Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17994/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 1526/2018 depositata il 30/03/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 22.10.2012 la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE.) conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE.O.) per accertare e dichiarare che tra l’attrice e l’A.O. era intercorso un contratto di appalto ai sensi dell’art. 122, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 1655 ss. cod. civ. (procedura negoziata), relativo all’esecuzione di opere edili (tinteggiatura, bonifica di servizi igienici, di impianti idraulici ed elettrici, etc.); per l’effetto, condannare l’A.O. al pagamento della fattura n. 6 rimasta insoluta per l’import o di € . 311.124,40 (IVA inclusa); in via subordinata, accertare e dichiarare l’esistenza di un arricchimento dell’A.O. e , per l’effetto , condannarla al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., quantificato nella stessa misura di €311.124,4 0.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda , ma la Corte d’Appello, adita RAGIONE_SOCIALEO., in riforma della sentenza impugnata, la rigettava osservando:
che erroneamente il Tribunale aveva accolto la domanda proposta in via principale dalla MI.DA.: infatti, dalle rispettive deduzioni delle parti e dai documenti prodotti risultava che il procedimento amministrativo iniziato dal responsabile dell’A.O. non culminò mai nella stipulazione di un contratto di appalto, mai redatto e sottoscritto dalle parti;
-non diverso era l’esito della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ. articolata dalla MIRAGIONE_SOCIALE. in via subordinata e riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., in quanto difettava la prova del riconoscimento dell’esecuzione dei lavori e del conseguente arricchimento dell’A.O. Esclusa, infatti, la validità del rapporto contrattuale, anche gli atti che ad esso si riferivano risultavano privi di
qualsiasi efficacia probatoria: il giornale di contabilità come il documento di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori era stato sottoscritto, oltreché dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, anche da NOME COGNOME, Direttore dei Lavori dipendente dell’A.O., poiché la legittimità della partecipazione di quest’ultimo poteva predicarsi solo se fondata su un valido titolo contrattuale. A ciò si aggiungevano ulteriori documenti prodotti dall’A.O. ammissibili in appello perché ancora non venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado -in cui si disponeva un’indagine interna per stabilire se effettivamente i lavori fossero stati eseguiti, e in cui si rinveniva una richiesta del P.M. di rinvio a giudizio nei confronti del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori dell’A.O., nonché del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui agli artt. 56 e 640, commi 1 e 2, cod. pen.
Avverso detta pronuncia ricorre per la cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidando il ricorso ad un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, illustrato da memoria.
All’udienza del 22 febbraio 2023 questa Corte, ritenendo non sussistente l’evidenza decisoria, rinvia va la causa a nuovo ruolo ai fini dell’acquisizione del fascicolo della Corte d’Appello di Napoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ.: la RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato perché la Corte di merito si sarebbe pronunciata sulla domanda di ingiustificato arricchimento, assorbita in primo grado, ma non riproposta in sede di gravame. Dichiara di avere interesse
all’accoglimento del ricorso che, ove accolto, le consentirebbe di promuovere in un nuovo giudizio la domanda ex art. 2041 cod. civ.
Il ricorso è inammissibile.
Qualora la sentenza d’appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell’assunto, ha natura di vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perché la domanda non era stata proposta. Ne consegue l’inammissibilità del relativo motivo, perché la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione» (tra le varie, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 20/12/2011);
Il principio, relativo alla supposizione erronea della proposizione di una domanda in primo grado, vale logicamente anche con riferimento alla supposizione erronea della riproposizione della domanda in appello.
Nel caso in esame, l a Corte d’Appello, a pag. 4 della sentenza, senza compiere alcuna attività valutativa, ha fondato la propria decisione sulla supposizione di un fatto (l’essere stata la domanda di ingiustificato arricchimento riproposta in secondo grado ex art. 346 cpc) che però non trova effettivo riscontro negli atti processuali. L’affermazione della sentenza, lo si ripete, è avulsa da ogni profilo valutativo, cioè prescinde da ogni esegesi di risultanze processuali sintomatiche della riproposizione della domanda di arricchimento ingiustificato e dalla conseguente sua valutazione e, dunque, non appare espressione di un possibile errore di giudizio, bensì di un mero
errore di percezione, consistente nell’affermazione di una realtà fattuale processuale in manifesto contrasto con quella effettiva.
Nello stesso senso v. Cass. n. 30850/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 30530 del 2021.
Il denunziato vizio si connota quindi come errore revocatorio che, dunque, avrebbe dovuto denunciarsi con il mezzo della revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 05 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME