Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24284-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per revocazione , dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente per revocazione –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-intimato – per la revocazione dell ‘ordinanza n. 10970 del 2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 5 aprile 2022 (R.G.N. 29799/2020).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
R.G.N. 24284/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 26/10/2023
giurisdizione Revocazione (art. 391bis c.p.c.) per errore di fatto
-Con ricorso notificato il 4 ottobre 2022, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., dell’ ordinanza di questa Corte, recante il numero 10970 del 2022 e depositata il 5 aprile 2022, che ha rigettato il ricorso della società e, per l’effetto, ha confermato la pronuncia della Corte d’appello di Ancona. La Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pesaro, aveva condannato la società ricorrente a versare i contributi rivendicati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei coobbligati in solido NOME COGNOME e NOME COGNOME.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto , in questo giudizio, attività difensiva.
-È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4ter ), e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
-La parte ricorrente, prima dell’adunanza in camera di consiglio, ha depositato memoria.
-Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Nel disattendere il secondo motivo di ricorso per cassazione (violazione dell’art. 2729 cod. civ., dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ.) , questa Corte, nell’ordinanza i mpugnata, ha condiviso l’apprezzamento dei giudici d’appello, i quali, dal canto loro, avevano considerato il volume delle vendite dei beni quale «elemento oggettivo da cui muovere, in assenza di prova circa la sussistenza di elementi di fatto contrari», e, ai fini della quantificazione dell’importo dovuto, avevano valo rizzato la coincidenza del «fatturato dell’appaltante con il valore della prestazione resa dai lavoratori per i quali l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rivendica va
il pagamento, in via solidale, dei contributi omessi da parte delle imprese terziste».
Questa Corte ha ritenuto immune da vizi logici il ragionamento presuntivo che sorregge la decisione di merito, tanto più che «la società non ha neppure allegato che la manodopera impegnata nei servizi appaltati alle ditte terziste avesse partecipato, neppure in misura minimale, alla produzione dei compensi fatturati in ragione dell’appalto, negando genericamente qual si voglia connessione sul piano produttivo con le imprese a cui aveva commissionato i prodotti costituenti oggetto dell’appalto di opere e se rvizi».
-Nell’unico motivo di ricorso per revocazione (artt. 391 -bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.), la società assume che l’ordinanza impugnata sia inficiata da un errore di fatto e, in particolare, s’incentri su un fatto, la cui verità sarebbe incontrovertibilmente esclusa: «il fatto, ritenuto positivamente accertato, e da escludersi in maniera inequivocabile, è complesso: l’aver lavorato in funzione della commessa ed in maniera proporzionale al fatturato. Questo fatto , fatto sia storico ma anche fatto giuridico, è palesemente insussistente. La Corte, investita del motivo, avrebbe dovuto dire (punto controverso) come e perché il fatto positivamente dichiarato fosse avvenuto» (pagina 16 del ricorso).
-Il ricorso è inammissibile.
4. -L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questa Corte è ammissibile, ai sensi degli artt. 391bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., nell ‘ ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità . L’errore revocatorio presuppone l ‘ esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dal provvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).
Il rimedio della revocazione può emendare solo quell’errore che abbia indotto il giudice a supporre l ‘ esistenza (o l ‘ inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o,
viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per revocazione che non denunci una svista percettiva immediatamente riscontrabile, ma un ‘ errata considerazione o un’errata interpretazione dell ‘ oggetto di ricorso e, quindi, investa un errore di giudizio (Cass., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10040).
5. -Nel caso di specie, la società non allega una percezione fallace degli atti di causa o una falsa supposizione di un fatto che sia innegabilmente contraddetto dalle risultanze processuali.
5.1. -Come ha evidenziato anche il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte rassegnate in vista dell’adunanza in camera di consiglio, il ricorso censura la valutazione che questa Corte ha espresso in ordine al ragionamento presuntivo posto a fondamento della decisione d’appello. Non è senza significato, a tale riguardo, che la stessa parte ricorrente adombri un ‘fatto complesso’ (pagin a 15), che è, in pari tempo, storico e giuridico (pagina 16 del ricorso per revocazione).
Già da quest’angolazione, appare nitida la connotazione valutativa dell’errore in cui questa Corte sarebbe incorsa . Tale connotazione trova palmare conferma anche nelle argomentazioni esposte nella memoria illustrativa (pagina 2), che stigmatizzano l’adesione acritica dell’ordinanza impugnata al ragionamento dei giudici d’appello e così disvelano con chiarezza paradigmatica quello che, nella stessa prospettazione della ricorrente, integra un errore di giudizio.
5.2. -Con lo strumento della revocazione, in ultima analisi, la ricorrente reitera le doglianze già veicolate nel ricorso per cassazione, riprodotto in larga parte anche nell’odierno ricorso, e lamenta che questa Corte, pur chiamata a vagliare uno specifico motivo
d’impugnazione, non abbia spiegato «come e perché il fatto positivamente dichiarato fosse avvenuto» (pagina 16 del ricorso per revocazione).
La ricorrente non soltanto, dietro lo schermo dell’errore revocatorio, denuncia un errore di valutazione e una lacuna della motivazione, ma formula, per soprammercato, rilievi critici che toccano il punto nodale del contendere , sul quale l’ordinanza impugnata si è pronunciata, nella disamina del secondo mezzo. La plausibilità degl’indici presuntivi enucleat i dalla Corte territoriale è il caposaldo del giudizio di legittimità, da cui il ricorso per revocazione trae origine.
Anche da questo punto di vista, si coglie l’inammissibilità del rimedio esperito, con riferimento a un punto eminentemente controverso.
-Ne discende che il ricorso per revocazione è inammissibile.
-Nessuna statuizione si deve adottare in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva della parte intimata.
-L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione