Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15765 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1537-2022 proposto da:
NOME
,
con domicilio eletto
C.YCOGNOME
in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ma domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
NOME
,
,
,
F.N.
FRAGIONE_SOCIALET.
F.U.
, tutti in proprio oltre che nella qualità di eredi di
W.W.
domiciliati ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi da ll’ Avvocato NOME COGNOME
contro
ricorrenti –
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE
Revocazione ex art.
391- bis c.p.c. –
Inammissibilità dei
motivi
R.G.N. 1537/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/1/2025
Adunanza camerale
OSCURAMENTO DATI SENSIBILI
B.W.
,
nonché contro
X.I.
,
;
S.X.
– intimate –
Avverso l ‘ordinanza n. 36059/21, di questa Corte di Cassazione, depositata in data 23/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 15/1/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. e ricorrono ex art. 391bis , sulla base di due motivi, per la revocazione dell’ordinanza n. 36059/21, del 23 novembre 2021, con cui questa Corte ne ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 668/18, della Corte d’appello di Potenza, che, a propria volta, aveva confermato la loro condanna a risarcire, ai genitori di , ovvero a e , nonché ai di lui germani ( , , , , e ), i danni – anche patrimoniali per il padre e la madre della vittima, nonché quelli non patrimoniali, per tutti i congiunti – conseguenti al decesso del proprio familiare. M.J. C.Y. Q.D. F.N. W.W. B.W. X.I. J.R. S.X. F.T. F.U.
Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio dai predetti appartenenti alla famiglia nucleare di , dopo che la responsabilità di essi – per la morte del medesimo, dipendente della – era stata riconosciuta in sede penale. Q.D. M.J. U.B.
Impugnata per cassazione la sentenza della Corte potentina che ne aveva, come detto, confermato la condanna risarcitoria, questo Giudice di legittimità, scrutinando unitariamente i sei motivi della proposta impugnazione, rigettava la stessa.
Avverso l’ordinanza di questa di questa Corte i COGNOME hanno proposto ricorso per revocazione, sulla base di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
Deducono gli odierni ricorrenti di avere, tra l’altro, lamentato nel giudizio di legittimità l’omesso autonomo esame – da parte del giudice d’appello -del fatto costituito dal concorso, nella causazione del sinistro, oltre che della stessa vittima, pure di un terzo (tale ). Il medesimo, infatti, aveva effettuato un ‘arrangiamento’ di un filo elettrico, evenienza da apprezzarsi ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. quale requisito legale di rilevanza causale del fatto. Trattandosi, invero, di fatto che era stato ininfluente per la decisione penale, esso andava autonomamente apprezzato nel giudizio civile di danno, senza che potesse dirsi operante la preclusione di cui all’art. 651 cod. proc. pen. I.R.
La doglianza proposta dagli allora ricorrenti per cassazione era, dunque, diretta a stigmatizzare ‘la mancata autonoma rivalutazione del fatto (del terzo) in contestazione’, essendosi la Corte potentina limitata ad osservare che ‘nel giudizio penale (…) è stata esclusa sia la prova del suo verificarsi, sia in ogni caso la eventuale causalità efficiente’.
Questa Corte di cassazione, tuttavia, non avrebbe ‘percepito’ la questione, avendo dichiarato la conformità a diritto della decisione allora impugnata, in particolare affermando essere ‘evidente come, oltre al giudice penale’, anche la Corte di merito aves se ‘nella specie ritenuto la condotta illecita degli odierni ricorrenti quale causa autonoma ed efficiente del danno’.
3.2. Il secondo motivo denuncia errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.
Esso attiene alla sola posizione di , la cui responsabilità per il decesso di è stata affermata, in sede penale, quale ‘committente e direttore dei lavori’, nonché, dal giudice di primo grado in sede civile, quale ‘direttore dei lavori’, nulla invece affermandosi nella sentenza della Corte di Potenza, già fatta oggetto di ricorso per cassazione. Con l’impugnazione allora proposta si era lamentato c ome tale decisione avesse affermato la responsabilità di senza valutare se ‘anche il direttore dei lavori’ dovesse ‘rispondere dei danni, in concorso o in via diretta, oppure no, essendo invero del solo appaltatore la responsabilità dell’infortunio per mancata osservanza delle norme antinfortunistiche, in ragione dell’art. 1665 cod. civ.’, e ciò non essendo ancora vigenti , all’epoca del fatto, il d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, introducendo la c.d. ‘Direttiva cantieri’ l’obbligo del piano di sicurezza, la vigilanza e i poteri del direttore dei lavori. C.Y. Q.D. C.Y.
Nessun cenno in relazione a tale questione si riviene – a dire degli odierni ricorrenti nell’ordinanza di questa Corte.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, , , e (tutti anche come eredi di ), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. F.N. J.R. F.T. F.U. W.W.
5. Sono rimaste solo intimate
,
e
B.W.
X.I.
S.X.
.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei motivi in cui si articola.
9.1. Entrambi, infatti, partecipano del medesimo vizio, prospettando come errore revocatorio ciò che tale, invece, non è.
Ancora di recente questa Corte, nella sua massima sede nomofilattica, ha sottolineato, in tema di revocazione delle sentenze di cassazione, che ‘l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatt i di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discuss ione delle parti); b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte’, in particolare escludendo l’errore percettivo in caso di ‘omesso esame dei motivi articolati nel ricorso’ (così Ca ss. Sez. Un., ord. 19 luglio 2024, n. 20013, Rv. 671759-01).
Nel caso che qui occupa, i motivi della proposta revocazione lamentano, rispettivamente, l’omessa ‘percezione’ e l’omesso ‘esame’ di questioni già oggetto di motivo di ricorso per cassazione, evenienze non riconducibili -come appena evidenziato all’errore revocatorio, attenendo esse, piuttosto,
all’interpretazione del contenuto del ricorso e ad una complessiva disamina di tutte le doglianze da parte del qui gravato provvedimento, non essendo -per consolidata giurisprudenza di legittimità -necessaria l’analitica confutazione di ciascuno degli argomenti addotti.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico dei ricorrenti, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cas s. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Infine, per la natura della causa petendi , va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei controricorrenti, delle parti intimate, nonché di e , ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. W.W. Q.D.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando e a rifondere, a , , e , le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 ,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. M.J. C.Y. J.R. F.N. F.T. F.U.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi dei controricorrenti, delle parti intimate, nonché di e
.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della