, non può esservi disparità di trattamento, essendo ciascuna delle due discipline della liberazione dai debiti residui omologa a quella in cui i debiti si sono generati e sono stati dichiarati opponibili alla massa. Escluso, in primo luogo, qualsiasi contrasto con il diritto dell’Unione, essendo rimesso agli Stati membri prevedere ulteriori deroghe alla disciplina dell’esdebitazione « in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati » (Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2024, Corvan, C-289/23, punto 27), rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente i presupposti di accesso all ‘istituto della liberazione dai debiti.
Nella specie, il decreto impugnato ha rilevato che il giudice di prime cure ha accertato che l’attivo realizzato, pari a € 5.783,28, è stato integralmente destinato al pagamento del campione e delle spese di procedura senza alcun riparto ai creditori insinuati, parimenti esposti, sia per la società sia per la massa del socio, su un passivo di € 1.249.126,59, per cui la procedura fallimentare è stata chiusa per insufficienza di attivo per omesso pagamento anche solo in parte dei creditori concorsuali. E’ pertanto, corretto il diniego di esdebitazione difettando il minimo soddisfacimento di cui all’art. 142, secondo comma, l.fall., elemento la cui mancanza è assorbente rispetto alla valutazione della allegata condotta collaborativa del debitore dichiarato fallito.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Le spese, stante l’avvenuta ammissione del Fallimento controricorrente al patrocinio pubblico, sono liquidate in favore dell’Erario, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, disponendo che il pagamento avvenga nei confronti dello Stato; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME