Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7333 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7333 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17656/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
Fallimento NOME ,RAGIONE_SOCIALE Ifis spa, RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE Colobiolo Di Sotto, Comune Di RAGIONE_SOCIALE, Comune Di Gessate, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE La Corte Dei Visconti, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Residenza Besana Brianza , RAGIONE_SOCIALE, Bcc di RAGIONE_SOCIALE soc coop, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE , Banco Bpm spa, Dobank spa, RAGIONE_SOCIALE Masciago, Comune di NOME, RAGIONE_SOCIALE, Cassa di Risparmio di Asti RAGIONE_SOCIALE, Intesa San Paolo spa, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE Monte Paschi Siena, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE,
-intimatiavverso il decreto della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 623/2017 depositato il
20/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE con l’impugnato decreto rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva respinto la richiesta dallo stesso formulata di esdebitazione ex art. 142 e segg. l.fall.
1.1 La Corte distrettuale rilevava che era ostativo alla concessione del beneficio richiesto la circostanza, evidenziata dal curatore nella relazione ex art.143 l.fall., che: « le scritture contabili con riferimento agli anni 2011 e 2012 risultavano inattendibili e/o comunque tenute in modo tale da non permettere l’esatta ricostruzione degli affari; si trattava di condotte in relazione alle quali il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il delitto di ‘bancarotta documentale’ » conclusosi con sentenza di patteggiamento chiesto dall’imputato che costituiva indizio della non regolare tenuta delle scritture contabili.
2 NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi; nessuno dei soggetti evocati ha svolto difese.
2.1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.
3 NOME COGNOME ha proposto istanza di decisione e depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380 bis1 c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142, n. 5, l.fall., per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che la tenuta da parte dell’imprenditore delle scritture contabili relativamente agli anni 2011 e 2013 in modo inattendibile e comunque tale da non permettere l’esatta ricostruzione degli affari, in assenza della condotta costituita dalla determinazione o dall’aggravamento del dissesto, integrava una causa ostativa alla concessione del beneficio dell’esdebitazione.
1.1 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 116, comma 1, c.p.c., 445 e 651 c.p.p., 142 n. 5 l.fall. per avere la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ritenuto che possono essere sufficienti ‘meri indizi’, consistenti nelle valutazioni contenute nella relazione del curatore ai sensi dell’art. 143 l.fall. e nel fatto che il COGNOME abbia patteggiato la pena, a ritenere provata la mancata tenuta delle scritture contabili in modo corretto, e, comunque, per avere omesso ogni valutazione in merito ai requisiti di cui all’art 2729 c.c., mancando elementi di prova di carattere grave, preciso e concordante.
2 Il ricorso è inammissibile.
2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: « …….. Il primo motivo (violazione dell’art. 142, n. 5, legge fall. in relazione alla inattendibile tenuta delle scritture contabili) è inammissibile perché implica un sindacato di fatto. La corte d’appello ha ben specificato la ragione, tratta dalla relazione del curatore fallimentare, per la quale l’esdebitazione non poteva essere accordata: ha osservato
che la modalità di tenuta delle scritture contabili era stata al punto deficitaria da determinare finanche l’impossibilità (oltre e più che la grave difficoltà) di esatta ricostruzione del patrimonio. Si tratta di una valutazione di merito, motivata e insindacabile in cassazione, né d’altronde censurata per omesso esame di fatti decisivi secondo l’ottica dell’attuale art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il secondo motivo (violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 116 cod. proc. civ., 445 e 651 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 142, n. 5, legge fall.) è inammissibile. La corte territoriale non ha deciso sulla base dell’affermata rilevanza ostativa della sentenza di patteggiamento, bensì considerando i fatti ai quali la sentenza era stata riferita (cosa consentita dalla giurisprudenza di questa Corte). Lo ha fatto con motivazione completa e immune da censure. Ciò rende inammissibile il motivo di ricorso siccome non direttamente correlato alla ratio decidendi e comunque incentrato su distinte considerazioni in fatto, notoriamente insuscettibili di trovare ingresso in cassazione ».
2.3 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni che resistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.
In particolare, il sopravvenuto provvedimento di riabilitazione, allegato all’istanza di fissazione dell’udienza depositata in data 26/11/2025, al di là della ritualità della produzione in giudizio, è irrilevante alla luce delle argomentazioni sopra esposte e cioè che il decreto della Corte d’Appello si fonda non solo sulle circostanze di cui al n.6 dell’art.142 co.1 l.f all. ma anche e ancor più su quelle di cui al n.5, affermando chiaramente che lo stato delle scritture contabili nemmeno ha consentito la ricostruzione del patrimonio.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
3 Nulla è da statuire sulle spese del presento giudizio non avendo i soggetti evocati svolto difese.
4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., come
espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME