Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1469 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17827/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME
-resistente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 571/2023 depositata il 26/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarati falliti dal Tribunale di Padova con sentenza del 5 novembre 2013 e con procedura concorsuale chiusa con decreto in data 19 novembre 2020, hanno proposto in data 30 settembre 2022 ricorso per esdebitazione a termini degli artt. 278 e s. CCII.
Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inapplicabile la disciplina del Codice della Crisi e rilevando la non sovrapponibilità dei presupposti dell’esdebitazione proposta dai ricorrenti rispetto alla disciplina previgente applicabile nella specie.
La Corte di Appello di Venezia, con il decreto qui impugnato, ha rigettato il reclamo, confermando l’ultrattività della disciplina della legge fallimentare al procedimento di esdebitazione, dovendo la stessa essere regolata dalla disciplina che regola la procedura concorsuale già aperta a carico degli istanti. La Corte di merito ha, poi, ritenuto decaduti i ricorrenti dal diritto di chiedere la liberazione dai debiti, essendo decorso il termine annuale dalla dichiarazione di fallimento e, sotto questo aspetto, ha ritenuto ulteriormente inapplicabile la disciplina sopravvenuta, non potendo tale normativa far risorgere un beneficio dal quale i ricorrenti erano decaduti.
Propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, affidato a due motivi. Gli intimati non si sono costituiti in giudizio, a eccezione dell ‘RAGIONE_SOCIALE , che deposita procura speciale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione o falsa applicazione dell’art. 390, comma 2, CCII, nonché violazione del combinato disposto degli artt. 280
n. 17827/2024 R.G.
CCII, 11 Prel. e l. n. 155/2017 « finalizzata all’attuazione degli artt. 20 e ss. della direttiva Europea n. 1023/2019» , nella parte in cui il decreto impugnato ha applicato l’abrogata disciplina di cui all’art. 143 l. fall. e non l’esdebitazione disciplinata dagli artt . 278 e s. CCII. Osserva parte ricorrente che l’ultrattività della disciplina abrogata, in quanto eccezionale, non possa essere estesa oltre i casi ivi indicati, i quali non contemplano l’esdebitazione; pertanto, ove l’esdebitazione sia proposta in costanza della disciplina sopravvenuta, resta da questa disciplinata, in quanto disciplina sostanziale regolata dalla disciplina vigente al momento in cui la domanda viene presentata. Tale interpretazione sarebbe corroborata, ad avviso di parte ricorrente, dalle finalità della Direttiva (UE) n. 1023/2019, volta a favorire la liberazione del debitore dai debiti concorsuali ( fresh restart ), nonché trattandosi di disciplina più favorevole al debitore. Contesta, infine, l’argomento secondo cui l’esdebitazione costituirebbe un subprocedimento della procedura concorsuale liquidatoria, in quanto procedimento autonomo rispetto a quello fallimentare.
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ., essendo contrario alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass., n. 14835/2025; Cass., n. 28137/2025). Milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione « non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato)» (Cass., n. 14835/2025, cit.; Cass., n. 30108/2025).
Conseguentemente, deve farsi applicazione dell’art. 390, comma 2, CCII, nella parte in cui dispone l’efficacia ultrattiva delle procedure
fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione « un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento), delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure» (Cass., n. 14835/2025, cit.).
Circostanza ulteriormente avvalorata dalla possibilità che l’esdebitazione venga pronunciata con il decreto di chiusura della procedura (art. 143 l.fall.). La tesi propugnata dal ricorrente condurrebbe a ritenere, distonicamente, che l’esdebitazione disposta con il decreto di chiusura del fallimento (regolato dalla disciplina previgente ex art. 389, comma 2, CCII) sarebbe regolata dalla disciplina abrogata, a differenza di quella che consegua al ricorso del debitore, regolata (in tesi) da quella sopravvenuta, facendo così dipendere l’applicazione del regime normativo dall’iniziativa di parte .
Ne consegue che l’esdebitazione non può che attenere alla liberazione dei « debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti» (art. 142 l. fall.) relativi alla procedura cui inerisce. Il che spiega come i presupposti che regolano l’esdebitazione sono quelli della disciplina concorsuale nella quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa e non quelli di cui alla disciplina sopravvenuta (Cass., n. 28137/2025, cit.).
I nfondato è, poi, l’argomento secondo cui al caso di specie dovrebbe farsi applicazione della disciplina sopravvenuta secondo il principio del favor rei. L’argomento parte dall’errato assunto che il fallimento assuma valenza sanzionatoria, quanto meno di sanzione impropria, con conseguente applicazione retroattiva della norma sopravvenuta ritenuta più vantaggiosa (Cass., Sez. U., 2060/2011). Il che è escluso quanto meno per i fallimenti dichiarati nel vigore del d. lgs. n.
5/2006 (arg. ex Corte cost., n. 39/2008), essendo la disciplina concorsuale liquidatoria volta a preservare il patrimonio del debitore dalle aggressioni indiscriminate dei creditori. L’esdebitazione si caratterizza, pertanto, come punto di equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, modulandosi o limitandosi l’utilizzo dello strumento in funzione della natura delle parti del rapporto obbligatorio ex 79° considerando Dir. (UE) 2019/2013.
Va, pertanto, escluso qualsiasi profilo di contrasto tra la disciplina previgente dell’esdebitazione e il diritto dell’Unione, essendo rimesso agli Stati membri prevedere ulteriori deroghe alla disciplina dell’esdebitazione « in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati » (Corte di Giustizia UE, 7 novembre 2024, Corvan, C-289/23, punto 27), così come rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare diversamente i presupposti di accesso allo strumento della liberazione dai debiti.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 143 l. fall. e 279 CCII, nonché degli artt. 3 e 41 Cost. e della Raccomandazione della Commissione dell’Unione Europea del 12/03/2014 (2014 -135-UE), per aver ritenuto il Giudice del reclamo applicabile il termine di decadenza annuale di cui all’art. 143 l. fall., deducendosi che la norma interna sia in contrasto con la lettera e lo spirito della Raccomandazione.
Il secondo motivo è infondato. Il termine annuale per presentare la domanda di esdebitazione ex art. 143 l.fall. deve intendersi previsto a pena di decadenza per ragioni di certezza dei rapporti giuridici e di effettività del procedimento, caratterizzato da specifiche interlocuzioni con gli organi di una procedura chiusa, chiamati a esprimere il parere sulle condizioni previste dall’art. 142 l.fall. (Cass., n. 1070/2021; conf. Cass., n. 15246/2022). Tale soluzione discende dall’interpretazione data dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto il termine annuale in oggetto compatibile con la discrezionalità del legislatore, al fine di consentire « una
serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque, fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo» (Corte cost., 24 febbraio 2010, n. 61) .
Questa interpretazione non è in contrasto con il diritto dell’Unione, secondo cui la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza è coerente con il principio di certezza del diritto. Spetta agli Stati membri determinare, per le normative nazionali che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, termini in funzione, segnatamente, della rilevanza che le decisioni da adottare rivestono per gli interessati, della complessità dei procedimenti e della legislazione da applicare, del numero di soggetti che possono essere coinvolti e degli altri interessi pubblici o privati che devono essere presi in considerazione (Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2024, NOME, C-284/23, punto 35; Corte di Giustizia C-230/24, 13 marzo 2025, Banco Santander, punto 30).
Ove uno Stato membro disponga in autonomia le modalità procedurali dirette ad assicurare la salvaguardia dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione , tale disciplina non deve essere meno favorevole di quelle che disciplinano situazioni analoghe di tipo interno (principio di equivalenza), né vanno strutturate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) ( Corte di Giustizia UE, C-230/24, cit., punto 26; Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C 869/19, punto 22). Sul punto, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente dedotto specifici profili di contrasto della normativa interna con i principi di equivalenza ed effettività.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo unificato. Nulla si dispone per le spese, non avendo il resistente depositato controricorso, né difese scritte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME