Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21201 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3090-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE – intimato – avverso il DECRETO N. 3943/2022 della CORTE D ‘ APPELLO DI MILANO, depositato il 19/12/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/7/2024;
FATTI DI CAUSA
1.1. La C orte d’appello di Milano, con decreto del 19 dicembre 2022, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOMECOGNOME dichiarato fallito quale socio illimitatamente
responsabile della RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del Tribunale di Monza che, dopo la chiusura del fallimento, ne aveva respinto la richiesta di concessione del beneficio dell’esdebitazione .
2.1. La corte del merito ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo della meritevolezza richiesto dall’art. 142, 1° comma, l.fall.. In particolare, ha reputato non plausibili le giustificazioni con cui COGNOME aveva cercato di escludere la propria responsabilità per la violazione degli obblighi di comunicazione, custodia e tutela consumatasi con l’ ingresso abusivo nell’immobile del Fallimento di soggetti estranei necessariamente da lui compulsati, in quanto dipendenti di una società che intendeva avanzare una proposta di concordato fallimentare che avevano visionato i dati contenuti nei PC aziendali, e ha ritenuto parimenti non credibile che il reclamante non avesse collaborato col nipote NOME per consentirgli di vendere a terzi merce che era stata acquisita al l’attivo della procedura. Ha pertanto pienamente condiviso le ragioni di rigetto dell’istanza individuate dal primo giudice, ‘anche a prescindere dal fatto’ che, a fronte di un totale di crediti ammessi al passivo di € 6.428.882,48, con i riparti dell’attivo era stato pagato il solo 4,04% dei crediti privilegiati.
2.2. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 18/1/2023, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.
2.3. Ha resistito con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE, mentre il Fallimento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l’unico motivo articolato il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 142 l.fall., l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’errata ricostruzione della vicenda e l’ errata interpretazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto insussistente il requisito della meritevolezza previsto dall’art. 142, comma 1°, l.fall..
3.2. Assume di non aver violato nessuno degli obblighi previsti dalla norma e contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del reclamo, deducendo, specificamente: i) che l’esposto col quale il curatore ha denunciato l’ingresso abusivo di terzi nel capannone della società non ha avuto seguito e che comunque i soggetti introdottisi nell’immobile non hanno arrecato alcun danno e/o ritardo alla procedura fallimentare, che si è chiusa regolarmente con la soddisfazione parziale di alcuni creditori; ii) che il curatore non ha provato che siano stati asportati beni inventariati, né che tale presunto trafugamento sia stato compiuto con la sua complicità; iii) che dai certificati penali depositati non risultano a suo carico né procedimenti in fase di indagine, né carichi pendenti, né condanne definitive.
3.3. Sostiene, infine, che ricorre anche il presupposto oggettivo di cui al 2° comma de ll’art. 142 l.fall., che resta integrato dall’avvenuto pagamento anche solo di una parte soltanto dei debiti esistenti
3.4. Le censure che investono il capo del decreto con cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza del requisito della meritevolezza sono inammissibili.
3.5. Il ricorrente, infatti, sollecita la Corte a un riesame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, al fine di ottenere una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze in base alle quali il giudice del merito ha ritenuto che egli fosse venuto meno ai propri doveri di collaborazione e agli obblighi di non ritardare lo svolgimento
della procedura e non aggravarne il dissesto, avendo consentito l’ingresso a soggetti estranei all’interno dell’immobile del fallimento e concorso nella consegna al nipote, altrimenti impossibile, di merce acquisita a ll’attivo che poi questi aveva consegnato a terzi.
3.6. Ed è, invece, noto che, nel ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo d’impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale: il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttez za giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (fra moltissime, da ultimo, Cass. n. 32505 del 2023).
3.7. Resta assorbita la censura con la quale COGNOME contesta che non ricorresse il requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2° comma l. fall., peraltro rivolta contro un’affermazione che la corte del merito ha svolto ad abundantiam e che dunque non integra un’autonoma ratio decidendi .
3.8. Stante l’inammissibilità dell’impugnazione , e tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo, è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri 141 creditori ammessi al passivo, litisconsorti
necessari nel giudizio, cui il ricorso non risulta essere stato notificato (cfr. Cass. 16141/2019, 12515/2018).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all ‘RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 7.500,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima