Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5321 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 18713/2022 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, (C.F. CODICE_FISCALE), titolare dell’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con studio in Palermo, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto subentrato a RAGIONE_SOCIALE, C.F. P_IVA.
e contro
RAGIONE_SOCIALE, PP_IVA C.F. CODICE_FISCALE, in persona del curatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE.
intimati –
Presidente
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO – COGNOME.
Ud. 28/1/2026 CC
avverso la sentenza n. 259/2022, resa dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nelle date 8/20.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28.1.2026
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 280/2021, pubblicata il 16.6.2021, rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da NOME COGNOME, titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 11/2020, pubblicata in data 20.12.2020 dichiarativa del fallimento dello stesso NOME COGNOME.
La sentenza della Corte di appello veniva poi impugnata per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. da NOME COGNOME. A fondamento dell’impugnazione rescindente il COGNOME deduceva che la sentenza revocanda avrebbe contenuto un errore di fatto revocatorio.
2.1 Più in particolare, il COGNOME, per quanto di rilievo in questa sede, deduceva che la sentenza resa dalla Corte di Appello era affetta da errore revocatorio nella parte in cui si leggeva che ‘La natura d’imprenditore agricolo va negata al reclamante, in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione di vino da lui esercitate, seppur rientranti, in astratto, tra le cd. attività connesse previste dall’art. 2135 cod. civ., avessero ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo, secondo quanto ivi espressamente richiesto, quale discrimen tra impresa commerciale ed agricola. Appare decisivo, al riguardo, il rilievo che il reclamante non ha dimostrato quale fosse l’estensione del terreno preso in affitto ed impegnato per viticoltura e la qualità della produzione, in modo da mettere in evidenza un reale rapporto di connessione fra il commercio dei prodotti vinicoli e l’attività agraria espletata’. Aggiungeva sempre l’odierno ricorrente che l ‘affermazione che non avesse fornito la prova dell’estensione del terreno preso in affitto e impegnato per viticoltura era frutto di un errore di fatto revocatorio, ex art. 395 n. 4, c.p.c.
La Corte di appello rilevava in via preliminare che il collegio che si apprestava a decidere la causa di revocazione poteva essere composto con la
partecipazione del consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale aveva ugualmente composto il collegio che aveva emesso la sentenza oggetto della domanda di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui, salvo che nell’ipotesi prevista dall’art. 395 n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), secondo l’ordinamento processuale vigente non sussisteva, per i magistrati che avessero pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione (Cass. n. 19498/06, Cass. n.8180/09). Statuendo, poi, nel merito della domanda, la Corte di appello la dichiarava inammissibile, avendo ritenuto non sussistente il denunciato errore di fatto revocatorio rilevante ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
3.2 La corte territoriale ricordava, in primo luogo, che la ripartizione dell’onere probatorio ai fini dell’accertamento della fallibilità dell’imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi all’attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall’art. 1, comma 1, legge fall.. Inoltre, la corte distrettuale evidenziava che grava invece su chi invochi l’esenzione dal fallimento – assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività commerciale svolta nell’ambito dell’art. 2135, comma 3, cod. civ., ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova – il corrispondente onere probatorio (Cass. 16614/2016).
3.3 La corte di appello, dopo tale premessa e dopo aver integralmente richiamato la sentenza revocanda, concludeva nel senso che la sentenza impugnata per revocazione aveva preso in considerazione il fatto costituito dal deposito dei due contratti di affitto e di subaffitto di fondo rustico allegati agli atti del reclamo ex art. 18 l. fall. dal fallito NOME COGNOME, con ciò volendo evidenziare che con il mezzo della revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. la parte impugnante aveva inteso in realtà denunciare, inammissibilmente, una dedotta, errata, valutazione del ‘ fatto ‘ costituito dai due documenti (contratti di affitto di fondo rustico e di subaffitto), pacificamente depositati dal reclamante, non il mancato esame degli stessi documenti, del cui deposito la motivazione della sentenza della Corte di
appello impugnata per revocazione aveva anzi dato atto. Con la conseguenza – precisava sempre la Corte di appello – che, secondo la prospettazione del COGNOME, la sentenza impugnata per revocazione non aveva tratto dai suindicati documenti, nell’ambito dell’attività interpretativa riservata al giudice, la conclusione auspicata circa la natura di imprenditore agricolo del fallito e della ditta individuale di cui era titolare. Aggiungeva la Corte di merito che – nella sentenza impugnata per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. – si dava atto che i due contratti in questione erano comunque inidonei a fornire la prova della natura di imprenditore agricolo del COGNOME.
3.4 La Corte nissena aggiungeva inoltre che la stessa sentenza revocanda aveva, poi, valorizzato ulteriori elementi di prova ritenuti idonei a provare la natura commerciale e non agricola dell’impresa fallita che emergevano, per un verso, dall ‘ informativa della Guardia di Finanza acquisita in atti e, per altro verso, dall’ entità dei debiti del COGNOME nei confronti dell’Erario, ammontanti a circa cinque milioni di euro, ampiamente superiori alla soglia di euro 500.000 fissata dalla legge fallimentare (art. 1, comma 2, l. fall.), con la conseguente assenza anche del profilo della decisorietà richiesto per il rilievo, in tema di revocazione, dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c..
La sentenza, pubblicata il 20.7.2022, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE NOME, intimati, non hanno svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ nullità della sentenza e del procedimento art. 360 n. 4 c.p.c. – violazione degli artt. 51, n.4, c.p.c., 111 cost. e 6 Cedu ‘, sul rilievo che illegittimamente l’estensore della sentenza oggetto della domanda di revocazione era stato il AVV_NOTAIO COGNOME, che era stato pure l’ estensore della sentenza impugnata. L ‘orientamento seguito dalla Corte di appello non poteva essere condiviso, essendo palesemente in contrasto con i principi costituzionali e con il diritto ad un equo processo
riconosciuto dall’art. 6 CEDU (come interpretato dalla Corte EDU nella causa n. 5312/11). Aggiunge sempre il ricorrente che le peculiarità del caso concreto facevano ritenere che il caso fosse assimilabile a quello in cui il giudice avesse un interesse nella causa, ai sensi dell’art. 51 n. 4 c.p.c.. Si evidenzia, ancora, che la necessità di garantire la terzietà del giudice era particolarmente sentita ed evidente in questo tipo di impugnazione, posto che il giudice che ha emesso una sentenza non è più ‘terzo’ e neppure ‘imparziale’ se deve giudicare sull’errore che viene a lui imputato dalla parte. Pertanto, anche nel caso di impugnazione per revocazione sussisterebbe un obbligo di astensione.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51, n. 1, c.p.c. determina la nullità del provvedimento emesso solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione di tale obbligo assume rilievo come mero motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza nei termini e con le modalità di legge preclude la possibilità di fare valere il vizio in sede di impugnazione quale motivo di nullità del provvedimento (cfr. Cass. n. 2270/2019; Cass. n. 21094/2017; Cass., Sez. U., n. 1545/2017).
Ebbene, l’odierno ricorrente non ha mai ricusato il giudice relatore della revocazione, ma ha chiesto ‘ in via preliminare, che codesta Corte adotti tutti i provvedimenti necessari per la composizione di un collegio composto da Giudici che non hanno partecipato al collegio che ha emesso la sentenza impugnata’ (pag. 17 del ricorso) (cfr. anche: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 05/07/2013).
Ne consegue la radicale inammissibilità della doglianza, così come ora proposta dal ricorrente nel motivo di ricorso per cassazione qui in esame.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ nullità della sentenza ex artt. 132 c.p.c.
e 111 cost. -art. 360, n.4, c.p.c. -motivazione apparente ‘.
2.1 Anche il secondo mezzo è inammissibile.
2.1.1 Secondo la tesi difensiva del ricorrente la motivazione impugnata sarebbe meramente apparente, in quanto la Corte di Appello non avrebbe chiarito affatto in quale passaggio della motivazione avrebbe tenuto conto dell ‘esistenza dei contratti di affitto e si sarebbe ridotta ad una difesa ‘di ufficio’ della precedente decisione.
In realtà, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).
Sul punto le doglianze proposte dal ricorrente peccano, in primo luogo, di genericità nella loro formulazione.
Il motivo qui in esame non adduce, infatti, che le spiegazioni offerte dalla Corte di appello non fossero idonee a rappresentare l’iter logico -intellettivo seguito dal collegio per arrivare alla decisione, ma intende sostenere che la motivazione non fosse chiara e costituisse ‘una difesa d’ufficio’ della sentenza impugnata per revocazione.
Ne discende che una simile doglianza – così formulata – non evidenzia alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma integra invece l’ espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non risulta più sindacabile da questa Corte.
Sul punto, non è inutile ricordare che i l controllo dell’esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (v.
Cass. n. 16526/2016).
2.1.2 A ciò va aggiunto che – diversamente da quanto opinato dalla parte ricorrente – vi è un espresso richiamo nella sentenza oggetto di revocazione ai contratti su cui si sarebbe incentrata la denunciata ‘ svista percettiva ‘ , con l’ulteriore (ed evidente) conseguenza che non sarebbe stato neanche deducibile ab origine il vizio revocatorio, perché avente ad oggetto un dato documentale di cui la Corte di appello aveva comunque tenuto conto per la decisione in sede di reclamo ex art. 18 l. fall., avendolo tuttavia ritenuto non rilevante. Invero, il prospettato vizio revocatorio si sostanziava in una inammissibile richiesta alla Corte di appello di un nuovo apprezzamento in fatto della predetta documentazione, come, poi, correttamente ed argomentatamente evidenziato dai giudici della domanda di revocazione. Ciò rende vieppiù inammissibile il vizio argomentativo agitato dall ‘ odierna parte ricorrente nel motivo qui in esame.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate.
Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28.1.2026
Il Presidente