Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27747 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 32946-2018 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,’ per procura speciale in calce al controricorso
–
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RIVIERE LIGURIA
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO GENOVA; RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Genova, depositato in data 5.04.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1 Il Tribunale di Savona, con decreto del 15.1.2018, rigettò l’istanza di esdebitazione proposta da NOME COGNOME, fallita quale socia accomandataria della RAGIONE_SOCIALE, per ripercussione del fallimento della società (dichiarato nel 2003 e chiuso nel 2016 per ripartizione finale dell’attivo ).
1.1 Il giudice del merito, rilevato in fatto che l’istante, ai sensi dell’art. 445, 2° comma, c.p.p., aveva conseguito l’estinzione del reato di bancarotta per distrazione in ordine al quale aveva in precedenza patteggiato la pena ex art. 444 c.p.c., osservò che, pur data per ammessa l’equivalenza fra estinzione e riabilitazione, ostava in ogni caso alla concessione del beneficio la sussistenza delle condotte previste dall’art. 142, 1°comma, n. 5 l. fall.
Il reclamo proposto da NOME COGNOME contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’appello di Genova , la quale, con decreto del 5.4.2018, si è limitata a rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, la riabilitazione intervenuta a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta non rende inapplicabile l’art. 142, 1° comma, n. 5 l. fall., norma che, nell’ individuare alcuni fatti, costituenti astrattamente ipotesi di reato, che precludono l’accesso all’esd ebitazione a prescindere da una condanna penale e persino dal loro mero accertamento in sede penale, costituisce un’evidente deroga al dettato di cui al n. 6 della medesima norma.
2.Il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 , 1° comma nn. 5 e 6, l. fall., in relazione sia all’art. 113 c.p.c. sia all’art. 12 delle ‘preleggi’ : assume che la corte di merito ha errato nel ritenere che i fatti costituenti reato per i quali il fallito è stato condannato ma ha ottenuto la riabilitazione, non più ostativi all’esdebitazione ai sensi dell’art. 142, 1° comma, n. 6 l.fall., possano essere riconsiderati ai sensi del n. 5 della norma onde negare il beneficio.
1.1 La doglianza è fondata, anche se va precisato che, in difetto di qualsivoglia richiamo nel ricorso al l’esatto contenuto del decreto del tribunale, del reclamo e delle eventuali difese delle parti resistenti, non spetta a questa Corte verificare se, come dedotto dalla ricorrente, la decisione impugnata presupponga l’implicito accertamento della piena equiparabilità fra riabilitazione e provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, 2° comma, c.p.p., che è questione sulla quale la corte d’appello n on ha pronunciato ex professo e che si ignora se sia stata o meno devoluta all’esame del giudice di secondo grado e da questi, in caso positivo, ritenuta assorbita dal rilievo dell’applicabilità del n. 5 dell’art. 142, 1° comma, l. fall., o, viceversa, coperta da giudicato interno, in caso negativo, per mancata impugnazione della statuizione affermativa assunta sul punto dal tribunale.
1.1.1 Ciò premesso è sufficiente qui richiamare il principio, già enunciato da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, secondo cui ‘ In tema di riabilitazione fallimentare, le condizioni per l’ammissione al beneficio previste dall’art. 142, comma 1, n. 5) e 6), l. fall. sono tra loro alternative, cosicché ove il fallito abbia ottenuto la riabilitazione in relazione a uno dei reati previsti dal citato n. 6), la condotta ivi ascritta non può essere riconsiderata dal giudice fallimentare per denegare la riabilitazione ai sensi del precedente n. 5) ‘ (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24509 del 10/09/2021).
All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato, pronuncerà sulle eventuali questioni oggetto di reclamo rimaste
implicitamente assorbite dalla statuizione cassata e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, che denuncia violazione d ell’art. 142 l.f. n. 5 in quanto ritenuto applicabile dalla corte d’appello senza valutare se la condotta della ricorrente avesse reso maggiormente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio della fallita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’ 11.7.2024