Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28106 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23331-2023 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 14141/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/05/2023 R.G.N. 798/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza n. 14141/2023 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale di NOME COGNOME e dichiarato assorbito il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE), proposti avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno aveva respinto la impugnazione del COGNOME, così confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE.
Per la revocazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE su RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 395 n. 4 c.p.c. che la ordinanza impugnata per revocazione è frutto di errore di fatto su una circostanza -rappresentata dall’ avvenuta comunicazione di opinamento al COGNOME, ai sensi dell’art. 53 R.D. n. 148/1931 – la cui verità assume essere incontrastabilmente esclusa dalle risultanze documentali di causa.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Come è noto l ‘art. 395 n. 4 c .p.c. consente l’impugnazione per revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso
se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali ; l’errore revocatorio consiste, infatti, in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; esso deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’ errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ . . L’errore revocatorio presuppone quindi il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. tra le altre, Cass. n. 2236/2022, Cass. n. 26890/2019, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006, Cass. n.3652 del 2006).
2.2. Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è poi affermato che l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 16136 del 2009, Cass. n. 3365 del 2009, Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008).
2.3. Tali approdi sono stati compendiati in una recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte così massimata: <> ( Cass. Sez. Un. n. 20013 del2024).
2.4. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata deve escludersi che l’errore denunziato con il presente ricorso abbia le caratteristiche dell’errore revocatorio rilevante ai fini dell’art. 395 n. 4 c.p.c.. Tanto assorbe il rilievo de ll’inammissibilità delle censure connesso alla modalità di evocazione degli atti e documenti di causa non rispettosa del principio di specificità quale codificato dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. .
2.5. Occorre premettere che il giudizio definito in sede di legittimità con la ordinanza revocanda era stato originato dal ricorso ex lege n. 92/2012 con il quale l’odierno ricorrente in revocazione, con rapporto di lavoro regolato dalla normativa speciale dettata dal r.d. n. 148/1931, aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli da RAGIONE_SOCIALE, denunziando, per quel che qui rileva, vizi connessi alla inosservanza della specifica procedura prevista dal r.d. n. 148/1931 ed in particolare la mancanza del prescritto ‘opinamento’ quale momento indispensabile del relativo perfezionamento.
2.6. Il ricorso era stato respinto in sede sommaria con statuizione confermata dal giudice dell’opposizione e quindi dal giudice del reclamo. La RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza revocanda ha a sua volta respinto il ricorso principale del lavoratore e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società svolto in via condizionata.
La questione relativa all’ ‘opinamento’ era stata posta con il primo motivo di ricorso principale per cassazione, così riassunto dalla ordinanza della quale è chiesta la revocazione: <>.
Il rigetto del motivo, esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso principale, incentrato sulla mancanza di potere decisionale in capo al Direttore regionale che aveva comminato il licenziamento, è stato motivato, all’esito della ricognizione della speciale disciplina applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri rappresentata dal r.d. n. 148/1931, nei seguenti termini : <>.
Da quanto sopra si evince che il giudice di legittimità ha mostrato di ritenere sussistente l’ ‘opinamento’ (e che la relativa comunicazione fosse stata effettuata al lavoratore), richiamando l’accertamento a tal fine operato dalla Corte di merito.
2.7. Parte ricorrente non contrasta in alcun modo quest’ultima affermazione né, tanto meno, chiarisce se ed in che termini con il ricorso per cassazione aveva contestato l’accertamento di fatto circa la intervenuta comunicazione dell’atto di opinamento, af fermata dalla Corte di merito; dallo storico di lite della sentenza impugnata emerge, invero, che l’unica censura a riguardo formulata con il ricorso per cassazione concerneva la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e non la ricostruzione in fatto della concreta fattispecie in relazione alla ritenuta sussistenza dell’atto di opinamento e della sua comunicazione al lavoratore.
2.8. Tanto è già di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità del denunziato errore revocatorio posto che da quanto risultante dalla ordinanza impugnata e come indirettamente confermato dallo storico di lite del ricorso per revocazione – che non riporta fra i motivi di ricorso per cassazione una censura avente ad oggetto l’accertamento di fatto alla base del decisum di secondo grado -alcun errore percettivo del giudice di legittimità è configurabile rispetto ad una circostanza incontestatamente acquisita nel giudizio di merito ed il cui accertamento esulava dall’ambito di quanto devoluto con il ricorso per cassazione.
2.9. La evocata ricostruzione dello sviluppo della vicenda processuale è confermata dall’esame degli atti di causa. In particolare, in relazione allo specifico profilo di interesse, si evidenzia che la Corte di appello ha affermato, nel respingere la de nunzia del COGNOME di violazione dell’art. 54 allegato 1 rd n. 148/1931, in tema di scansioni del procedimento disciplinare approntato dalla disciplina speciale, che era incontestato che era stata data al dipendente comunicazione delle ragioni del
licenziamento ed ha osservato che tale comunicazione era <> ( sentenza di secondo grado, pag. 5). L’accertamento del giudice del reclamo quanto alla sussist enza dell’ ‘opinamento’ risulta frutto quindi di una valutazione di equiparazione/ assimilazione dell’atto all’opinamento alla comunicazione pervenuta al lavoratore; esso era astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio di motivazione che non risulta a riguardo specificamente formulato nei motivi di ricorso per cassazione.
2.10. Tale accertamento, non investito da impugnazione con il ricorso per cassazione proposto dall’odierno ricorrente, è stato quindi correttamente posto a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso principale, rispetto al quale deve escludersi in radice, come già osservato, il denunziato errore percettivo. La questione della sussistenza o meno di un atto di opinamento aveva costituito infatti un punto controverso nell’ambito del giudizio di merito ed era stata definito dalla Corte di merito con accertamento positivo della circostanza, che la SC, in difetto di impugnazione sul punto, si è limitata a recepire considerandola ormai acquisita .
A ll’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre