Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19127/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da ll’ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE,elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ragusa INDIRIZZO
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9217/2020 depositata il 20/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Francofonte impugnò con due motivi di ricorso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 15/5/2018 con la quale era stata determinata in favore dei litisconsorti NOME, NOME, NOME NOME e NOME l’indennità di esproprio e di occupazione temporanea rispettivamente in euro 465.011,80 e 166.199,70 a seguito dell’ablazione di un fondo di loro proprietà ad opera del Comune, da destinarsi alla realizzazione di un PIP.
Il ricorso si fondava su una presunta violazione dell’art 29 d.lgs. 150/2011 poiché la Corte di Appello di Catania aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività della domanda. Infatti il Comune di Francofonte aveva lamentato la violazione dell’art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, e 54 comma 1 DPR 8/6/2001 nr.327 in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc, poiché il decidente aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività del domanda, quantunque l’opposizione fosse stata proposta con ricorso depositato il 13.2.2017 a fronte di un decreto di esproprio notificato 1’11.1.2017 e quindi oltre il decorso del termine perentorio di trenta giorni stabilito dal citato art. 29 d.lgs. 150/2011 ed oltre il termine dilatorio di trenta giorni decorrente «dalla comunicazione (25.6.2016) dell’avvenuto deposito dell’indennità di espropriazione presso la Cassa Depositi e Prestiti».
Con ordinanza n. 9217/2020 questa Suprema Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Francofonte avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sull’assunto che il termine di decadenza di 30 gg per proporre l’opposizione alla stima opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove ciò non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio. Secondo questa Corte mancava agli atti di causa la prova della notifica ai ricorrenti della stima definitiva dell’indennità di espropriazione.
Avverso tale ordinanza 9217/2020 il Comune di Francofonte propone ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. con unico motivo e memoria e chiede che venga concessa, nelle more della definizione del predetto giudizio, la sospensione dell’esecutività della sentenza in esame, stante il fatto che l’ingente somma di € 600.000,00 da corrispondere ai resistenti determinerebbe per il comune il dissesto finanziario. Resistono NOME, NOME, NOME NOME e NOME con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
In tema di re vocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di
errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022; Cass.S.U. 8984/2018).
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale – come viene ribadito nel ricorso per revocazione – il Comune ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150 /2011 e 54 d.P.R. 327/2001, per non avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il ricorso per la determinazione dell’indennità di esproprio, in quanto depositato il 13 febbraio 2017, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esp ropriazione, avvenuta ll’11 gennaio 2017. Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla sentenza revocanda di questa Corte, la quale ha correttamente fatto applicazione del principio, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima – nel sistema introdotto dall’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 – opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. 5517/2017; Cass. 23311/2018).
Poiché nella specie non risultava notificata agli espropriati la stima definitiva, questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione, con conseguente non definitività della stima. Tale giudizio in diritto il ricorrente mira a sovvertire con il ricorso per revocazione, adducendo la mancata considerazione del deposito non impugnato – dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, indennità che, per effetto della mancata impugnazione, sarebbe divenuta definitivo. Orbene, anzitutto, per un verso, di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né nel relativo motivo di ricorso, per altro verso, il ricorso per revocazione non si
confronta con la ratio decidendi, deducendo un diverso motivo di pretesa definitività della stima. Il che implicherebbe un nuovo giudizio in fatto ed in diritto del tutto inammissibile in sede di revocazione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Comune di Francofonte al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/01/2024.