Errore Revocatorio: Quando un Accordo Ignorato Annulla una Sentenza della Cassazione
Nel complesso mondo del diritto processuale, esistono strumenti volti a correggere anche le decisioni dei più alti organi giurisdizionali. Uno di questi è la revocazione per errore revocatorio, un vizio che si verifica quando il giudice fonda la sua decisione su una percezione errata della realtà processuale. La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 6626 del 2024, offre un chiaro esempio di come l’omessa considerazione di un accordo transattivo tra le parti possa portare all’annullamento di una precedente pronuncia.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tra un consorzio di opere marittime e un comune italiano. Il consorzio aveva chiesto al tribunale di condannare il comune al pagamento del canone di affitto per una struttura mobile di collegamento. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado.
Il consorzio aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, dopo la presentazione del ricorso, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la lite. Tale accordo era stato regolarmente depositato presso la cancelleria della Corte. Ciononostante, la Corte di Cassazione, con una precedente ordinanza, aveva rigettato il ricorso, decidendo nel merito della questione senza tenere conto della transazione intervenuta.
Di fronte a questa decisione, il consorzio ha agito nuovamente, questa volta proponendo un ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte fosse incorsa in un palese errore di fatto.
L’Errore Revocatorio e la Transazione Ignorata
Il motivo centrale del ricorso per revocazione si fonda sull’articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di revocare una sentenza quando è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. In questo caso, l’errore revocatorio commesso dalla Corte è stato quello di aver ignorato l’esistenza dell’accordo transattivo.
La Corte, nel decidere sul merito del ricorso originario, ha erroneamente presupposto la permanenza della lite tra le parti. Se avesse correttamente considerato l’accordo depositato, avrebbe dovuto concludere che la controversia era di fatto terminata, portando a una cessazione della materia del contendere.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso per revocazione, ha riconosciuto il proprio errore. La sentenza sottolinea che la transazione intervenuta tra le parti era un fatto decisivo. La sua esistenza, provata documentalmente, determinava la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a ottenere una decisione nel merito.
Il Collegio ha affermato che, se non fosse incorso in questo errore di percezione, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario proprio per cessazione della materia del contendere. La decisione precedente era quindi frutto di una supposizione errata (la persistenza della lite) che era in netto contrasto con le risultanze documentali. Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha annullato la propria precedente ordinanza e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: quando le parti risolvono una controversia tramite un accordo, il potere del giudice di decidere nel merito viene meno. L’omessa valutazione di un atto così cruciale come una transazione costituisce un grave errore di fatto che può invalidare la decisione giudiziaria.
Per gli operatori del diritto e per le parti in causa, questa sentenza sottolinea l’importanza di comunicare tempestivamente e formalmente al giudice ogni evento che possa influire sulla prosecuzione del giudizio, come la stipula di un accordo. In caso contrario, si rischia di ottenere una pronuncia non solo inutile, ma anche viziata e suscettibile di essere annullata tramite gli strumenti di impugnazione straordinaria previsti dalla legge.
Che cos’è un errore revocatorio secondo questa sentenza?
È un errore di percezione da parte del giudice, il quale basa la sua decisione su un presupposto di fatto errato (in questo caso, la persistenza della lite) che è palesemente smentito dai documenti processuali (l’accordo transattivo depositato).
Cosa comporta un accordo transattivo per un processo in corso?
Un accordo transattivo pone fine alla controversia tra le parti e determina la ‘cessazione della materia del contendere’. Di conseguenza, viene meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito e il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile.
Qual è stato l’esito finale della vicenda?
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per revocazione, ha annullato (revocato) la sua precedente ordinanza e, prendendo atto dell’accordo, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per cessazione della materia del contendere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6626 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16756/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), BLANCO CINZIA (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI SIRACUSA
-intimato-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 29989/2018 depositata il 20/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava con ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE, la sentenza del 1° agosto 2013 della Corte d’appello di Catania con cui era stata rigettata la domanda di condanna del suddetto Comune al pagamento del residuo prezzo del canone di affitto della struttura mobile di collegamento provvisorio dell’isola di Ortigia con la terraferma, ritenendo insussistente la legittimazione passiva del Sindaco. Questa Corte, con ordinanza n. 29989/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, all’esito della decisione nella camera di consiglio dell’adunanza del 3 -10-2018, ha rigettato il ricorso. Con la suddetta ordinanza, il Collegio ha ravvisato infondato l’unico mezzo di gravame, sul rilievo che il RAGIONE_SOCIALE non avesse censurato, in sede di legittimità, l’interpretazione del contratto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma si fosse limitato a sindacare la scelta interpretativa effettuata dai giudici di merito proponendo una diversa esegesi. Avverso detta ordinanza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo. E’ rimasto intimato il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. e successivamente rinviato ad oggi per la pubblica udienza.
Il P. G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, RAGIONE_SOCIALE denuncia l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell’ordinanza 29989/2018, non avendo considerato l’accordo transatti vo intervenuto, dopo la proposizione del ricorso, fra l’allora ricorrente RAGIONE_SOCIALE e il controricorrente COMUNE di SIRACUSA. Accordo depositato nella cancelleria della Corte e che avrebbe dovuto condurre ad una decisione di cessazione della materia del contendere e di conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a coltivarlo.
Il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-52015 stipulata con il Comune di RAGIONE_SOCIALE e che il RAGIONE_SOCIALE si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione. Deduce, altresì, di aver notificato al Comune la comunicazione di deposito degli atti.
La Corte avrebbe erroneamente supposto la permanenza della lite, giungendo così a decidere un ricorso che non avrebbe dovuto decidere, per l’anzidetto motivo.
Il motivo è fondato, posta l’evidente decisività della intervenuta transazione, la quale determinava la cessazione della materia del contendere fra le parti e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad una decisione da parte della Corte (Cass. Sez. I, 14250/2005. 13565/2005; Sez. L, 130/1986; 3209/1983; 3092/1983; 636/1983; 3267/1982).
Qualora la Corte non fosse incorsa nell’errore di ritenere ancora sussistente l’interesse delle parti alla decisione, avrebbe
pronunciato sentenza in tal senso. Si tratta di profilo che non fu un punto controverso sul quale la Corte ebbe pronunciarsi.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza n. 29989/2018 per sopravvenuta inammissibilità dell’originario ricorso per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione