Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28353 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 301/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
per la revocazione del l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 26745/2013 depositata il 18/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
I ricorrenti propongono ricorso per la revocazione della ordinanza di questa Corte, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile ricorso avverso la sentenza della C orte d’appello di Roma del 6 giugno 2012.
La Corte di merito aveva respinto la domanda dei ricorrenti di determinazione di indennità di esproprio di un fondo di loro proprietà, ritenendo che il rapporto fosse stato definito da una transazione stipulata il 7 marzo 1997. Il ricorso per cassazione avverso detta sentenza è stato respinto in quanto si è ritenuto prospettasse censure di fatto in ordine alla determinazione dell’oggetto della transazione. In particolare questa Corte ha rilevato, nell’ordinanza oggi oggetto di revocazione, che le parti con le loro censure hanno contrapposto alla interpretazione del contratto fornita nella sentenza impugnata una interpretazione difforme, senza spiegare perché l’altra sia incompatibile con il dato testuale.
Avverso la predetta ordinanza la parte ha proposto ricorso ai sensi dell’art 391 c.p.c. evidenziando vizi ai sensi dell’art . 395 n. 4 c.p.c. Si è costituito con controricorso il Comune di Latina. I ricorrenti hanno depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 20 settembre 2023.
RITENUTO CHE
1.- Nel ricorso per revocazione si deduce che l’ordinanza in epigrafe sia viziata da errore di fatto, segnatamente sulla percezione dei motivi di ricorso. I ricorrenti censurano:
-la affermazione secondo cui all’interpretazione del contratto plausibilmente data dalla Corte d’appello è contrapposta una interpretazione difforme senza spiegare perché l’altra sia incompatibile con il dato testuale;
-l’affermazione secondo cui la sentenza d’appello impugnata lungi dal sopravvalutare frammenti letterali della clausola da
interpretare ha valorizzato il senso delle parole usate in considerazione delle indicazioni delle particelle costituenti il fondo inciso dal procedimento espropriativo.
Secondo la parte ricorrente si tratterebbe di errori, e deduce di avere illustrato adeguatamente i motivi per cui la lettura di tutte le altre clausole contrattuali e non solo di quella esaminata dalla Corte di merito e la valutazione del comportamento tenuto dalle parti avrebbero dovuto condurre a una diversa interpretazione, chiarendo anche perché tale diversa interpretazione era maggiormente conforme agli artt. 1362 e ss. c.c.
La parte afferma che, invece, la illustrazione del ricorso per cassazione era chiara in particolare con riferimento alla prospettiva dell’esame del comportamento tenuto dalle parti; nel ricorso si evidenziava che l’analisi della delibera del 20 marzo 1996 del Comune di Latina avrebbe agevolmente condotto il giudice a concludere nel senso che i terreni di cui al decreto di esproprio n. 402 del 1993 non erano compresi nella transazione del 1997 e si illustrava come le aree oggetto di detta transazione non fossero quelle riportate nel testo dell’accordo; si esaminava inoltre il comportamento tenuto dalle parti e la sua valenza interpretativa. I ricorrenti deducono altresì che nel ricorso per cassazione non si è mai opposta un’interpretazione della volontà delle parti perché ritenuta migliore rispetto a quella data dalla Corte d’appello, ma si è illustrata, sotto il profilo della violazione di ogni singolo canone interpretativo applicabile, l’illegittimità della decisione della Corte d’appello.
Ancora, i ricorrenti rilevano che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore di fatto per il mancato rilievo di nullità rilevabile d’ufficio poiché i vizi del procedimento amministrativo incidono sull’efficacia del negozio ; all’uopo rilevano che a pagina 25 del ricorso era stato dedotto che il Comune di Latina non aveva
deliberato alcuna spesa per i terreni di cui al decreto 402/1993 che anzi erano stati esclusi e di conseguenza, ciò avrebbe dovuto condurre la Corte di Cassazione a ritenere nullo quantomeno in parte qua il contratto di transazione del 1997.
2.- Il ricorso è inammissibile.
2.1.- Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, non costituiscono errori di fatto, sussumibili come motivo di revocazione, l’erronea interpretazione dei motivi di ricorso (Cass. 14937/2017; Cass. 4237/2017) così come non è errore di fatto, ai fini della revocazione, l’errore di decisione, ossia l’errore nel ragionamento decisorio compiuto dal giudice (Cass. S.U., 7894/2023). La configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( Cass. n. 10040 del 29/03/2022, v. anche Cass. n. 5326 del 21/02/2023)
Ciò premesso, si osserva che nel ricorso per revocazione le parti evidenziano non già errori di fatto ma (pretesi) errori di diritto e cioè non già l’omesso esame o inesatta percezione dei motivi in punto di fatto, quanto la (asseritamente erronea) valutazione degli stessi in punto di diritto.
La Corte di Cassazione nella ordinanza impugnata ha ritenuto che a fronte di una interpretazione del contratto di transazione e della delimitazione del suo oggetto plausibilmente esplicitata dalla Corte d’appello, la parte non abbia opposto censure ammissibili in sede di
legittimità, che esprimessero con chiarezza la fondatezza della interpretazione alternativa in relazione ai parametri legali di interpretazione del contratto che sarebbero stati violati.
Così motivando questa Corte ha ancora una volta confermato l’ormai consolidato orientamento in tema di accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico, che costituisce una indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei parametri legali ermeneutici (Cass. n. 9461/2021; Cass. n.28319/ 2017) e ha ritenuto che la parte non avesse assolto all’onere di indicare compiutamente le regole legali di interpretazione asseritamente violate, specificando in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali assunti come violati.
Di contro l a parte, nell’odierno ricorso , argomenta in senso opposto e cioè deduce che la interpretazione alternativa offerta del contenuto del contratto era corretta, affermando di avere assolto agli oneri di ammissibilità della censura.
Con questa censura non vengono indicati motivi di ricorso che la Corte non avrebbe esaminato, ovvero ‘fatt i ‘ allegati nei motivi che sarebbero stati palesemente travisati dalla Corte, bensì un (preteso) errore di giudizio: nella ordinanza impugnata la Corte non ha infatti affermato che la parte non ha censurato l’interpretazione del contratto, né che non avrebbe argomentato in ordine alla (asseritamente erronea) interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, bensì che dette argomentazioni non sono conformi ai parametri di ammissibilità della censura, come sopra precisati ed in quanto tali, da disattendere.
2.-2.Si deve qui ricordare che mentre costituisce errore revocatorio il mancato esame di motivi di ricorso, non rientra nel paradigma dell’art 395 n. 4 c.p.c . il prospettare che la sentenza si sia espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto
d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass. n. 3760 del 15/02/2018). Ancora più chiaramente, sul punto, le sezioni unite di questa Corte, le quali hanno affermato che è esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio ( Cass. sez. un n. 31032 del 27/11/2019).
3.- Anche il denunciato mancato rilievo della nullità officiosa non è errore revocatorio, ma semmai errore di diritto.
In primo luogo si o sserva che l’oggetto del processo è la delimitazione del contenuto e l’ oggetto di una transazione e non la domanda di adempimento di un contratto (asseritamente) nullo ( in parte qua ), tanto che nel motivo dell’originario ricorso per cassazione la parte si era limitata a indicare come la mancata previsione di un impegno di spesa per determinate particelle indurrebbe a escludere che esse fossero oggetto del contratto di transazione.
In ogni caso, non si vede come il mancato rilievo officioso di una nullità possa costituire errore di fatto, e cioè una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato.
La nullità (totale o parziale) di un contratto non è un fatto materiale che risulti incontestabilmente dagli atti di causa, ma l’accertamento, che presuppone necessariamente una valutazione in punto di diritto, della sussistenza di un vizio.
Pertanto, anche in questo caso la parte lamenta sostanzialmente che la Corte avrebbe dovuto rendere una valutazione in diritto diversa da quella effettivamente resa.
Quanto al resto si ripropongono in questa sede, nella sostanza, in i motivi di ricorso disattesi dalla impugnata ordinanza.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alle spese della presente fase del giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non rimborsabili, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/09/2023.