Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14835 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14835 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17693-2023 proposto da:
COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e in rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO EUROTEC DI RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il DECRETO della CORTE D ‘ APPELLO DI BOLOGNA depositato il 24/7/2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio dell ‘ 11/7/2024;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d’appello di Bologna, con decreto del 24 luglio 2023, ha respinto il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME COGNOME, NOME
COGNOME e NOME COGNOME, dichiarati falliti con sentenza n. 31/2015, contro il provvedimento col quale il Tribunale di Rimini aveva dichiarato inammissibili i distinti ricorsi depositati nel mese di marzo del 2023 dai reclamanti per ottenere, a fallimento non ancora chiuso, secondo quanto previsto dagli artt. 278 e segg. del d. lgs. n. 14/2019 (meglio noto come Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – di seguito CCII), la concessione del beneficio dell’esdebitazione .
1.2. La corte del merito ha escluso che le nuove norme sull’esdebitazione potessero essere applicate a soggetti dichiarati falliti secondo la disciplina concorsuale vigente anteriormente al 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del CCII). Ha al riguardo pienamente condiviso le considerazioni del primo giudice, secondo cui il giudizio di esdebitazione non è un procedimento a sé stante, rispetto al quale il fallimento o la liquidazione giudiziale integrano un mero presupposto di fatto, ma costituisce una fase eventuale dell’una o dell’altra procedura , con la conseguenza che , in applicazione dell’art. 390, 2° comma, CCII – il quale stabilisce che le procedure di fallimento pendenti alla data del 15 luglio 2022 sono definite secondo le disposizioni del R.d. n. 267/1942 – il beneficio non può essere concesso al fallito prima della chiusura del fallimento.
1.3. Del resto, ha aggiunto la corte territoriale, non è privo di rilievo il fatto che l’art. 278 CCII faccia riferimento, nel delinearne oggetto e ambito di applicazione, specificamente alla ‘ procedura di liquidazione giudiziale ‘ e non al procedimento fallimentare, non potendosi ritenere, come sembrano fare i reclamanti, che si sia in presenza di una mera differenza terminologica, trattandosi invece di istituti non pienamente sovrapponibili.
2.1. La RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorso notificato l’8/9/2023 , hanno chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto della corte d ‘ appello.
2.2. Il Fallimento è rimasto intimato.
2.3. Il pubblico ministero, con memoria depositata in data 4/6/2024 , ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
2.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l’unico motivo articolato, i ricorrenti, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 278 e segg. e dell’art. 389 CCII nonché dell’art. 11 disp.prel. c.c., contestano che la disciplina dell’esdebitazione contenuta nel codice della crisi d’ impresa e dell’insolvenza non sia applicabile ai soggetti che, come loro, siano stati dichiarati falliti in forza della normativa anteriormente in vigore. Sostengono, anzitutto, che il procedimento di esdebitazione è estraneo al perimetro applicativo dell ‘ art. 390 CCII, che infatti non ne parla, e che dunque, mancando una disposizione transitoria, ad esso si applicano le nuove norme, in coerenza con quanto previsto dall’art. 389 CCII; assumono, peraltro, che anche a dar seguito alla tesi dei giudici del merito circa l’accessorietà di detto procedimento, la conclusione non muterebbe perché esdebitazione e fallimento sono legati da un rapporto di mero fatto, ma non da un rapporto di omogeneità strutturale, funzionale e sostanziale tale da giustificare l’applicazione alla prima del regime temporale del secondo: in altri termini, rilevano, l’esdebitazione trova un presupposto storico puramente fattuale nella procedura fallimentare, della quale non costituisce una sorta di prosecuzione, trattandosi, piuttosto, di un mero (possibile) suo effetto, comunque autonomo e con
oggetto pacificamente differente. La decisione, sempre a dire dei ricorrenti , contrasterebbe anche con l’art. 11 delle preleggi, perché i presupposti di diritto sostanziale dell’esdebitazione devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia. Infine, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte del merito, la differenza terminologica non sarebbe di ostacolo all’applicazione degli artt. 278 e segg. CCII anche alle istanze di esdebitazione presentate, dopo il 15 luglio 2022, dai soggetti anteriormente falliti, essendo sufficiente sostituire le parole ‘liquidazione giudiziale’ con la parola ‘fallimento’, come previsto dall’art. 349 CCII.
3.2. Ad analoghe conclusioni è giunto il pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso rilevando che: -‘ d al combinato disposto dell’art. 389, primo comma, CCII -in linea con l’art. 11 delle preleggi -e dall’art. 390, secondo comma, CCII si trae … la regola generale che le disposizioni del codice della crisi sono vigenti dal 15 luglio 2022 ‘; -‘ le disposizioni del Regio Decreto hanno un regime di ultra-vigenza solo quando relativa alla definizione dei ricorsi e delle procedure concorsuali già aperte (fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa composizione della crisi) ‘; -‘ il favor debitoris, anche alla luce della … Direttiva UE 2019/1023 …, conferma la conclusione dell’immediata applicabilità dell’istituto dell’esdebitazione del codice della crisi, anche alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 ‘.
3.3. Questa Corte non condivide le conclusioni del P.G. e ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
3.4. L’art. 390 CCII ha previsto che: ‘1. I ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di
ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’ entrata in vigore del presente decreto ‘, cioè il 15/7/ 2022, ‘ sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ‘; -‘2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ‘.
3.5. La norma, com’è evidente, non prende specificamente in considerazione le domande di concessione del beneficio dell’esdebitazione, nel senso che non detta alcuna regola che chiarisca in modo espresso a quale disciplina sono assoggettate tali domande per il caso, come quello in esame, in cui le stesse siano state proposte dopo il 15/7/2022 ma da soggetti dichiarati falliti in base alla disciplina dettata dalla legge fallimentare.
3.6. Tale apparente lacuna, tuttavia, non può indurre a ritenere, come sostengono i ricorrenti e il pubblico ministero, che si applichi la norma generale di cui all’art. 389 CCII, per cui le domande in questione, in quanto de positate dopo l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono assoggettate alla nuova disciplina sull’esdebitazione che il codice detta.
3.7. Al contrario, ad avviso della Corte, i debitori assoggettati alla procedura del fallimento, così come regolata
dagli artt. 1 ss. l.fall., ovvero alla procedura di liquidazione del patrimonio, così come prevista dagli artt. 14 ter ss. della l. n. 3/2012, p ossono chiedere il beneficio dell’esdebitazione solo a fronte dei presupposti soggettivi e oggettivi e nel rispetto delle norme procedurali previste, rispettivamente, dagli artt. 142 ss. l.fall. e dall’art. 14 terdecies della l. n. 3 cit., dovendosi, per contro, escludere che le relative loro domande, semplicemente perché depositate dopo il 15/7/2022, siano assoggettate alle norme dettate dagli artt. 278 ss. CCII oppure dagli artt. 282 ss. CCII.
3.8. In tal senso depongono un argomento di carattere sistematico ed un argomento di carattere letterale.
3.9. Quanto al primo, va osservato che l ‘esdebitazione , per come regolata da l R.d. n. 267/1942 (e dall’art. 14 terdecies della l. n. 3/2012) non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato). Gli artt. 142 e segg. l. fall. (così come l’art. 14 terdecies cit.) costituiscono un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento), delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure dall’art. 390, comma 2, CCII: aderendo alla tesi dei ricorrenti si dovrebbe invece concludere che gli articoli in questione sono gli unici delle normative anteriormente vigenti che il legislatore ha inteso tacitamente abrogare a partire dalla data di entrata in vigore del CCII.
3.10. Quanto al secondo, è agevole rilevare che, come gli artt. 142, comma 1°, l.fall. e 14 terdecies della l. n. 3 cit. espressamente (il primo) o implicitamente (il secondo) riservano chiaramente il beneficio dell’esdebitazione al ‘ fallito ‘ , ovvero al ‘ debitore ‘ ‘ in stato di sovraindebitamento ‘, così, altrettanto chiaramente, gli artt. 278 e segg. CCII riservano il beneficio dell’esdebitazione da essi regolato esclusivamente al ‘ debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata ‘, delle quali, pertanto, presuppongono l’apertura e lo svolgimento secondo le norme (sostanziali e procedurali) ad esse proprie.
3.11. Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, le procedure concorsuali entrate in vigore a partire dal 15 luglio 2022 non sono pienamente sovrapponibili a quelle anteriormente vigenti e non se ne discostano solo per aspetti marginali (o meramente lessicali). Non a caso, dunque, la sezione I del capo X del Codice della crisi è intitolata ‘condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata’.
3.12. D’altra parte, questa Corte ha già avuto modo più volte di affermare che, in generale, salvo che non sia espressamente o inequivocamente affermato il contrario, le norme dettate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, non sono applicabili alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. SU n. 12476 del 2020, in motiv.; Cass. SU n. 8504 del 2021, in motiv.), comprese le fasi che nelle stesse o dalle stesse possono eventualmente originarsi, come, appunto, la domanda di esdebitazione.
Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese di giudizio in difetto di costituzione degli intimati.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione