Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33297 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 33297 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 141-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 247/2022 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/07/2022 R.G.N. 24/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 25 luglio 2022, la Corte d’Appello di Caltanissetta -chiamata a pronunziarsi sul ricorso per
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 141/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2025
CC
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revocazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza pronunziata dalla stessa Corte d’Appello nel giudizio promosso a carico del medesimo COGNOME da parte del RAGIONE_SOCIALE (già Provincia Regionale di RAGIONE_SOCIALE), per il recupero delle somme versate dal RAGIONE_SOCIALE in esecuzione delle pronunzie favorevoli rese dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e dalla stessa Corte d’Appello di Caltanissetta in un pregresso giudizio tra le stesse parti, pronunzie poi annullate da questa Corte, ricorso con il quale si addebitava alla Corte d’Appello l’errore di fatto consistito nell’aver dichiarato prescritti i crediti dallo COGNOME opposti in compensazione al credito azionato dal RAGIONE_SOCIALE non avendo tenuto in considerazione la documentazi one versata all’interno del proprio fascicolo telematico attestante la reiterata interruzione del decorso della prescrizione -dichiarava inammissibile il ricorso, non configurandosi, in base al tenore dell’atto, l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n . 4, c.p.c..
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto doversi ammettere l’errore revocatorio in caso di errata percezione da parte del giudice della documentazione in atti, nel senso che il giudice abbia preso in esame il documento ma ne abbia malamente percepito le risultanze, sovvertendole, dovendosi, viceversa escludere nell’ipotesi in cui, come nella specie, il giudice avrebbe del tutto omesso di esaminare la documentazione e di tenerne conto nella valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione proposta.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso lo COGNOME affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE, pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4, c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’erronea individuazione del fatto presupposto indicato come oggetto dell’errore revocatorio, dato nella specie non dall’intervenuta prescrizione costituente punto controverso sul quale la Corte era chiamata a pronunziare bensì quello dell’esistenza o dell’inesistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, mera circostanza di fatto rilevante ai fini della decisione della questione controversa.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione del medesimo parametro normativo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento espresso dalla Corte territoriale per cui non configurerebbe errore revocatorio la situazione che la stessa Corte dichiara essersi verificata nella specie, ovvero l’aver il giudice pretermesso l’esame della documentazione attestante l’interruzione della prescrizione e così negato l’esistenza di un fatto viceversa sussistente e decisivo ai fini della pronunzia sulla questione controversa
I due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento.
Condivide il Collegio il rilievo del ricorrente per cui, da un lato, l’interruzione della prescrizione si configura come circostanza di fatto meramente presupposta dalla decisione sulla questione controversa, data dall’essere o meno nella specie intervenuta la prescrizione dei crediti opposti in compensazione, così da non risultare in alcun modo coinvolta nel l’attività valutativa del giudice riguardante situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e, dall’altro, il mancato riferimento in motivazione alla documentazione prodotta
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recante la prova degli intervenuti atti interruttivi si traduce in una falsa percezione della situazione di fatto e così in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (l’omesso esame di quella documentazione) che ha portato ad affermare l’inesi stenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, situazione che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, integra l’errore revocatorio (cfr. Cass. n. 20240/2015, Cass. n. 23173/2016, Cass. n. 15043/2018)
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2025
La Presidente
(NOME COGNOME)