Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2445 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 26940/2022 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
e contro
CURATELA FALLIMENTO AUTOTRASPORTI RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME & C SNC, RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, REGIONE UMBRIA, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, EREDI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, DOMINICI VITORAGIONE_SOCIALE, NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME
-intimati –
avverso il decreto n. cronol. 123/2022 della Corte di Appello di Perugia depositato il 13 maggio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte di Appello di Perugia, con decreto del 13.5.2022, ha respinto il reclamo proposto , ai sensi dell’art. 26 e 143 l. fall., da NOME COGNOME e NOME COGNOME -falliti, quali soci illimitatamente responsabili della RAGIONE_SOCIALE per ripercussione del fallimento della società – avverso il decreto del tribunale reiettivo della loro istanza di esdebitazione
2.La corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione del beneficio ai reclamanti, i quali: i) non avevano collaborato con gli organi della procedura , omettendo fra l’altro di ottemperare al decreto ex art. 46, 2° comma del G.D. che imponeva loro di versare parte delle retribuzioni percepite, in termini che, se ritenuti iniqui, avrebbero potuto essere modificati mediante gli appositi
rimedi previsti dalla legge; ii) avevano ritardato la chiusura del fallimento mediante la proposizione di opposizioni manifestamente infondate; iii) avevano posto in essere condotte distrattive in danno dei creditori, volte a privare la s.n.c. poi fallita della quasi totalità degli automezzi di cui era proprietaria. Ha inoltre rilevato che i creditori erano stati soddisfatti in misura esigua e che nei confronti di NOME COGNOME erano stati emessi un decreto penale di condanna e una sentenza di applicazione concordata della pena per reati inerenti l’attività di impresa , per i quali non era intervenuta la riabilitazione.
2. Il decreto è stato impugnato da NOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il Fallimento e gli altri creditori ammessi allo stato passivo non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, che denuncia ‘ violazione art. 142 l.f. -omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. ‘ i ricorrenti lamentano che la corte d’appello abbia ritenuto insussistenti i presupposti per accordare il beneficio senza tener conto del parere favorevole espresso dal curatore, che certificava la loro meritevolezza, e senza fondare le proprie valutazioni su dati certi, anziché su argomenti induttivi. Aggiungono che i reati per i quali era intervenuto il patteggiamento erano stati dichiarati estinti ai sensi dell’art. 145, 2° comma, c.p.p. , con provvedimento equiparabile in tutto e per tutto alla riabilitazione.
1.1 Il motivo è inammissibile, laddove – nel dedurre l’ omesso esame di fatti decisivi che non vengono in alcun modo indicati – richiede in realtà a questa Corte un nuovo e diverso apprezzamento delle circostanze sulla cui scorta il giudice del reclamo ha assunto la decisione, ovvero un sostanziale riesame delle condotte tenute dai ricorrenti nel corso della procedura di fallimento, pretendendo in tal modo di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere le valutazioni espresse nel decreto impugnato, non condivise e per ciò solo censurate, al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.
L ‘inammissibilità delle censure concernenti i primi tre profili di fatto in base ai quali, con accertamento integrante un’autonoma ratio decidendi , di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, la corte del merito ha rigettato il reclamo, rende inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione (cfr.,fra molte, Cass. nn. 5122/2024, 15399/2018, 21490/2005) la censura con la quale si sostiene, in diritto, che il provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell’art. 145 , 2à comma, c.p.p. equivale a riabilitazione, nonché il secondo motivo di ricorso, col quale si contesta l’ulteriore (terza) ratio decidendi, costituita dal difetto del presupposto di cui all’art. 142, 2 ° comma l. fall., e si invoca, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 281 CCII. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e ad Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 11.7.2024