Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4006 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 31/01/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO ) proposto da:
COMUNE DI LANCIANO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME e con indicazione dei relativi indirizzi PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 293/2020 (pubblicata il 13 novembre 2020);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso formulato ai sensi dell’art. 204 -bis c.d.s., il sig. COGNOME NOME proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lanciano, avverso 61 verbali di accertamento per violazioni degli obblighi, divieti o limitazioni inerenti a zone a traffico limitato (art. 7, commi 9 e 14, c.d.s.), consistite nell’aver attraversato, nell’arco di circa due mesi, per 61 volte, le ztl istituite nel territorio del Comune di Lanciano, attraversamento che si era reso necessario essendo dipendente della RAGIONE_SOCIALE e trovandosi, per motivi di lavoro, a risiedere nel centro storico di detto Comune (per l’appunto caratterizzato da una ztl), pur avendo chiesto allo stesso Ente il rilascio di un permesso di transito per la sua autovettura, con riferimento al quale – per un mero disguido tra esso opponente e la società di leasing – aveva, tuttavia, comunicato un numero di targa errato, ovvero TARGA_VEICOLO, anziché TARGA_VEICOLO, invocando l’insussistenza di dolo nella sua condotta e chiedendo, in ogni caso, l’applicazione di una sola sanzione (poiché le violazioni successivamente sanzionate si sarebbero dovute considerare difettanti dell’elemento soggettivo).
Nella costituzione del citato Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza n. 383/2018, rigettava l’opposizione.
Decidendo sull’appello formulato dal COGNOME, cui resisteva il suddetto Comune, il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 293/2020, lo accoglieva.
A fondamento dell’adottata pronuncia, il citato Tribunale premetteva, in fatto, come dovesse ritenersi pacificamente acquisita la circostanza che – nell’arco temporale relativo ai plurimi accertamenti effettuati -il COGNOME aveva circolato in ztl con veicolo (tipo TARGA_VEICOLO) recante targa diversa da quella oggetto del provvedimento comunale di ‘autorizzazione di transito e sosta nella z.t.l.’ e, precisamente con targa TARGA_VEICOLO, anziché con quella autorizzata TARGA_VEICOLO.
Ciò premesso, il giudice di appello riteneva che la condotta ascritta al COGNOME dovesse considerarsi carente dell’elemento soggettivo necessario per la sussistenza degli illeciti amministrativi. In particolare, il menzionato Tribunale – ponendo riferimento a quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 – rilevava che, in via generale, la presunzione di colpa prevista da detta norma -ossia del nesso psichico avente ad oggetto ‘il fatto’ che riceve la qualifica di illiceità -deve intendersi superata quando l’autore della violazione si sia, senza colpa, falsamente rappresentato tale fatto.
Adattando questo principio alla specifica fattispecie dedotta in giudizio, il Tribunale di Lanciano rilevava come, in effetti, il COGNOME si fosse falsamente rappresentato il fatto oggetto delle contestazioni, nel senso di aver – inconsapevolmente -ritenuto di circolare nella ztl munito di autorizzazione, mentre non lo era. In altri termini, il giudice di secondo grado riteneva che l’appellante non si era avveduto che l’autovettura consegnatagli da terzi, pur identica nel modello a quella preventivamente comunicatagli, recava una targa che differiva per un solo numero (8 invece di 0) dalla targa risultante dalla carta di circolazione che gli stessi terzi gli avevano previamente consegnato in copia e che il COGNOME aveva ‘girato’ al
Comune di Lanciano, ragion per cui il ‘comportamento omissivo (non essersi avveduto) non era predicabile di colpa’ (così testualmente la motivazione della sentenza impugnata a pag. 5).
Infine, il Tribunale condannava l’appellato Comune anche alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Lanciano.
Ha resistito con controricorso l’intimato COGNOME NOME.
Il difensore dell’Ente ricorrente ha anche depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 3 Cost. e degli artt. 7, 180 e 198 c.d.s., in combinato disposto con gli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale permessi ztl (approvato con delibera consiliare n. 63 del 2016).
In proposito, premesso che la facoltà di accedere in una ztl non assurge a diritto soggettivo, presupponendo necessariamente il preventivo rilascio di un provvedimento amministrativo autorizzativo (accertativo della sussistenza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi), il Comune di Lanciano ha inteso censurare l’errore di giudizio compiuto con la sentenza impugnata nella parte in cui si era sostenuto che il veicolo in questione potesse, di fatto, circolare in virtù della sola residenza o domicilio del conducente (requisito soggettivo), riconoscendo come legittimamente esercitata un’attività (ovvero quella di accesso e attraversamento di una ztl), indipendentemente ed a prescindere dal titolo autorizzativo
amministrativo, necessitante dell’ulteriore possesso del requisito oggettivo, identificantesi con il veicolo intestato – o con titolo abilitativo -in regola con la documentazione idonea alla circolazione.
Con la seconda doglianza, il Comune ricorrente ha lamentato con riguardo all’art. 3, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 2 Cost., dell’art. 1, comma 2 -bis, della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge n. 689/1981, in combinato disposto con l’art. 180 c.d.s., deducendosi l’erroneità della sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo al COGNOME in relazione alle condotte oggetto dei verbali di accertamento, nonostante fosse rimasto accertato che il contravventore aveva negligentemente inoltrato al Comune (senza operare i dovuti controlli) la documentazione di un veicolo diverso da quello effettivamente utilizzato, onde lo stesso era venuto a trovarsi, di fatto, privo del titolo amministrativo prescritto per la sua legittima circolazione in ztl.
In sintesi -e diversamente dal percorso motivazionale del giudice di appello – il ricorrente ha evidenziato:
-che l’autore delle violazioni non aveva in concreto fatto nulla per verificare che vi fosse corrispondenza tra la carta di circolazione ricevuta ed il veicolo che gli veniva affidato (avuto riguardo all’individuazione della targa);
-che se l’autore delle infrazioni avesse, invece, fatto uso dell’ordinaria diligenza prevista dalla legge, avrebbe senz’altro
potuto evitare di richiedere alla P.A. (e di ottenere) il rilascio di un’autorizzazione per un veicolo diverso da quello a lui affidato;
-che la mancata verifica della corrispondenza tra la carta di circolazione ricevuta e l’auto aziendale al medesimo affidata doveva considerarsi una condotta rimproverabile all’autore delle trasgressioni, ai sensi dell’art. 180 cds, in quanto conducente e, per ciò stesso, tra l’altro ‘esercente qualificato’;
-che l’errore di valutazione sulla sua autorizzazione a transitare in ztl si sarebbe dovuto, dunque, ritenere frutto di un fattore soggettivo determinato dalla condotta omissiva del COGNOME, derivante da negligenza dello stesso, consistita nella mancata verifica dei documenti necessari alla legittima circolazione stradale del veicolo che gli era stato affidato (ponendosi in risalto che lo stesso Tribunale aveva, in effetti, considerato che tale comportamento omissivo era consistito nel ‘non essersi avveduto’ di tali circostanze e, pur tuttavia, aveva contraddittoriamente ritenuto che la stessa condotta ‘non fosse predicabile di colpa’).
I due formulati motivi possono essere esaminati congiuntamente, risultando all’evidenza tra loro connessi.
Il Tribunale di Lanciano ha adottato – con la sentenza qui impugnata – un’interpretazione erronea con riferimento sia ai presupposti oggettivi che a quelli soggettivi necessari per la legittima circolazione di un veicolo in zona a traffico limitato.
Per un verso, infatti, deve ritenersi – contrariamente a quanto assunto dal citato Tribunale – che l’autorizzazione a circolare in ztl riguarda propriamente l’identificazione del veicolo, la quale può essere rilasciata dalla competente P.A. sulla base della valutazione
dell’adeguatezza delle esigenze rappresentate dal soggetto che intende fruire del veicolo stesso.
Quindi, la rappresentata esigenza di dover circolare in virtù della sola residenza o del domicilio del conducente ubicati in una ztl non può legittimare, di per sé, l’esercizio di tale attività di circolazione, indipendentemente ed a prescindere dal titolo autorizzativo amministrativo, essendo necessario l’ulteriore possesso del requisito oggettivo, ovvero dell’avere la disponibilità di un veicolo intestato – o con titolo abilitativo – in regola con la documentazione idonea alla circolazione stessa e, quindi, di un veicolo munito di apposita targa corrispondente a quella per la quale viene richiesta e, conseguentemente, rilasciata l’autorizzazione al transito e alla sosta nella ztl.
Pertanto, avuto riguardo al caso di specie, la semplice titolarità della residenza o domicilio in ztl non poteva affatto considerarsi condizione legittimante la circolazione del COGNOME in zona urbana ad accesso limitato, essendo correlativamente indispensabile che lo stesso, onde ottenere l’autorizzazione per tale circolazione, presentasse al Comune di Lanciano – ai sensi dell’art. 7 c.d.s. in combinato disposto con gli articolo 5 e 6 del regolamento comunale ztl -tutti i documenti del proprio veicolo, in regola con la circolazione su strada ai sensi dell’art. 180 c.d.s., necessari ad abilitarla al transito in detta zona sottoposta, in virtù di apposita determinazione amministrativa, ad un vincolo comportante una restrizione della libertà di circolazione veicolare.
L’impugnata sentenza è, altresì, errata in relazione alla ravvisata esclusione della sussistenza dell’elemento soggettivo nella consumazione degli illeciti, da parte del COGNOME, riconducibili
all’illegittimo accesso, con plurime condotte, in ztl, siccome effettuato senza il necessario permesso autorizzativo preventivo.
Infatti, è rimasto comprovato che lo stesso non aveva provveduto in base all’ordinaria diligenza -all’indispensabile verifica della corrispondenza della targa con quella riportata nell’autorizzazione comunale, donde il mancato superamento della presunzione di colpa a lui riferibile, presupposta dall’art. 3 della legge n. 689/1981, non potendo sortire efficacia esimente la consegna di una carta di circolazione diversa da quella del veicolo ricevuto. Pertanto, diversamente da quanto (erroneamente) rilevato dal giudice di appello, non avrebbe potuto trovare applicazione, nel caso di specie, la disposizione eccezionale prevista nel comma 2 del citato art. 3 della legge n. 689/1981.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 16320/2010 e Cass. n. 20219/2018) che, in virtù di quest’ultima norma, per integrare l’elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, precisandosi che l’errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità -al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni -solo quando risulti incolpevole e cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
In altri termini, in tema di violazioni amministrative, poiché, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’errore sulla liceità della relativa condotta, correntemente indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione
della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza.
Pertanto, il Tribunale di Lanciano ha erroneamente motivato in ordine alle ragioni che giustificavano, anche in termini di putatività, l’errore da parte del COGNOME sul fatto di ritenersi legittimamente autorizzato al transito in Z.T.L., in particolare ravvisando nell’errata comunicazione del numero di targa del veicolo per il quale era stata chiesta l’autorizzazione al transito e alla sosta in ztl, la causa del successivo errore incolpevole dell’autore dell’illecito, il quale perciò circolava con un veicolo che, in realtà, non era stato oggetto del permesso rilasciato, non considerando che trattavasi di errore non incolpevole riferibile alla negligenza del COGNOME, che avrebbe dovuto verificare la corrispondenza tra la carta di circolazione e l’auto aziendale che gli era stata affidata e comunicare al Comune la targa esatta per la quale rilasciare l’autorizzazione per la circolazione in ztl e non fornire, quindi, un numero di targa errato, omettendo i necessari controlli preventivi rispetto all’inoltro della richiesta (cfr ., con riferimento ad una fattispecie analoga, Cass. n. 12404/2017, non mass.).
Occorre, inoltre, osservare -con riguardo alle deduzioni contenute nel controricorso del COGNOME circa il mancato
riconoscimento del concorso formale per le plurime violazioni amministrative allo stesso ascritte e all’asserita operatività del giudicato esterno riconducibile alla sentenza del Giudice di pace di Lanciano n. 57/2019 (non appellata dal Comune oggi ricorrente) quanto segue.
Con riferimento alla prima questione si rileva: -in primo luogo, sul piano processuale, sarebbe stato necessario che il controricorrente -a fronte della riproposizione in appello del relativo motivo ritenuto assorbito dal Tribunale per effetto dell’accoglimento totale del gravame in virtù dell’esclusione dell’elemento soggettivo relativo alla violazioni amministrative accertate (con annullamento di tutte le sanzioni irrogate in ordine ai distinti verbali) – formulasse sul punto, nella presente sede di legittimità, apposito motivo di ricorso incidentale condizionato (e non limitarsi alla mera riproposizione dell’inerente deduzione), da esaminare per l’eventualità dell’accoglimento di quello principale; -inoltre ed in modo assorbente, la difesa del COGNOME basa la sua argomentazione sulla potenziale applicabilità dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981, ma omette, però, di considerare che tale norma riprodotta per le violazioni al c.d.s. all’art. 198, comma 1, dello stesso codice -non si applica (in deroga a quest’ultima disposizione), per quanto disposto dal comma 2 dello medesimo art. 198 c.d.s., proprio nel caso in cui, nell’ambito delle ztl, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore ‘soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione’, fattispecie, per l’appunto, verificatasi nella vicenda qui esaminata.
Con riguardo alla seconda questione si osserva che l’eccezione di giudicato esterno non è fondata poiché la sentenza del Giudice di pace di Lanciano n. 57/2019 (non fatta oggetto di impugnazione), pur riguardando le stesse parti e violazioni dello stesso tipo, aveva però giudicato su infrazioni relative ad altro intervallo temporale (dal 16 febbraio 2018 al 23 marzo 2018, allorquando poi fu ottenuta la concessione di un nuovo permesso da parte del COGNOME) rispetto a quello – intercorso tra i l14 dicembre 2017 e l’11 febbraio 2018 -in cui erano stati elevati i 61 verbali di accertamento, perciò riferibili a precedenti e diverse violazioni ricondotte a distinte condotte violative del divieto di accesso nella stessa ztl.
E’, poi, del tutto irrilevante sul punto che il Comune oggi ricorrente non avesse impugnato la citata sentenza del Giudice di pace di Lanciano n. 57/2019.
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa – ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. – può essere decisa nel merito, con la declaratoria di rigetto dell’opposizione ai verbali di accertamento proposta, con ricorso depositato in data 13 giugno 2018 ai sensi dell’art. 204 -bis c.d.s., da COGNOME NOME dinanzi al Giudice di pace di Lanciano.
Per effetto della riforma della sentenza di appello, da cui consegue la totale soccombenza finale del controricorrente, quest’ultimo deve essere condannato al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che vengono liquidate – per ciascun grado – nei sensi di cui in
dispositivo, applicando (nei minimi, in ragione della natura e dell’esiguo valore della causa) le tabelle ‘ratione temporis’ vigenti (ovvero quelle previste dal D.M. Giustizia n. 37/2018) in relazione a ogni attività specificamente esercitata nell’interesse del Comune di Lanciano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione ai verbali di accertamento proposta da COGNOME NOME.
Condanna il controricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 671,00 (oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge), per il grado di appello, in complessivi euro 1278,00 (oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge) e per il giudizio di cassazione in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile