Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11057 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18407/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocata COGNOME NOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-controricorrenti- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA n. 28/2021 depositata il 12/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza n. 28/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia, depositata il 12 gennaio 2021.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
La sentenza impugnata ha accolto la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, che aveva a sua volta accolto l’opposizione incidentale ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 del RAGIONE_SOCIALE, dichiarando tardiva la domanda di equa riparazione con riguardo al termine semestrale di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE stessa legge. I giudici RAGIONE_SOCIALE revocazione hanno rilevato che il decreto n. 221/2019 non aveva ‘assolutamente valutato la circostanza, risultante dagli atti, che il giudizio di equa su equa era stato introdotto con il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2017 e che il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia in data 21 giugno 2018 era la riassunzione del giudizio già proposto a Roma’. Secondo la sentenza impugnata si era trattato di ‘una svista immediatamente percepibile’ che giustificava la revocazione.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395 n.
4 c.p.c., con riguardo al ritenuto ‘errore di fatto’.
Va premesso che il ricorso è ammissibile.
La revocazione si propone davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata e contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di
impugnazione ai quali era originariamente soggetto provvedimento impugnato per revocazione.
Come già affermato da Cass. n. 27402 del 2023 (non massimata), contro il decreto emesso dal magistrato delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, ai sensi dell’art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, così come contro il decreto che abbia pronunciato sulla opposizione ex art. 5ter RAGIONE_SOCIALE stessa l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deve essere proposta davanti alla Corte d’appello e contro la sentenza sulla revocazione resa dalla Corte d’appello va spiegato ricorso per cassazione.
6. Il motivo di ricorso è, inoltre, fondato.
La decisione che, come nella specie, abbia ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione per violazione RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo, in relazione al termine semestrale di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, omettendo di considerare che il procedimento doveva intendersi introdotto alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, e non alla data RAGIONE_SOCIALE riassunzione dinanzi al giudice competente, non integra errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., il quale si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Ai fini dell’esperimento del rimedio RAGIONE_SOCIALE revocazione, l’errore, inteso come contrasto tra la realtà obiettiva e quella ritenuta dal giudice, deve, cioè, concretarsi in una mera svista che abbia determinato una falsa percezione delle cose, uno sviamento dei sensi e RAGIONE_SOCIALE mente.
L’errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001, in ipotesi di processo riassunto, invece, è non di fatto, ma di
giudizio, conseguendo a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.
La sentenza impugnata ha affermato che il decreto n. 221/2019 non aveva ‘assolutamente valutato la circostanza, risultante dagli atti, che il giudizio di equa su equa era stato introdotto con il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Roma in data 31 marzo 2017 e che il ricorso depositato presso la Corte di Appello di Perugia in data 21 giugno 2018 era la riassunzione del giudizio già proposto a Roma’. Ma, per aversi revocazione, è comunque necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso.
Conseguentemente, il ricorso va accolto, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, e, giacché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito, dichiarandosi inammissibile la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, e regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile la domanda di revocazione del decreto n. 221/2019 emesso dalla Corte d’appello di Perugia il 26 febbraio 2019, condannando in
solido NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e del giudizio di cassazione, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda