Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29655 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 106/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di MILANO n. 4105/2019, depositata il 14/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a due motivi, l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo RAGIONE_SOCIALE) ha impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, resa pubblica in data 14 ottobre 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima Città che, a sua volta, aveva accolto la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) di annullamento RAGIONE_SOCIALE delibera, adottata dal RAGIONE_SOCIALE in data 20 maggio 2016, di esclusione dell’RAGIONE_SOCIALE stessa dalla compagine sociale federale, ritenendo insussistenti i gravi motivi a tal fine richiesti dall’art. 24, terzo comma, c.c., rigettando l’ulteriore domanda di risarcimento dei danni.
-La Corte territoriale, a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a ) l’esclusione dell’RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE era motivata esclusivamente in base «all’asserita ‘pretestuosità’ dell’esclusione del sig. COGNOME» (membro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE e già Presidente RAGIONE_SOCIALE stessa) dalla compagine associativa adottata con delibera del 4 dicembre 2015; a.1 ) ne derivava «la necessità di concentrare l’attenzione sui soli comportamenti dell’RAGIONE_SOCIALE addotti a prova dell’affermata ‘pretestuosità’ dell’esclusione del sig. COGNOME, risultando pertanto irrilevanti ulteriori condotte che, seppur astrattamente idonee a concretare una violazione del dovere di collaborazione imposto alle associate di RAGIONE_SOCIALE, tuttavia non sono state addotte a motivo RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata, risultando invocate soltanto in sede
contenziosa»; a.2 ) erano, dunque, ‘estranei al thema decidendum gli addebiti’ relativi: 1 ) ad aver ‘contestato il mancato ricevimento del verbale dell’assemblea RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 26.6.2015, sebbene il documento fosse stato ricevuto a fine settembre del 2015′; 2 ) ‘escluso il sig. COGNOME durante una riunione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convocata con ordine il giorno generico’; 3 ) ‘informato con ritardo l’interessato e la RAGIONE_SOCIALE dell’adozione RAGIONE_SOCIALE delibera di esclusione’; 4 ) ‘dato spiegazioni alla RAGIONE_SOCIALE solo con riluttanza’; 5 ) ‘proseguito la sua attività associativa versando in una situazione di conflitto di interessi con la RAGIONE_SOCIALE, nel cui organo gestorio siederebbe ora un soggetto escluso dall’RAGIONE_SOCIALE‘; b ) l’esclusione del COGNOME non poteva reputarsi «né pretestuosa, sussistendo al contrario i ‘gravi motivi’ addotti nella delibera del 4.12.2015 …, né in grado di realizzare una qualsiasi ingerenza nella gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»; b.1 ) quanto all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE pretestuosità dell’esclusione, era, infatti, risultato provato il conflitto di interessi con l’RAGIONE_SOCIALE: b.1.1. ) avendo il COGNOME, nel periodo 20032014 nel quale era stato Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE – investito circa euro 88.000,00 di titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE in polizze vita contratte con società assicurativa RAGIONE_SOCIALE quale egli era agente, pregiudicando altresì la ‘capacità dell’RAGIONE_SOCIALE di intraprendere nuove ed efficaci iniziative sul territorio, … inevitabilmente limitate dalla scarsa disponibilità di liquidità’; b.1.2. ) avendo, altresì, il COGNOME operato con ‘contegno ostruzionistico e contrario alla tutela degli interessi dell’RAGIONE_SOCIALE … in occasione dell’insediamento del nuovo direttivo’, ritardando la ‘consegna di importanti documenti’ e non avendo ‘preso le parti’ RAGIONE_SOCIALE nuova Presidente dell’RAGIONE_SOCIALE dinanzi all’Assemblea dei Soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in occasione RAGIONE_SOCIALE denuncia dalla stessa avanzata in data 26.6.2015 sulle ‘modalità di gestione RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie adottate dall’ente’); b.2 ) quanto alla asserita ‘ingerenza’
dell’RAGIONE_SOCIALE nella gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tramite l’esclusione del COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE stessa non aveva dato prova dell’assunto, essendo a tal fine ‘insufficienti e inidonei’, oggettivamente e soggettivamente, gli elementi costituti dalla ‘richiesta RAGIONE_SOCIALE Presidenza dell’RAGIONE_SOCIALE di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la precisazione, contenuta nella raccomandata che comunicava al sig. COGNOME l’esclusione, che tale provvedimento avrebbe comportato anche la sua decadenza dall’organo federato’.
-Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in riferimento agli artt. 24 Cost., 24, co. 3, cod.civ.’, per aver la Corte territoriale ‘omesso di prendere in esame quali costitutive dei gravi motivi di esclusione, anche quelle ragioni RAGIONE_SOCIALE esclusione che pur non essendo esplicitate nel verbale RAGIONE_SOCIALE delibera hanno le seguenti caratteristiche: a ) sono pienamente riconducibili alla ratio dei motivi di esclusione dedotti come motivazione RAGIONE_SOCIALE esclusione; b ) sono preesistenti alla delibera e hanno concorso affondare la decisione di esclusione dell ‘ associato; c ) sono state espressamente enunciate dalla RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di merito e su di esse aperte e contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti.
-Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ‘violazione e falsa applicazione di norme
di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in riferimento agli artt. 24 Cost., 24, co. 3, cod.civ.’, per non aver la Corte territoriale ‘esaminato come fatti decisivi quelle condotte’ richiamate con il primo motivo di ricorso e in parte indicate anche nella stessa delibera di esclusione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE -‘che sono state oggetto di discussione tra le parti’ e la cui decisività è stata riconosciuta dallo stesso giudice di appello, in quanto condotte ‘astrattamente idonea a concretare una violazione del dovere di collaborazione imposto alle associate di RAGIONE_SOCIALE.
-Le censure veicolate con i due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono in parte infondate e in parte inammissibili.
3.1. -E ‘ principio consolidato che la norma dettata dall ‘ art. 24 c.c., nel condizionare l ‘ esclusione dell ‘ associato all ‘ esistenza di gravi motivi, e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell ‘ autorità giudiziaria, implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALE deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l ‘ esclusione sia stata deliberata nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall ‘ atto costitutivo dell ‘ ente, ma anche di verificarne la legittimità sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza RAGIONE_SOCIALE quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato (tra le altre: Cass. n. 5192/1991; Cass. n. 17907/2004; Cass. n. 18186/2004; Cass. n. 22986/2019).
La verifica demandata al giudice, dunque, ha ad oggetto la sola deliberazione di esclusione dell ‘ associato, che il citato art. 24 richiede, infatti, che sia ad esso notificata, così da far decorrere da tale momento il termine di sei mesi entro il quale ricorrere all ‘ autorità giudiziaria.
A tal riguardo, questa Corte (Cass. n. 22605/2021), richiamando anche i pertinenti principi di diritto enunciati in
fattispecie di esclusione del socio di società cooperativa (Cass. n. 11558/2008) -ritenuti estensibili all ‘ ipotesi di esclusione dell ‘ associato per identità di ratio e in presenza di similari formulazioni normative (l ‘ art. 2533 c.c., al comma terzo, consente al socio di proporre, nel termine di ‘sessanta giorni dalla comunicazione’, opposizione al tribunale contro la deliberazione di esclusione) -, ha affermato che occorre una sufficiente specificità RAGIONE_SOCIALE deliberazione di esclusione, la quale costituisce l ”atto finale, il solo che l ‘ interessato, opponendosi, fa entrare quale oggetto di giudizio di merito in termini di conformità ai parametri normativi ed endoassociativi’.
Si rende, quindi, necessario che l ‘ associato (come il socio) sia informato non già ‘di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, bensì RAGIONE_SOCIALE ragioni in concreto ritenute, alla fine, giustificative dell ‘ esclusione dall ‘ organo deliberante, dato che su di esse – e soltanto su di esse dovrà articolare le sue difese’ (così Cass. n. 11558/2008).
E a tale funzione assolve, infatti, la notificazione RAGIONE_SOCIALE delibera per l ‘ associato escluso (o, per il socio, la comunicazione), ossia di poter allestire tempestivamente le proprie difese rispetto alle ragioni determinanti l ‘ esclusione dalla compagine sociale che sono state assunte con la delibera medesima.
3.2. -La Corte territoriale si è, quindi, correttamente attenuta ai principi appena ricordati, reputando estranee rispetto al thema decidendum le condotte dell ‘RAGIONE_SOCIALE non ‘addotte a motivo RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata, risultando invocate soltanto in sede contenziosa’ (p. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello), operando la propria verifica di legittimità sostanziale dell ‘ esclusione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE dalla compagine federativa unicamente in base alle concrete ragioni assunte a fondamento RAGIONE_SOCIALE delibera adottata il 20 maggio 2016 dal RAGIONE_SOCIALE: ragioni individuate nella pretestuosità dell ‘ esclusione
del COGNOME dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e dall ‘ intento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa di ingerirsi nella gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. § 2 del ‘Ritenuto in fatto’ e pp. 7/15 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Né ciò è oggetto di contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la quale adduce a sostegno RAGIONE_SOCIALE censure proprio il mancato esame di ‘ragioni RAGIONE_SOCIALE esclusione’ che non era state ‘esplicitate nel verbale RAGIONE_SOCIALE delibera’.
Peraltro, là dove la RAGIONE_SOCIALE assume che sarebbero ragioni ‘pienamente riconducibili alla ratio dei motivi di esclusione dedotti come motivazione RAGIONE_SOCIALE esclusione’, la critica si palesa inammissibile, giacché si chiede a questa Corte di legittimità di sostituire la propria valutazione al giudizio di merito sulla portata esplicativa RAGIONE_SOCIALE stessa delibera di esclusione; giudizio già effettuato dalla Corte territoriale e ad essa riservato.
Là dove, invece, si deduce, nel ricorso, che sarebbero ragioni ‘preesistenti alla delibera’ ed ‘espressamente enunciate … nel corso del giudizio di merito’ e nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, le critiche si infrangono sui principi innanzi enunciati, giacché con esse si intende dare rilievo, ancora una volta, ad addebiti non posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE delibera di esclusione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE.
3.3. -Pur essendo assorbenti le argomentazioni già svolte ai fini del rigetto di entrambi i motivi di ricorso, giova precisare ulteriormente che il secondo motivo, proposto ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma n. 5, c.p.c., è, comunque, infondato, giacché la Corte territoriale (cfr. § 2 del ‘Ritenuto in fatto’ e p. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) ha esplicitamente considerato i fatti, storici, che la RAGIONE_SOCIALE assume non esaminati (‘ritardi nel dare adeguate informazioni’ alla RAGIONE_SOCIALE; ‘genericità dell’ ordine del giorno di convocazione RAGIONE_SOCIALE riunione’ nella quale è stata deliberata l ‘ esclusione del COGNOME: cfr. pp. 64 e 65 del ricorso), ritenendo, però, che gli stessi -come detto -non fossero pertinenti al thema
decidendum , incentrato soltanto sulle ragioni di esclusione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE addotte a fondamento RAGIONE_SOCIALE delibera del 20 maggio 2016.
-Il ricorso va, dunque, rigettato e la parte ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza