Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12706 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8119/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALE Stato da cui è rappresentato e difeso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 414/2022 depositata il 20/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dall’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella esattoriale emessa da RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato ingiunto alla società il pagamento di euro 799.290,56 a seguito di escussione di polizza fideiussoria rilasciata a favore del RAGIONE_SOCIALE a garanzia della erogazione anticipata in favore di RAGIONE_SOCIALE della prima quota del contributo concesso ex lege n. 488/1992 per la realizzazione di un programma di investimenti riguardante l’unità produttiva di isola di capo Rizzuto, Località Suvereto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5663/2017, accoglieva l’opposizione ritenendo che la lettera di escussione prodotta dal RAGIONE_SOCIALE non era idonea a costituire valido atto di escussione della garanzia.
Infatti, sulla base dell’articolo 1 delle condizioni generali di assicurazione, che regolano il funzionamento della polizza, la società assicurativa si obbliga a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE l’importo garantito qualora parte contraente, debitrice principale, non abbia provveduto a restituire l’importo entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione formulata dal RAGIONE_SOCIALE o dalla banca concessionaria.
La condizione di esigibilità della polizza si realizza, quindi, solo dopo il decorso del termine di 15 giorni concesso al debitore per adempiere.
Invece, affermava il Tribunale che la lettera di escussione era stata indirizzata contemporaneamente sia alla RAGIONE_SOCIALE che alla RAGIONE_SOCIALE, ma conteneva solo la comunicazione dell’intenzione di procedere all’escussione della polizza, senza alcun cenno all’inadempienza della società garantita quale presupposto dell’escussione.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 414 del 20 Gennaio 2022, confermava la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Si duole che nell’esaminare le C.G.A. il giudice del gravame abbia disatteso il principio di interpretazione sistematica delle clausole negoziali, arrestandosi all’art. 1, senza confrontarne e coordinarne il contenuto precettivo con l’art. 2, il quale prevede il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, senza quindi necessità di preventiva escussione del debitore principale garantito.
Lamenta essere l’ interpretazione delle condizioni generali di assicurazione contraria al canone di buona fede, risultando al beneficiario della garanzia impedita la possibilità di ripristinare la propria situazione patrimoniale, risolvendosi in una riduzione del periodo di validità della polizza rispetto alla durata contrattualmente stabilita.
5.1.1. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di concessioni di agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con espresso richiamo alla normativa di settore il garante è obbligato al pagamento della cauzione solo se la banca concessionaria, nel rispetto del termine di durata della garanzia, contesti prima le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che siano necessarie particolari formalità (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2132; Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 settembre 2021, n. 26584; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 settembre 2021, n. 24899; Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25034; Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 7915; Cass. civ., Sez. VI-3, 27 febbraio 2015, n. 3980).
Questo è il senso delle disposizioni che identificano nel provvedimento di revoca il titolo per procedere al recupero, come pure per procedervi nelle agevolate forme dell’esecuzione esattoriale: qualificando quel provvedimento non già come la fonte dell’obbligo di restituire quanto malamente percepito, visto che quell’obbligo continua a trovare fondamento e giustificazione nell’inadempienza, ma come uno degli strumenti per procedere al recupero (e per applicare ulteriori conseguenze patrimoniali sfavorevoli anche all’originario beneficiario delle prestazioni a carico dell’Erario). La chiarezza, anche testuale, delle espressioni adoperate nel contratto priva di rilevanza le lamentate -e comunque, per quanto visto, insussistenti- violazioni dei criteri sussidiari dell’interpretazione complessiva e di quella contra stipulatorem : e correttamente, pertanto, la corte territoriale ha escluso la lamentata insussistenza dell’obbligo di pagamento della cauzione all’amministrazione beneficiaria.
Pertanto, a conferma del principio già espresso nei suindicati precedenti va ulteriormente ribadito che nel sistema di concessione di agevolazioni pubbliche ai sensi della disciplina per gli investimenti nel Mezzogiorno d’Italia (di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata o quota sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore e sia prevista per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è tenuta al pagamento della cauzione promessa sol che l’inadempienza da parte del percettore delle agevolazioni sia contestata, dalla banca concessionaria, entro i trentasei mesi contrattualmente stabiliti per la durata della garanzia, non occorrendo che entro il medesimo termine intervenga pure un formale provvedimento di revoca delle dette agevolazioni (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 25 gennaio 2022, n. 2132; Cass. civ., Sez. I, Ord., 30 settembre 2021, n. 26584; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 settembre 2021, n. 24899; Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25034; Cass. civ., Sez. III, 30 marzo 2018, n. 7915; Cass. civ. Sez. III, 15 giugno 2016, n. 12300; Cass. civ., Sez. VI-3, 27 febbraio 2015, n. 3980).
Orbene, la c orte d’appello, così come già il giudice di prime cure, ha nella specie fornito un’interpretazione della lettera del 21 dicembre 2006 assolutamente consentanea alle C.G.A., atteso che, con motivazione coerente e in linea con il suddetto orientamento, ne ha statuito l’inidoneità ad integrare una tempestiva richiesta di escussione della polizza, perché tramessa quando il termine di quindici giorni contrattualmente concessi all’impresa per adempiere non era scaduto.
Il MISE ha invero anticipato i tempi di cui alle previsioni contrattuali, escutendo la polizza senza che si fosse verificato l’evento garantito, ossia l’inadempimento.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza