Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3029 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3029 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24150/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME; -controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME QUALE TITOLARE DELLA DITTA RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione n. 27615/2023 depositata il 29/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 27615 /2023. Con l’ordinanza è stato rigettato il ricorso proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE contro la pronuncia della Corte d’appello di Lecce che, in accoglimento dell’appello principale del Comune e dell’appello incidentale di NOME COGNOME, aveva rideterminato il credito spettante a quest’ultimo in euro 26.100,00 e aveva dichiarato valide ed efficaci le cessioni dei crediti in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
L ‘ intimata NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, non ha proposto difese.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c., nel senso della sua inammissibilità.
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso.
Memorie sono state depositate dal ricorrente e dal controricorrente e, all’esito della camera di consiglio del 21 gennaio 2026, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso contesta ‘ error in procedendo , violazione e falsa applicazione degli artt. 391bis e 395, nn. 1 e 4, c.p.c., violazione del principio del giusto processo, motivazione illogica e contraddittoria’: la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente aveva censurato la Corte d’appello laddove aveva erroneamente ritenuto che la fattura n. 407/2005 si riferisse all’attività professionale svolta da NOME COGNOME in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 232/2004, mentre da un semplice esame di tale atto si evince che lo stesso indica le ore necessarie per completare il corso professionale RAGIONE_SOCIALE, indicandovi 768
ore, comprendendo sia le 426 ore convenzionate sia le 342 ore extra contrattuali; tale fatto trova ulteriore conferma nella nota del Comune di RAGIONE_SOCIALE del 4 marzo 2005, laddove si legge che l’importo delle ore convenzionate era stato già contabilizzato con l’emissione della fattura n. 406 del 2004 per l’importo di euro 22.000; la Corte di cassazione è incorsa in errore revocatorio, avendo omesso l’esame di tali documenti, determinando con ciò la mancata percezione del fatto certo e incontrovertibile della dichiarata e non consentita duplicazione di compensi da parte di NOME COGNOME; la Corte di cassazione afferma che, con il secondo motivo di gravame, il ricorrente avrebbe chiesto alla medesima un non consentito nuovo scrutinio dei materiali probatori già vagliati dal giudice di merito e, invece, il ricorrente non ha chiesto al giudice di legittimità una nuova valutazione degli atti e documenti di causa, ma ha censurato la decisione impugnata per avere la Corte d’appello omesso di prendere in esame atti e documenti prodotti; inoltre, la Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del motivo per genericità e non autosufficienza, mentre il ricorso per cassazione conteneva ‘tutti gli elementi idonei a determinare la fase rescissoria’.
Il motivo è inammissibile per le seguenti ragioni.
2.1. La Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso che lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo della controversia e motivazione carente e contraddittoria. A giudizio della Corte di cassazione, la censura sollecitava un nuovo scrutinio del materiale probatorio e della documentazione già vagliata dai giudici di merito e, inoltre, introduceva un profilo di fatto (la circostanza che alle prestazioni deliberate e pattuite relative al progetto RAGIONE_SOCIALE si riferisse la fattura n. 406NUMERO_DOCUMENTO e non la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO) che la sentenza impugnata non menzionava espressamente e che non risultava essere stato dedotto dall’appellante nei motivi di gravame.
Tale declaratoria di inammissibilità sarebbe, ad avviso del ricorrente, affetta da errore revocatorio (v. le pagg. 4-6 del ricorso per revocazione), perché la Corte di cassazione non avrebbe esaminato la nota a firma di COGNOME pervenuta
al Comune in data 21 febbraio 2005, la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO, e la nota del Comune di RAGIONE_SOCIALE del 4 marzo 2005, documenti ‘di manifesta, chiara e semplice lettura’ , il cui esame imponeva l’annullamento con rinvio della sentenza della Corte d’appello. Al contrario, in questo modo, il vizio addebitato all’ordinanza revocanda , omesso esame di circostanze di fatto, è vizio riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e cioè un vizio che il ricorrente aveva già attribuito alla sentenza impugnata di fronte alla Corte di cassazione (v. la pag. 6 del ricorso per revocazione), ma che non può essere nuovamente addebitato alla medesima ai sensi del n. 4 dell’art. 395 c.p.c. Infatti, vi è errore revocatorio ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c. quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, in entrambi i casi, se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
2.2. Il ricorrente, poi, sviluppa due ulteriori argomenti (pagg. 7-9 del ricorso per revocazione).
Con il primo argomento, intitolato ‘ error in procedendo , vizio motivazionale’, il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte di cassazione – secondo cui il Comune, con il secondo motivo di ricorso per cassazione, avrebbe chiesto al giudice di legittimità una valutazione del materiale probatorio già vagliato dal giudice di merito sarebbe ‘priva di giuridico fondamento’; il ricorrente intendeva infatti censurare la decisione d’appello per mancato ‘esame di atti e documenti prodotti, decisivi per la risoluzione della controversia’ e per avere così riconosciuto a COGNOME la somma di euro 22.000. Si tratta evidentemente di una critica a un giudizio della Corte di cassazione, che esprimeva un profilo valutativo e non percettivo sul contenuto del ricorso per cassazione, e che non può essere ricondotto a errore revocatorio (nel senso che l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, si richiama, per tutte, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20013/2024).
Con il secondo argomento, intitolato ‘sulla generic ità e non autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione’, il ricorrente contesta alla pronuncia
impugnata di avere altresì dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso ‘per genericità e non autosufficienza’; il principio di autosufficienza del ricorso -sostiene il ricorrente -non va considerato in modo eccessivamente formalistico e nella specie il ricorso conteneva tutti gli elementi idonei alla disamina del motivo nella sua sostanza. Si tratta anche in questo caso di una contestazione attinente a un profilo valutativo e non certo a un errore di percezione revocatorio. Del resto, il ricorrente neppure si rapporta alla statuizione specifica d ell’ordinanza impugnata , nel senso che non svolge alcuna argomentazione utile a fare emergere l’errore che imputa all’ordinanza medesima. N ell’ordinanza come si è detto supra -si è sottolineato che con il motivo di ricorso si denunciava l’omesso esame di profilo di fatto (la circostanza che alle prestazioni deliberate e pattuite relative al progetto RAGIONE_SOCIALE si riferisse la NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO e non la NUMERO_DOCUMENTO) che la sentenza d’appello non menzionava espressamente e che non risultava essere stato dedotto dall’appellante nei motivi d’appello. Ebbene, nel ricorso per revocazione il ricorrente non deduce, per dare conto del supposto errore di fatto, se e dove nel ricorso per cassazione fosse stato indicato che il fatto omesso era stato fatto valere nei motivi di appello, dibattuto in appello o menzionato espressamente dalla pronuncia di secondo grado.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 27433/2023 e S.U. n. 28540/2023 sulla valutazione legale tipica compiuta dall’art. 380 -bis, ultimo comma, c.p.c. di ipotesi di abuso del processo).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che si è dichiarata antistataria; condanna altresì il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore del controricorrente ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c. e al pagamento di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del comma 4
dell’art. 96 c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di cassazione, in data 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME