Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28506 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 6709/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO , giusta procura che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa per legge dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE e altri (creditori ammessi allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE, e del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE)
-intimati- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 2/2022 della Corte d’Appello di Torino, depositato in data 4/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 La Corte d’appello di Torino, in accoglimento del reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 4.1.2022 ha revocato il provvedimento ex art. 143 l. fall. con cui il Tribunale di Torino aveva concesso a NOME COGNOME, socio illimitatamente responsabile della RAGIONE_SOCIALE, fallito per ripercussione del fallimento della società, il beneficio dell ‘esdebitazione successivamente alla chiusura (disposta con decreto del 16 ottobre 2020) della procedura concorsuale.
1.1 La corte del merito, dichiarato assorbito il primo motivo di reclamo, ha reputato fondato il secondo e negato l’esdebitazione per difetto del requisito oggettivo, ritenendo irrisorie le percentuali di soddisfacimento dei creditori, ammontanti al 3,97% del totale dei crediti, di cui solo l’11% d i quelli privilegiati, senza che il credito dell’Erario , dell’importo di € 223.675,76 fosse stato minimamente soddisfatto.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso mentre gli altri soggetti intimati non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 l.fall., per non avere la corte del merito rilevato l’omessa tempestiva notificazione del reclamo a tre creditori insinuati, non integralmente soddisfatti, litisconsorti necessari del procedimento, nei cui confronti il contraddittorio sarebbe stato integrato in data successiva al termine concesso ad RAGIONE_SOCIALE per eseguire le notifiche.
2 Il motivo è infondato, atteso che la notifica dell’impugnazione in cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti introduce validamente il giudizio e l’atto tardivamente notificato riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c.: Cass. n. 19379/2021.
3 Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art 142 e 143 l.fall., in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c., per avere la corte del merito fondato il proprio giudizio negativo su un mero calcolo matematico RAGIONE_SOCIALE percentuali di soddisfacimento quando, invece, secondo l’orientamento della suprema corte, andava compiuta una analisi più complessa e globale.
3.1. Il motivo è fondato.
3.1 Secondo il consolidato indirizzo nomofilattico il cd. ‘requisito oggettivo’, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno ‘in parte’, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella ‘parte’ rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016).
Si è poi ulteriormente precisato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142 comma 2 l.fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo
comma della norma (cd. ‘requisito soggettivo’), il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che (come del res to recita espressamente la norma) i creditori concorsuali «non siano stati soddisfatti neppure in parte», e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto -al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e gener ica, di ‘prudente apprezzamento del giudice’ e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche -siano stati soddisfatti in percentuale ‘affatto irrisoria’ (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024).
3.2 Tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un’interpretazione coerente con il ” favor debitoris ” che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il ” favor ” per l’omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della citata direttiva Insolvency (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il ‘requisito oggettivo’ dalle ‘condizioni per l’esdebitazione’ di cui all’art. 280 CCII).
Già nella Rel. al d.lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che «l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie», in linea con l’istituto del c.d. discharge previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. fresh start ed eliminare il fenomeno RAGIONE_SOCIALE attività ‘sommerse’.
Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della ratio ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura ‘affatto irrisoria’ dev’essere riscontrata solo ove il concreto
‘soddisfacimento’ non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, però «tenuto conto di tutte le risultanze della procedura» (Cass. 15246/2022).
3.3 Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura ‘affatto irrisoria’ in questione non debba (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori.
E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 l.fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (‘neppure in parte’, laddove per ‘parte’ in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento; tanto che proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020).
Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione ‘matematica’, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel ” favor ” esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata.
Non è un caso che l’art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all’imprenditore-persona fisica l’accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts , prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l’esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell’art. 142 l.fall.), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto «dell’equo interesse dei creditori» (laddove l’aggiunta dell’aggettivo ‘equo’ è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore).
3.4 Dunque questa Corte è ormai pervenuta all’ulteriore approdo secondo cui, nella prospettiva dell’esdebitazione, al fine di valutare la significatività del pagamento effettuato ai creditori, l’accertamento della sua natura ‘affatto irrisoria’ non può e non d eve ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori, cioè ad una mera operazione matematica, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel favor esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente orientata.
3.5. Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. (sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell’art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della ‘recidiva’), che ospita il cd. ‘requisito soggettivo’, sicuramente esse nziale e preminente nella ratio dell’istituto (tanto da essere l’unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il ‘requisito oggettivo’ in disamina).
Con ciò si vuol dire che, tra «tutte le risultanze della procedura» di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la ‘irrisorietà’ della percentuale di
soddisfazione dei creditori concorsuali -nel caso in esame indubbiamente bassissima, pari allo 0,6% del credito privilegiato -anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma.
3.6 Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023).
3.7 Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico.
Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto ‘meritevole’ ai sensi di legge, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive; e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (‘ nummo uno ‘) da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l’unica expressis verbis contemplata dall’art. 142, comma 2, l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della procedura -ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili -dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte.
3.8 Nel caso di specie il giudice del reclamo non si è uniformato a tali principi, in quanto ha fondato la decisione di rigetto della richiesta del beneficio sul mero dato numerico costituito dalla percentuale di soddisfacimento, ammontante al 3,97% del totale dei crediti (certamente non simbolica) e sul rilievo del l’integrale,
mancato soddisfacimento dei creditori chirografari e di una parte di quelli privilegiati.
4 Il decreto impugnato va quindi cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per l’esame della questione rimasta assorbita.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato, in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 11/07/2024.