Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3245/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’A vv. NOME COGNOME costituita quale nuovo difensore a seguito della rinuncia al mandato dell’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012
-ricorrente-
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO domicilia
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME COGNOME rappresentata e difesa dall’A vv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012
-controricorrente-
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n . 21574/2023 depositata il 20/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nonché ai sensi dell’ art. 395, comma quarto, e dell’art. 391bis cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 21574 del 20 luglio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal medesimo COGNOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, che aveva a sua volta rigettato la domanda avanzata dallo stesso per il risarcimento del danno per condotta vessatoria asseritamente attribuita alla dirigente scolastica dell’ I.I.S. Beccari di Torino, NOME COGNOME.
Il Ministero dell’istruzione e del merito nonché la dirigente scolastica, NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che, per effetto della costituzione del nuovo difensore che assiste il ricorrente, non vi è luogo a rinviare la trattazione del ricorso, secondo l’istanza avanzata dall’Avv. COGNOME nell’atto con cui ha comunicato di aver declinato il mandato.
Con il ricorso presentato ai sensi degli artt. 111 Cost., 395, comma quarto, e 391bis cod. proc. civ., si intende impugnare l’ordinanza sopra indicata, appellandosi agli artt. 111, 24 e 97 Cost., perché sarebbe stata negata la verità ed impedito di tutelare i diritti del ricorrente, e perché i giudici sarebbero incorsi nei seguenti errori revocatori: in relazione al primo motivo di ricorso, omessa pronuncia in ordine alla falsità della documentazione prodotta dalla dirigente scolastica; in relazione al terzo motivo, errata valutazione in ordine alla eccezione di giudicato.
Le censure, siccome proposte, sono palesemente inammissibili, non essendo stato prospettato un mezzo di impugnazione suscettibile di valutazione ai sensi dell’ art. 111 Cost.
Neppure sono configurabili, in relazione ai vizi dedotti, errori di percezione suscettibili di valutazione sotto il profilo revocatorio, venendo in
rilievo, piuttosto, valutazioni in diritto. In proposito, ci si limita ad osservare che, con riferimento alla revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. U, 19/07/2024, n. 20013).
Nella specie, come sopra riportato, si censurano le valutazioni espresse da questa Corte con riferimento ai motivi di ricorso, senza prospettare alcun errore revocatorio, escludendosi anche la sussistenza del le condizioni previste dall’art. 391 -bis cod. proc. civ.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo per ciascuno dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per il Ministero, ed oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge, quanto alla difesa della COGNOME, con distrazione delle spese liquidate per quest’ultima in favore dell’Avv. NOME COGNOME antistatario.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.