Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28392 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 28392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
OGGETTO:
revocazione
SENTENZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO r.g ., proposto da
COGNOME *NOME*NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME , elett. dom.ti in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO.
ricorrenti
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elett. dom.ti in INDIRIZZO Roma, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-contro-ricorrenti
avverso l ‘ordinanza della Corte di Cassazione n. 25504/2023 pubblicata in data 31/08/2023, n. r.g. 11618/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 02/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto
AVV_NOTAIO. Udita la discussione dei difensori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME ed altri contro RAGIONE_SOCIALE ed altre società.
A sostegno della propria decisione questa Corte, in relazione al quinto motivo di quel ricorso, affermava: «10. Inammissibile è il quinto motivo nella parte in cui vi si lamenta la violazione dell’art. 1366 c.c., non essendo specificato anche nello sviluppo della censura in relazione a quale oggetto di natura negoziale sarebbe stato violato il principio della ‘interpretazione di buona fede’, sancito dalla citata norma, e come. E’, poi, infondata la stessa censura dove si assumono violate o falsamente applicate le regole di correttezza e buona fede e art. 1375 c.c. La Corte di merito, infatti, ha considerato che ‘la verifica della legittimità del recesso non possa prescindere dal rispetto dei principi di correttezza e di buona fede e dell’intangibilità dei diritti quesiti’, ma ha ritenuto che non poteva reputarsi ‘sussiste nte un diritto quesito al beneficio tariffario che il recesso dell’ottobre 2015 non poteva pregiudicare’; e tale ultima conclusione ha indubbiamente diffusamente illustrato in relazione al caso di specie, come si è già visto».
2.- Avverso tale ordinanza COGNOME NOME e gli altri indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per revocazione per errore di fatto, affidato ad un motivo.
3.- RAGIONE_SOCIALE e le altre società hanno resistito con controricorso.
4.- Tutte le parti hanno depositato memoria.
5.- Il P.G., AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria scritta con cui ha concluso per l’inammissibilità del ricorso , ribadita in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorrenti lamentano che , nell’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte sarebbe incorsa in un errore revocatorio, consistito nell’aver ritenuto esistente un fatto -l’avvenuta soppressione del beneficio tariffario per tutti i dipendenti e non soltanto per i nuovi assunti dall’01/07/1996 in poi invece pacificamente escluso dal CCNL 23/04/1996 nella sua portata testuale.
Il motivo è inammissibile, perché quello prospettato non è un errore revocatorio neppure astrattamente e in linea teorica, in quanto non attiene ad un fatto storico, bensì al risultato di una determinata interpretazione del CCNL 23/04/1996 il che rappresenta non attività percettiva di un fatto, bensì attività valutativa ed interpretativa di un testo contrattuale.
Peraltro, come ricordano gli stessi ricorrenti, la Corte territoriale aveva ritenuto superflua l’interpretazione di quel CCNL, adducendo ragioni valutate da questa Corte -in relazione a quel quinto motivo di ricorso per cassazione -non adeguatamente né fondatamente censurate.
In particolare la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di un diritto quesito -a causa e in conseguenza dell’esclusione della natura asseritamente retributiva dei benefici tariffari -e ciò l’aveva indotta a ritenere superflua l’interpretazione del CCNL. Anche sotto questo profilo, dunque, si è al cospetto non di un fatto, ma di scelte argomentative idonee a rendere conto di una determinata decisione sulla legittimità del recesso datoriale dell’ottobre 2015 (ciò che aveva comportato la perdita dei benefici tariffari che i ricorrenti pretendono di conservare).
Infine va ancora una volta ribadito che l’asserito errore revocatorio deve riguardare un fatto non controverso ed avere efficacia determinativa di una decisione, ossia essere tale che, senza quell’errore, la decisione sarebbe stata di certo diversa. Questa Corte ha ripetutamente statuito che in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito ‘ terreno di discussione ‘ tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass. sez. un. ord. 19/07/2024, n. 20013).
Nel caso di specie nessuno di tali requisiti sussiste. In particolare, la conservazione o meno di quel beneficio per gli assunti ante 01/07/1996 ha formato oggetto di controversia fra le parti nel giudizio di merito e di cassazione e, quindi, non era un fatto incontroverso; la decisione della Corte territoriale -e così quella di questa Corte sul ricorso per cassazione -si fonda su ulteriori argomenti, primo fra tutti la natura non retributiva di quei benefici tariffari e la conseguente insussistenza di ‘diritti quesiti’. Tali argomenti tolgono qualunque potenziale decisività al fatto oggetto dell’asserito errore revocatorio.
2.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori delle controricorrenti.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in