Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31404 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31404 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15909/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO DI NOME, PROCURA REPUBBLICA SEDE PRESSO TRIBUNALE FORLI’, AZ RAGIONE_SOCIALE,
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 30518/2018 depositata il 23/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 30518/2018, pubblicata il 23/11/2018, ha respinto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE e del socio accomandatario COGNOME, avverso sentenza della Corte d’appello di Bologna del 2014, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dalla società e dal socio avverso sentenza dichiarativa del fallimento .
In particolare, con tale sentenza, sono stati respinti il primo motivo di ricorso, essendosi rilevato che i ricorrenti avrebbero dovuto fornire la prova del possesso congiunto dei tre requisiti previsti di non fallibilità, « con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa anche all’anno 2012 o altra documentazione comunque idonea a provare i detti requisiti », il che non era avvenuto (essendo invece inammissibili le produzioni effettuate in sede di legittimità, ai sensi dell’art.372 c.p.c.), ed il secondo motivo, in punto di legittimità della notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuata ai sensi dell’art.143 c.p.c. presso l’ultima residenza nota del COGNOME, considerato che, come risultava dagli atti, una prima notifica non era andata a buon fine, per non essere il COGNOME reperibile né conosciuti residenza, domicilio o dimora e non incideva il trasferimento in altro indirizzo della società dall’inizio del 2013, annullato dall’Ufficio Anagrafe, nel dicembre 2012, e la « ricomparsa da irreperibilità » del COGNOME su domanda del 24/6/2013, allorché la notificazione ex art.143 c.p.c. si era già perfezionata.
Avverso la suddetta pronuncia la società RAGIONE_SOCIALE ed il socio COGNOME propongono ricorso per revocazione, notificato il 13/5/2019, affidato a due motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE (che non svolgono difese).
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l’errore di fatto su cui sarebbe fonata la sentenza impugnata, in punto di possibilità per i reclamanti di dare la prova della sussistenza dei presupposti di fallibilità alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento (23/9/2013), avendo la Corte di Cassazione trascurato di considerare che, come emergeva dalle « risultanze processuali », la società, di persone, non disponeva di contabilità non avendo lavorato nel 2012, e che non erano scaduti, all’epoca della declaratoria di fallimento, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi; con il secondo motivo, si denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, nel respingere il secondo motivo del ricorso per cassazione, con il quale si era lamentata la violazione e/o falsa applicazione del’art.143 c.p.c. , avendo ritenuto sussistenti « le indagini e le ricerche che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto espletare per potere poi dare corso alla notificazione ai sensi dell’art.143 c.p.c. », indagini mai poste in essere.
Entrambe le censure sono inammissibili.
Invero, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha più volte chiarito che la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cas. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. 10040/2022).
Orbene, i motivi involgono la contestazione non di errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte quanto di errori di giudizio nell’interpretazione degli atti, avendo questa Corte, nella sentenza impugnata, ritenuti infondati i motivi di ricorso, (a) per non essere stata data la prova dal debitore dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall. con « qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa » (Cass. 35381/2022; Cass. 25025/2020), (b) per avere ritenuto, in caso di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non rilevante come causa di nullità della notificazione l’omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna (Cass. 32444/2021; v. Cass. 40467/2021, sulla necessità che nella relata di notifica l’ufficiale giudiziario dia espresso conto delle effettive ricerche compiute nel luogo di ultima residenza nota).
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre