Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29185 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29185 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 7836/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difes o dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4277/2020, pubblicata il 16/09/2020.
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/10/2023;
lette le memorie di entrambe le parti.
Fatti di causa
Nel 2017 l’AVV_NOTAIO otteneva dal Tribunale di Roma nei confronti del cliente NOME COGNOME un decreto ingiuntivo per l’importo di € 40. 094,74 per compensi relativi ad un attività professionale svolta in un processo pendente tra il cliente e un terzo. In sede di opposizione al decreto monitorio, introdotta con atto di citazione nelle forme del rito ordinario, il COGNOME eccepiva: (a) la nullità per illiceità
della causa del patto di quota lite – stipulato il 19/12/1998 e confermato il 22/01/2008 – che era stato posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria; (b) l’inesigibilità del credito, in quanto era ancora pendente la controversia per la quale il patto era stato stipulato. Il COGNOME proponeva inoltre domanda riconvenzionale di condanna del l’AVV_NOTAIO COGNOME alla restituzione della somma di € 35.000 ,00, da considerarsi indebitamente percepita a titolo di quota di compenso straordinario in esecuzione del patto. L’AVV_NOTAIO COGNOME eccepiva, in primo luogo, l’improcedibilità dell’opposizione, in quanto introdotta con citazione tardivamente depositata invece che con ricorso ex art. 702bis c.p.c. Ne chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito, sulla premessa della legittimità dell ‘accordo stipulato con il cliente . Infatti, questi aveva riscosso la somma di € 236.650 ,00 all’esito della pronuncia di appello emessa nel giudizio pendente tra lui e il terzo, ma non gli aveva versato l’importo convenuto.
Nel 2018, in primo grado, il Tribunale di Roma, decidendo in composizione mo nocratica, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda riconvenzionale di restituzione. Tale pronuncia veniva riformata in secondo grado, in questo senso: la Corte di appello dichiarava tardiva l’opposizione a decreto i ngiuntivo (con conseguente conferma di quest’ultimo ) e inammissibile la domanda riconvenzionale di restituzione de ll’importo di € 35.000 ,00, a suo tempo corrisposto dal cliente all’AVV_NOTAIO.
Ricorre in cassazione il COGNOME sulla base di due motivi. Resiste l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, avendo la Corte di appello dichiarato
illegittimamente inammissibile per tardività l’opposizione a decreto ingiuntivo, omettendo, però, di considerare che l’errore di scelta del rito produce come sola conseguenza la necessità di provvedere a mutarlo in quello corretto, senza che si verifichino decadenze, poiché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
La parte censurata della sentenza di appello è in sintesi la seguente: il debitore ingiu nto avrebbe dovuto proporre l’opposizione con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e non con citazione. L’errore di scelta del rito non è scusabile invocando il principio dell’ overruling . L’iscrizione a ruolo dell’opposizione è tardiva (entro il termine ex art. 641 c.p.c. è stato notificato l’atto di opposizione , ma non risulta eseguito il deposito dell’atto notificato nello stesso termine) e n on si applica l’art. 4 , comma 5, del d.lgs. 150/2011.
– Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME, poiché l’art. 14 , comma 4, del d.lgs. 150/2011 dispone che, nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di AVV_NOTAIO, il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile. Si denuncia, pertanto, anche sotto questo profilo, la violazione degli artt. 14 e 4 del d.lgs. 150/2011.
Rileva il collegio che il primo motivo è fondato.
Nei procedimenti che il d.lgs. 150/2011 dispone debbano introdursi con ricorso e che, invece, sono stati instaurati con citazione, la tempestività dell’instaurazione (cioè, per gli effetti sostanziali e processuali che la legge -introdotto correttamente il rito -fissa alla data del deposito del ricorso) è collegata alla data della notificazione della citazione. Tale sanatoria opera indipendentemente dall’ordinanza di mutamento del rito ex art. 4 del d.lgs. 150/2011, che esplica effetti
unicamente per il futuro, cioè per il rito da seguire dopo la conversione, mentre per il passato restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.
Tale è la disciplina che si desume da ll’art. 4 , comma 5, del d.lgs. 150/2011, secondo l’in terpretazione più recente data dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758/2022, alla quale si dà qui continuità, con cui -a risoluzione della questione di massima di particolare importanza sollevata in proposito – è stato affermato il principio in base al quale <>.
In questo senso, si è condivisibilmente pronunciata anche Cass. 10864/2023, ad avviso della quale il riscontro, in sede di appello, dell’erronea trattazione della causa (fin dal momento della sua introduzione) con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, impone al giudice d’appello unicamente di
valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito già seguito (ancorandoli quindi alla data di notifica della citazione).
A questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.
Non si fa luogo, dunque, ad invalidazione dell’ attività processuale già compiuta, né a rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’ art. 354, ult. comma, c.p.c.
Per tutte le complessive ragioni esposte il primo motivo deve essere accolto.
In conseguenza del rinvio restitutorio conseguente all’accoglimento di detto motivo, il secondo motivo è logicamente assorbito.
-In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma,