Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2595 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 10918/2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
GRANITO DI BELMONTE NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME, a sua volta erede di NOME COGNOME;
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME
– intimati – avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 29802/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha chiesto, ai sensi dell’ art. 391bis c.p.c., la revocazione della sentenza n. 29802/2023 di questa Corte, che ha confermato la pronunzia resa da lla Corte d’appello di Salerno all’esito di un lungo e articolato contenzioso, concernente la proprietà di alcuni
immobili oggetto di lascito ereditario da parte di NOME COGNOME di Belmonte e le successive vicende traslative dei medesimi beni.
La sentenza d’appello, in particolare, aveva accolto la domanda di nullità dei contratti di trasferimento della proprietà di tali immobili, formulata dal nudo proprietario NOME COGNOME di Belmonte nei confronti dei relativi acquirenti e dei loro aventi causa; aveva respinto, inoltre, la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da questi ultimi.
Più specificamente, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, aveva ritenuto la nullità del primo atto negoziale, consistito in un’autorizzazione a vendere , e dei conseguenti atti traslativi della proprietà, travolti dalla mancanza del potere dispositivo in capo al venditore originario; e ciò per effetto del giudicato formatosi sul punto in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1222/2006, resa in giudizio fra le stesse parti e divenuta definitiva.
Nel confermare tale decisione, la Corte di cassazione ha ritenuto che si fosse in effetti formato il giudicato sull’operato fraudolento del primo disponente e sulla conoscibilità della frode da parte degli acquirenti, che non potevano considerarsi soggetti terzi, meritevoli di tutela, né potevano invocare a loro vantaggio lo stato di buona fede.
Ha poi rilevato, quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, che il possesso era stato interrotto dalla notifica di atti di citazione effettuata da NOME COGNOME di Belmonte alla società semplice RAGIONE_SOCIALE, idonea a spiegare effetto anche nei confronti delle altre persone fisiche coinvolte nella vicenda traslativa.
Il ricorso per revocazione sviluppa due motivi.
NOME COGNOME di Belmonte ha depositato controricorso; i restanti intimati non hanno svolto difese.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.
La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale del 20-12026, all’esito della quale la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente assume che la pronunzia impugnata, statuendo in ordine al l’efficacia d i giudicato della sentenza resa dalla Corte d’appello di Bologna e, in particolare, nel ritenere la qualità di parte in capo a NOMENOME avente causa di NOME COGNOME, sarebbe incorsa in errore di fatto revocatorio.
La decisione in questione, infatti, aveva accertato lo stato di mala fede solo in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, originaria acquirente, tra i soci della quale non vi era NOME COGNOME.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Com’è noto, la revocazione ex art. 391bis c.p.c. è consentita solo ove si assuma che la sentenza sia viziata da errore di fatto ex art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c.
L ‘errore revocatorio presuppone, pertanto, che la decisione impugnata si fondi sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce a escludere o ad affermare; il rimedio della revocazione non è invece consentito ove si assuma che la decisione impugnata discenda da dall’apprezzamento o dall’ interpretazione di risultanze processuali, che sono frutto di un’attività valutativa e non di un giudizio di fatto (in questi termini si vedano Cass. 22/6/2007, n. 14608 e Cass. 28/6/2005, n. 13915; più di recente, Cass. n. 22/1/2025, n. 7584).
L’errore, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento
delle risultanze processuali (così, fra le altre, Cass. 5/4/2017, n. 8828, Cass. 26/9/2013, n. 22080; da ultimo, Cass. 30/5/2025, n. 33594).
Nel caso di specie, la doglianza ha a oggetto il corretto intendimento, da parte di questa Corte, della portata della sentenza della Corte d’appello di Bologna , nell’ottica della tesi difensiva propugnata dalla ricorrente nel corso dell’intero giudizio , ovvero la sua estraneità all’operazione negoziale viziata da invalidità.
Il sindacato richiesto, dunque, è relativo al l’attività di interpretazione e valutazione di atti, e non al l’affermazione d ell’ esistenza o inesistenza di una circostanza esclusa o acclarata dalla realtà processuale.
Inoltre, la Cassazione afferma costantemente che l’errore revocatorio non può sussistere quando la denunzia della parte ha ad oggetto l’accertamento dell’esistenza di un giudicato .
Il giudicato, infatti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per natura ed effetti, all ‘ interpretazione delle norme giuridiche (così Cass. 21/3/2025, n. 7584; nello stesso senso, Cass. 5/5/2017, n. 10930, Cass. 13/1/2015, n. 321).
Il motivo, pertanto, non denuncia un vizio rilevante quale errore di fatto.
Con il secondo motivo, la ricorrente assume che questa Corte sarebbe incorsa in errore revocatorio anche nel ritenere che la notifica degli atti di citazione eseguita da NOME COGNOME di Belmonte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (nella veste assunta dalla medesima a seguito della trasformazione della RAGIONE_SOCIALE) sia stata idonea a interrompere il decorso del termine ad usucapionem nei
confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Neppure tale censura supera il vaglio di ammissibilità.
La stessa, infatti, lungi dall’evidenziare un errore di tipo percettivo, investe chiaramente il sindacato già svolto dalla Suprema Corte sull’idoneità degli atti in questione a interrompere il possesso utile alla maturazione dell’usucapione, finendo con il sollecitare la rinnovazione del giudizio sul relativo motivo di ricorso, già disatteso.
In tal senso, è significativo il fatto che il ricorso abbia ad oggetto, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata, della quale la ricorrente postula profili di contraddittorietà, sostanzialmente dolendosi dell’ap prezzamento svolto dalla Suprema Corte sulle risultanze processuali.
Anche in questo caso, pertanto, la denuncia non intercetta alcun errore di percezione nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
Le spese, nel rapporto processuale fra la parte ricorrente e il controricorrente, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso da essa proposto, ove dovuto, a norma dell’ art. 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 7.600 ,00 per compenso ed € 200,00 per
esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME