SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 670 2026 – N. R.G. 00015800 2023 DEPOSITO MINUTA 14 01 2026 PUBBLICAZIONE 14 01 2026
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE, trattenuto in decisione all ‘ udienza del 21.10.2025, vertente
T R A
, NOMECOGNOMENOME , nato a Roma il DATA_NASCITA, ivi residente in INDIRIZZO,( c.f.: ), nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del Foro di Vibo Valentia, dal quale è rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, unitamente all’AVV_NOTAIO del Foro di Tempio Pausania, giusta procura allegata all’atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo C.F. C.F.
di posta elettronica certificata: al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ATTORE
E
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e l.r.p.t. Sig. c.f.: ), con sede legale in Orbetello (GR) alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: NUMERO_TELEFONO ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.
CONVENUTA
Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenzioni.
MATERIA: Diritto societario- procedimenti soggetti al rito ordinario ex d.lvo n°5/2003.
CODICE: CODICE_FISCALE
OGGETTO: Impugnazione RAGIONE_SOCIALEe deliber. RAGIONE_SOCIALE ‘ Assem. e del C.d.A. post D.L n°5/2003 Rito Ordinario.
RITO: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post. 01/03/2006).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: all ‘ udienza del 21.10.2025 precisava le conclusioni come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nella quale si operava rinvio alle conclusioni di cui all ‘ atto di citazione del seguente tenore:
‘ voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertata l ‘ illegittimità del deliberato del RAGIONE_SOCIALE Direttivo RAGIONE_SOCIALE ‘ 11.11.2022, revocare la delibera stessa con la quale il RAGIONE_SOCIALE direttivo RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha statuito di ‘escludere il socio’ per grave inadempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni di cui al contratto RAGIONE_SOCIALE.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio’ .
PARTE CONVENUTA: all ‘ udienza del 21.10.2025 precisava le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta nonché come da memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c., nelle quali così concludeva:
‘ piaccia all ‘ Ecc.mo Tribunale di Roma, per tutti i motivi dedotti in atti:
in via principale, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto, non provate, o per decadenza RAGIONE_SOCIALE ‘ azione e RAGIONE_SOCIALEa domanda ex art. 4 lettere c) e d) RAGIONE_SOCIALEo Statuto. Con espressa riserva di articolare mezzi di prova e depositare documenti nei termini di cui all ‘ art. 183 c.p.c. Con vittoria RAGIONE_SOCIALEe spese di lite ex D.M. 55/2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge ‘ .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.02.2023 il Sig. conveniva in giudizio dinanzi all ‘ intestato ufficio la ( d’ora in poi breviter l’ ) , esponendo che:
l ‘ , con delibera resa in data 11.11.2022, notificata in data 12.11.2022, aveva illegittimamente disposto l ‘ esclusione di esso attore ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 comma settimo lettera c) RAGIONE_SOCIALEo Statuto, per essersi reso gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto RAGIONE_SOCIALE;
secondo la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE Direttivo RAGIONE_SOCIALE‘ il grave inadempimento contestato ad esso istante era consistito nel pagamento, oltre il termine fissato al 17.5.2022, RAGIONE_SOCIALEa quota RAGIONE_SOCIALE, ritardo mai contestato dagli organi associativi;
tale inadempimento non era sufficientemente grave sì da giustificare l ‘ esclusione del socio;
esso esponente non aveva mai tenuto alcuna condotta indegna, aRAGIONE_SOCIALE o immorale;
-non era mai stata notificata ad esso attore la delibera di determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ importo RAGIONE_SOCIALEa quota RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ obiettivo del RAGIONE_SOCIALE Direttivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era quello di precludere ad esso istante la facoltà
di verificare l ‘ effettivo andamento patrimoniale RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, in quanto il florido sviluppo RAGIONE_SOCIALEa stessa aveva determinato un ‘ inammissibile ingerenza dei membri del RAGIONE_SOCIALE Direttivo RAGIONE_SOCIALEa stessa nella gestione economica, nei fatti esautorando esso esponente dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di competenza di Tesoriere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ;
-esso attore aveva già intrapreso un altro giudizio, pendente innanzi all ‘ intestato Tribunale, con R.G. n. 50448/2022, avente ad oggetto la legittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera del RAGIONE_SOCIALE Direttivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 22.3.2022, con la quale erano state accolte le presunte dimissioni di esso istante, mai formalmente comunicate.
Esso istante concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Con comparsa di risposta, depositata in data 21.06.2023, si costituiva nel presente giudizio la in persona del legale rappresentante pro
tempore , precisando che:
nello Statuto di essa convenuta era stato espressamente disciplinato:
l ‘ obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALEa quota associativa annuale;
le ipotesi tassative di perdita RAGIONE_SOCIALEa qualità di associato;
la procedura di esclusione;
-in data 02.05.2022 era stato deliberato, con la sola astensione del Sig. che la quota ass ociativa per l’anno 2022 fosse pari ad € 50,00, da versarsi nelle casse sociali entro il termine del 17.5.2022;
il Sig. si era reso gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto omettendo il versamento RAGIONE_SOCIALEa quota associativa annuale entro tale termine;
una volta riscontrata tale grave inadempienza il RAGIONE_SOCIALE Direttivo di essa convenuta, riunitosi in data 11.11.2022, aveva deliberato all ‘ unanimità l ‘ esclusione con effetto immediato del Sig. nonché incaricato il Presidente di essa convenuta di darne comunicazione allo stesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
-infatti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4 lettera c) RAGIONE_SOCIALEo Statuto, la qualità di associato era stata persa, a seguito di morosità nel versamento RAGIONE_SOCIALEa quota annuale, per decadenza pronunciata dal RAGIONE_SOCIALE Direttivo di essa convenuta a maggioranza dei due terzi;
-il Sig. era decaduto dalla facoltà di impugnare la delibera di esclusione essendo inutilmente decorso sia il termine di mesi sei ex art. 24 c.c. nonché il termine di giorni trenta ex art. 4 RAGIONE_SOCIALEo Statuto.
Essa convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato.
Essa convenuta, con memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c., eccepiva la tardività del deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. di controparte e ne chiedeva lo stralcio.
La causa veniva quindi istruita in via documentale per poi essere trattenuta in decisione all ‘ udienza del 21.10.2025 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
In via istruttoria deve essere rilevata la tardività del deposito RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. di parte attrice, effettuato in data 17.10.2023, e, quindi, successivamente al termine del 16.10.2023 comun icato all’udienza del 12.9.2023; il che determina lo stralcio del predetto scritto processuale.
Preliminarmente occorre rilevare che la parte attrice non è incorsa in alcuna RAGIONE_SOCIALEe decadenze lamentate dall ‘ .
Risulta infatti pacifico tra le parti che la delibera di esclusione del Sig. adottata in data 11.11.2022 dal RAGIONE_SOCIALE Direttivo , sia stata a questi notificata in data 12.11.2022.
Ne deriva che l ‘ atto di citazione è stato tempestivamente notificato in data 24.2.2023 dacchè risulta osservato il termine di sei mesi previsto dall ‘ art. 24 c.c.
In progressione di argomenti, contrariamente a quanto eccepito dalla , non si reputa che all ‘ associato sia preclusa la strada RAGIONE_SOCIALE ‘ immediata impugnativa del provvedimento espulsivo innanzi all ‘ autorità giudiziaria.
L ‘ associato escluso, infatti, non può essere costretto a contestare la delibera di esclusione innanzi all ‘ assemblea, ciò in quanto detto provvedimento è immediatamente esecutivo e non è prevista alcuna sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ efficacia del provvedimento ove si ricorra innanzi a detto organo RAGIONE_SOCIALE.
Non trattandosi di clausola compromissoria, la previsione che prevede il ricorso all ‘ assemblea, non ha esito sulla possibilità di impugnare direttamente il provvedimento che comporta fin da subito l ‘ esclusione dalla compagine associativa.
Risulta pertanto infondata la dedotta decadenza ex art. 4 RAGIONE_SOCIALEo Statuto (cfr. doc. n. 2 allegato all’atto di citazione).
Nel merito, giova ricordare che ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 c.c. -le deliberazioni RAGIONE_SOCIALE‘assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente e di qualunque associato.
Il terzo comma RAGIONE_SOCIALEa richiamata disposizione prescrive poi che il Presidente del Tribunale o il Giudice istruttore, sentiti gli ammin istratori RAGIONE_SOCIALE‘associazione, possa sospendere, su istanza di colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione impugnata quando sussistono gravi motivi.
È, peraltro, pacifico che l’art. 23 c.c. trovi applicazione non sol tanto al caso di deliberazioni assunte dall’assemblea degli associati, ma anche al caso di deliberazioni adottate dagli altri organi previsti dallo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘associazione medesima.
Secondo i precedenti giurisprudenziali in materia, dai quali lo scrivente non ritiene doversi discostare, la norma dettata dall’art. 24 c.c., nel condizionare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘associato all’esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, implica per il Giudice, davanti al quale sia proposta l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l’esclusione sia stata deliberata nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole procedur ali al riguardo stabilite dalla legge o dall’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in preRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l’esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomi a associativa; di tal che, ove l’atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento RAGIONE_SOCIALEa puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l’atto costitutivo contempla come causa di esclusione; quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in preRAGIONE_SOCIALE di formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum , il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest’ultimo aspetto (giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all’associato e l’entità RAGIONE_SOCIALEa lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l’interesse del singolo a permanere nell’associazione, dall’altro ( cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n° 17907 del 04.09.2004).
In proposito è stato affermato, tanto nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei motivi, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa deliberazione sanzionatoria, non è rimesso all’esclusiva discrezionalità degli organi RAGIONE_SOCIALE‘ente, competendo invero al giudice del merito, adito in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione, riscontrare l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni che avevano giustificato la sanzione, la loro riconducibilità a quella prevista dalla legge o dallo statuto, nonché la congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione adottata a sostegno RAGIONE_SOCIALEa ritenuta gravità.
Venendo al caso oggetto di indagine si ritiene che il sindacato del Giudice, attesa la precisa delineazione RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata quale causa tipica di esclusione (cfr. art. 4 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, a mente del quale ‘la qualità di Socio si perde: a) per morte; b) per dimissioni da presentare per iscritto al RAGIONE_SOCIALE Direttivo che deve deliberare in merito; c) per decadenza pronunciata dal RAGIONE_SOCIALE Direttivo a maggioranza dei due terzi a seguito di morosità nel versamento RAGIONE_SOCIALEa quota annuale o di altri eventuali oneri sociali ) non possa che arrestarsi al rilievo RAGIONE_SOCIALEa morosità del Sig. pacificamente riconosciuta dallo stesso, RAGIONE_SOCIALE alcuna possibilità di compiere una delibazione discrezionale RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità RAGIONE_SOCIALEa sanzione rispetto alla causa di esclusione recepita nello Statuto.
Tanto giacchè il Sig. nell’aderire all’associazione, ha palesato di voler condividere le disposizioni statutarie anche ove le stesse abbiano previsto specifiche ipotesi di esclusione.
L’inadempimento all’obbligo di effettuare il versamento RAGIONE_SOCIALEa quota associativa è, in fatti, espressamente individuato dall’art. 4 lettera c) RAGIONE_SOCIALEo Statuto associativo quale grave motivo e condiz ione oggettiva atta a giustificare l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘associato .
Segnatamente deve essere ribadito che è preclusa la valutazione se l’omesso pagamento del contributo per un anno possa costituire grave motivo e, dunque, causa di esclusione.
Il Giudice deve, invece, valutare se tale condotta tipica specificatamente indicata nello Statuto sia effettivamente occorsa.
Ebbene, in punto di fatto, si rileva che la parte attrice ha pacificamente ammesso di non aver tempestivamente effettuato il paga mento RAGIONE_SOCIALEa quota annuale per l’anno 2022, pari ad € 50,00, entro il termine del 17.5.2022, fissato dall’assemblea con delibera del 02.05.2022 (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
La parte attrice lamenta, tuttavia, la mancata notifica RAGIONE_SOCIALEa delibera assembleare con cui è stato determinato l’ammontare del contributo annuale .
Al riguardo vale rilevare che il Sig. per delega conferita alla Sig.ra , era regolarmente presente all’assemblea del 2.5.2022 ed era, pertanto, pienamente consapevole di tutti gli elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione di pagamento su esso gravante.
È inoltre da rilevare che il Sig. non ha in altro modo contestato, in modo esplicito, la debenza RAGIONE_SOCIALEa somma richiesta, né ha sollevato eccezioni relative alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa quota o alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Al contrario la difesa del Sig. si è limitata a sostenere che il debito in questione non sarebbe stato di entità tale da giustificare l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura espulsiva, ritenuta abnorme.
Tale argomentazione, per le ragioni ut supra esposte, non può essere condivisa.
La delibera di esclusione, adottata secondo le forme previste, risulta conforme alle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché immune da vizi procedurali o sostanziali.
In conclusione deve ritenersi piena mente legittima l’esclusione del Sig. dall’ RAGIONE_SOCIALE con conseguente perdita RAGIONE_SOCIALEo status di associato e degli annessi diritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:
1) respinge la domanda attorea;
condanna il Sig. a rifondere in favore RAGIONE_SOCIALEa parte convenuta le spese del presente giudizio , che si liquidano in € 7.254,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma il 14.01.2026
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME