Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33923 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4913/2025 R.G.
proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 26334 del 9/10/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-l ‘ AVV_NOTAIO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, NOME COGNOME, in qualità di direttore responsabile della testata
giornalistica telematica ‘ viaemilianet.it ‘ , e la società RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE) per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della pubblicazione, in data 16 gennaio 2012, di un articolo che, secondo l ‘ attore, aveva arrecato grave pregiudizio alla sua reputazione;
-i convenuti si costituivano, resistendo alla domanda;
-il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1027/2018, rigettava la domanda attorea;
-proponeva appello NOME COGNOME;
-la Corte d ‘ appello di Bologna, con sentenza n. 3076/2021, in riforma della decisione di primo grado, accertava la responsabilità dei convenuti e li condannava, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell ‘ appellante, oltre alle spese di lite;
-avverso questa sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione, riguardante il quantum della liquidazione, mentre RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE impugnavano la decisione con ricorso incidentale, deducendo l ‘ omesso esame, da parte della Corte territoriale, del fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che l ‘ articolo si riferiva a ‘ NOME COGNOME ‘ e non a ‘ NOME COGNOME ‘ ;
-questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 26334 del 9/10/2024, accoglieva il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigettava la domanda risarcitoria, condannando il ricorrente principale alle spese di tutti i gradi del giudizio;
-con ricorso ex artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c., NOME COGNOME chiedeva la revocazione della menzionata ordinanza, per essere il giudice di legittimità incorso in un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa: in particolare, secondo il ricorrente, nel ritenere insussistente l ‘ identificazione del soggetto diffamato, questa Corte avrebbe erroneamente negato un fatto che risultava pacificamente accertato nei precedenti gradi di giudizio (dato che entrambi i giudici di merito avevano inequivocabilmente identificato la sua persona quale soggetto diffamato),
incorrendo così in errore revocatorio; lamentava altresì l ‘ eccessività della condanna alle spese di lite;
–NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE resistevano con un unico controricorso;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio dell ‘ 11/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-il ricorrente denuncia «l ‘ errore revocatorio consiste nell ‘ aver ritenuto come vero il fatto che ‘ il nome ‘ NOME ‘ non può certo valere (è notorio) neppure come diminutivo del nome ‘ NOME NOME , per cui la condanna pronunciata dal Giudice d ‘ Appello si trova priva di una elementare base fattuale l ‘ identificazione mediante la condotta che si adduce diffamatoria della persona che verrebbe appunto diffamata -, il che ovviamente tutto il reso assorbe ‘ . Ciò in quanto nella concreta fattispecie, secondo entrambe le sentenze di merito, il nome ‘ NOME , unitamente alle altre circostanze ignorate dalla ordinanza impugnata e invece valorizzate dalla sentenza della Corte d ‘ Appello, era stato ritenuto certamente idoneo a identificare l ‘ odierno ricorrente»;
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno qui ribadite – le affermazioni secondo cui l ‘ errore rilevante ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.:
consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il
fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l ‘ errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l ‘ errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-ciò premesso, dalla stessa formulazione delle ragioni addotte dal ricorrente nella domanda di revocazione si evince l ‘ inammissibilità dell ‘ impugnazione proposta;
-infatti, l ‘ ipotizzata violazione di una norma processuale (secondo la prospettazione del ricorrente, l ‘ ordinanza impugnata non avrebbe potuto sovvertire un accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito senza alcuna contestazione delle parti sul punto e, anzi, si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile l ‘ avversario motivo) non integra mai un errore revocatorio, perché potrebbe configurarsi, al più, un errore di diritto ( in iudicando ); nemmeno integra un errore revocatorio la pretesa eccessività della condanna alle spese comminata col provvedimento impugnato;
-in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; alla decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-infine, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l ‘ inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)