Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2261 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2261 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11407/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, Provinciale Di Perugia RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il decreto del Tribunale di Perugia n. 5542/2024 depositato il 18/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, già assoggettata -a seguito di istanza in data 12 febbraio 2018 – alla procedura di liquidazione dei beni a termini dell’art. 14 -ter l. n. 3/2012, chiusa con decreto del 31 gennaio 2024, ha proposto ricorso per esdebitazione ex art. 14terdecies l. n. 3/2013. Il
ricorso, al quale si era opposta RAGIONE_SOCIALE, è stato rigettato dal Tribunale di Perugia.
Ha proposto reclamo la debitrice, deducendo l’applicazione della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 280 CCII, che non prevede come requisito oggettivo il soddisfacimento parziale dei creditori, nonché deducendo che il requisito soggettivo della meritevolezza fosse ascrivile al solo caso di dolo o mala fede, insussistenti nella specie.
Il Tribunale di Perugia, con il decreto qui impugnato, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice del reclamo applicabile all’esdebitazione la disciplina previgente, dovendosi applicare il regime normativo proprio della procedura concorsuale aperta a carico dell’istante, non essendovi autonomia del procedimento di esdebitazione rispetto alla disciplina concorsuale cui l’esdebitazione inerisce.
Ha, poi, ritenuto il giudice del reclamo insussistente il presupposto oggettivo della liberazione dai debiti, stante il debito erariale di € 553.480,50 maturato per inadempimento degli obblighi tributari RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui la reclamante era socia accomandataria, debito soddisfatto per soli € 17.383,28, nonché per aver venduto « a prezzo vile» nel 2011 la nuda proprietà del proprio immobile per € 26.000,00, poi riacquistata dal coniuge in regime di separazione dei beni, rispetto al cui atto la procedura non aveva avuto la possibilità di esperire azione revocatoria, per intervenuta prescrizione.
Propone ricorso per cassazione la debitrice, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria. Il creditore intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 278, 281, 390 CCII, 14terdecies l. n. 3/2012, 11 prel. cod. civ., 20 e 23 Dir. (UE) 2019/1023,
n. 11407/2025 R.G.
142 l.fall., 3 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha fatto applicazione della l. n. 3/2012 anziché RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali del CCII. Osserva la ricorrente che il procedimento di esdebitazione gode di autonomia sostanziale in relazione alla precedente procedura concorsuale liquidatoria, per cui i requisiti dell’esdebitazione andrebbero valutati al momento della proposizione della domanda, senza che l’ultrattività di cui all’art. 390 CCII, operante solo per le procedure ivi previste.
In via gradata, parte ricorrente osserva come risulterebbero, in ogni caso, integrate le condizioni di cui all’art. 14 -terdecies l. n. 3/2012, avendo la ricorrente liquidato l’intero patrimonio e versato per quattro anni la quota disponibile del proprio stipendio, nonché essendo stato soddisfatto il debito erariale nella misura del 3%, ritenuta non irrisoria per cui, anche applicandosi la disciplina abrogata della l. n. 3/2012, il decreto impugnato avrebbe errato nell’interpretare il requisito del soddisfacimento parziale in modo restrittivo e non conforme alla Direttiva UE e alla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 27562/2024), che esclude l’esdebitazione solo in caso di soddisfacimento assente o meramente simbolico, richiedendo una valutazione complessiva dello sforzo compiuto dal debitore nel corso della procedura.
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360bis cod. proc. civ., in quanto contrario alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass., n. 14835/2025; Cass., n. 28137/2025). Milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione « non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato)» (Cass., n. 14835/2025, cit.; Cass., n.
30108/2025). Correttamente, pertanto, il decreto impugnato ha escluso la natura di istituto autonomo dell’esdebitazione al fine dell’applicazione dell’art. 389, comma 1, CCII.
Conseguentemente, deve farsi applicazione dell’art. 390, comma 2, CCII, nella parte in cui dispone l’efficacia ultrattiva RAGIONE_SOCIALE procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione « un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento), RAGIONE_SOCIALE quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure» (Cass., n. 14835/2025, cit.). Ne consegue che l’esdebitazione non può che attenere alla liberazione dei « debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti» (art. 14terdecies l. n. 3/2012), maturati nelle procedure cui ineriscono i debiti oggetto di esdebitazione. Sussiste, pertanto, l’onere del ricorrente che chieda l’esdebitazione a termini dell’art. 14 -terdecies l. n. 3/2012 dimostrare il parziale soddisfacimento dei crediti concorsuali, la cui valutazione è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito.
Il primo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce (gradatamente) l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 14 -terdecies l.n. 3/2012. Il giudice del reclamo ha ritenuto insufficiente il soddisfacimento dei debiti tributari per € 17.383,28 , rispetto all’importo dei crediti insinuati pari ad € 553.480,50, e dunque pari a circa il 3%, come riepilogato da parte ricorrente e si ricava dalla motivazione complessiva del provvedimento impugnato; si è di fronte, osserva il Collegio, ad una corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il soddisfacimento almeno parziale dei creditori (art. 14terdecies , comma 1, lett. f) l. n. 3/2012) è rimesso alla prudente valutazione del giudice del merito (Cass., n. 15024/2025). Sotto questo profilo, fa difetto nel caso di specie il menzionato requisito oggettivo, che deve concorrere
congiuntamente a i requisiti soggettivi indicati dall’art. 14 -terdecies , comma 1, lett. a) -e) l. cit. e che esime dal verificare la sussistenza di un comportamento collaborativo del debitore.
Parimenti, ostativa alla concessione del beneficio è, ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 14 -terdecies l. cit ., l’imputabilit à del sovraindebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore. Anche tale giudizio è stato compiuto dalla pronuncia impugnata, con accertamento insindacabile nelle forme del vizio di violazione di legge, avendo il giudice del reclamo in particolare evidenziato come il consistente qualificato inadempimento fosse imputabile alla ricorrente, così rilevando che l ‘omesso pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sia stata attività « reiterata e protratta nel tempo» , circostanza che esclude -secondo l’ id quod plerumque accidit -che potesse trattarsi di comportamento causalmente riconducibile alle avverse condizioni di mercato, anziché imputabile alla ricorrente. È, pertanto, assorbito l’esame degli ulteriori profili dedotti dalla ricorrente nel medesimo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc., civ., violazione degli artt. 280, 281, 282 CCII, 14terdecies l. n. 3/2012, 23 Dir. (UE) 2019/1023, 3 e 24 Cost., 142 l.fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha escluso il requisito della meritevolezza, in quanto in contrasto con l’art. 23 Dir. UE cit., senza valorizzare la natura societaria dei debiti e l’assenza di dolo personale nell’inadempimento dei debiti tributari, così come di volontà di danneggiare l’Erario, né risultando la vendita della nuda proprietà dell’immobile effettuata a prezzo vile o in frode ai creditori. Deduce parte ricorrente che la vendita della nuda proprietà era stata fatta con riserva del diritto di abitazione e che era finalizzata al pagamento del TFR dei lavoratori quale credito privilegiato ex art. 2751bis n. 1, cod. civ. Come
riepilogato in memoria, il decreto impugnato sarebbe incorso in una sorta di « eticizzazione del debito fiscale» (pag. 3) non previsto dalla legge.
Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una censura dell’apprezzamento operato dal giudice circa la natura dell’atto di cessione del diritto reale sull’immobile a prezzo vile, ritenuto essersi risolto in sottrazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE fonti, di risorse ai creditori e con predisposta alterazione, sotto il profilo degli impieghi, della par condicio , precostituendo la condotta (e così confermando) proprio le condizioni per far alfine risultare la ricorrente inadempiente alle proprie obbligazioni .
Quanto, poi, alla natura dei debiti (sociali e non personali), gli stessi sono stati riportati nella massa passiva della ricorrente in quanto garante ex lege dei creditori sociali, per la qualità di socia accomandataria, nonché legale rappresentante della società debitrice e, in quanto tale, diretto soggetto responsabile dell’omesso pagamento dei debiti tributari e altresì, come detto, responsabile come garante degli stessi.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui il decreto impugnato ha omesso di esaminare, nonché travisato, fatti decisivi, quali la natura societaria dei debiti, l’ epoca remota di maturazione degli stessi, come anche l’irrilevanza degli atti dispositivi, avvenuti nel 2011 (vendita della nuda proprietà) e nel 2014 (riacquisto da parte del coniuge). Si deduce, inoltre, omesso esame del parere favorevole del liquidatore. Denuncia, infine, motivazione contraddittoria sul punto.
Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce l’omesso esame di fatto storico perché il motivo si risolve in una rivalutazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice del merito, insuscettibile di
riesame in sede di legittimità se non sotto il vizio di motivazione, ovvero di omesso esame di fatto storico, qui non debitamente esposti.
Parimenti inammissibile è la censura di omesso esame del parere del liquidatore, perché anche per tale motivo la doglianza si risolve in una non consentita rivalutazione del materiale probatorio valorizzato dal giudice del merito ai fini del giudizio relativo alla meritevolezza del debitore istante.
Manifestamente infondata è, infine, la censura di illogicità della motivazione, essendo la motivazione del provvedimento impugnato al di sopra del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo il giudice del reclamo affermato, tra gli altri, che non può essere concessa la liberazione dai debiti in caso di compimento di atti depauperativi valutati come sopra illustrato ed ancorché non soggetti ad azione revocatoria.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME