Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3059 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
sul ricorso 13293/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; FALLIMENTO della RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t.;
-intimati- avverso l’ordinanza n. 33373/2021 della Corte di Cassazione, pubblicata l’11.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE impugna con ricorso per errore revocatorio, ex art. 391 bis -con riferimento all’art. 395 n.4, c.p.c. -l’ordinanza di questa Corte, depositata l’11.11.21, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, pronunciata nel giudizio di rinvio a seguito della cassazione di una precedente sentenza della medesima Corte territoriale.
In particolare, la Cassazione, con sentenza del 2019, cassava il provvedimento della Corte d’appello di Milano, che aveva rigettato il reclamo della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della reclamante, affermando che, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, erano ammissibili mezzi probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ex art. 15, c.4, l.f., quali i bilanci non approvati, in presenza di ulteriore documentazione contabile riferita al periodo in contestazione.
Riassunta la causa, la Corte territoriale rigettava di nuovo il reclamo, confermando la sentenza di fallimento, ritenendo non possibile accertare il mancato superamento delle soglie ex art. 1 l.f., in quanto la mancanza di qualsivoglia documentazione a sostegno dei dati del 2014 rendeva priva di effettivo rilievo le generiche considerazioni espresse dal curatore in sede di audizione.
Avverso tale sentenza il liquidatore della società proponeva nuovo ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte, ritenendo corretta la motivazione adottata.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per revocaz ione avverso l’ordinanza della Cassazione affidato ad unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto difese.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia errore revocatorio, ex art. 391 bis c.p.c., con riferimento all’art. 395 n.4, per errore di fatto risultante dai documenti di causa, per avere la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, affermato che la Corte d’appello -decidendo sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimentonon avrebbe dovuto esercitare necessariamente i propri poteri d’ufficio, ma indagare sulla base degli elementi istruttori disponibili, circa la questione del superamento dei requisiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento, solo eventualmente utilizzando i detti poteri istruttori.
La ricorrente si duole, pertanto, del fatto che la Cassazione abbia ritenuto che l’ordinanza di rinvio avesse stabilito il principio secondo il quale la Corte di merito avrebbe dovuto, stante la mancanza del bilancio del 2014, indagare sulla base degli elementi istruttori disponibili, solo eventualmente utilizzando i poteri istruttori d’ufficio, chiedendo la revocazione della suddetta ordinanza in quanto adottata su presupposto di fatto errato e contrario ai documenti di causa.
Il ricorso è inammissibile in quanto diretto sostanzialmente a ribaltare l’interpretazione dei fatti di causa; peraltro, risulta carente anche l’autosufficienza del ricorso, non essendo stati bene evidenziati i punti della motivazione che sarebbero affetti dal vizio revocatorio.
Invero, il motivo di revocazione non indica alcun errore riconducibile a quelli revocatori perché afferma che la Cassazione non avrebbe ben compreso l’oggetto del rinvio che riteneva necessaria l’attivazione dei poteri istruttori officiosi a fronte delle risultanze di bilancio e le osservazioni del curatore.
Ma questo non è un errore percettivo ma un eventuale errore di diritto per non aver colto che la corte d’appello aveva disatteso le prescrizion i della cassazione precedente.
Infatti, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto. (Cass., n. 10184/18).
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è altresì principio consolidato quello a tenore del quale l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass., SU, n. 26022/08; n. 14928/18).
Sulla scorta della citata consolidata giurisprudenza di questa Corte, può affermarsi che il motivo in esame attiene, in sostanza, ad un errore
valutativo e non percettivo, afferente all’interpretazione dell’ordinanza di rinvio che aveva stabilito il principio relativo all’esame spettante alla Corte territoriale circa i documenti acquisiti, ai fini dello scrutinio di superamento dei requisiti di fallibilità della società ricorrente, ex art. 1 l.f., non implicante necessariamente l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, come invece prospettato dalla ricorrente.
Nulla per le spese, data il mancato svolgimento di difese da parte dei soggetti intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2023.