Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25299 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25299 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14236/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE– in persona del legale rapp.te p.t ., rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME, NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
e contro
FALLIMENTO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 121/2021 depositato il 05/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Brescia, con decreto n. 3761 del 5.12.2021, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso il decreto del Tribunale di Crema che aveva a sua volta rigettato l’istanza di esdebitazione dagli stessi proposta.
Il giudice del reclamo ha condiviso l’ assunto di quello di primo grado in ordine alla mancanza di equivalenza tra la riabilitazione ex. art. 178 c.p. -richiesta dall’art. 142 L.F. ai fini della esdebitazione e l’estinzione conseguente a patteggiamento ex art. 445 c.p.p., e ciò sul rilievo che per ottenere la riabilitazione, a differenza che per l’estinzione conseguente al patteggiamento, non è sufficiente la mancata commissione di altri reati ma occorre l’accertamento del completo ravvedimento del condannato, mantenuto sino al momento della decisione, che si sia tradotto nell’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze civili del reato.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi , cui l”RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
E’ que stione di evidente rilievo monofilattico, posta col secondo motivo di ricorso, accertare se, ai fini della concessione dell’esdebitazione, vi sia o meno equivalenza tra gli effetti della riabilitazione e quelli di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.;
che l’equipollenza tra la riabilitazione ed altri provvedimenti aventi natura riabilitativa, diversi dalla riabilitazione, è stata ritenuta da questa Corte in altro settore dell’ordinamento (vedi Cass. n. 23815/2022);
ritenuta quindi la necessità di trattare tale questione in pubblica udienza;
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma l’ 11.7.2024