Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35672 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 624 del ruolo generale dell’anno 20 20, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
PLC RAGIONE_SOCIALE Bank, in persona del vice segretario e addetto al sigillo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a llegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, col quale elettivamente si domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
Oggetto:
Banca-
Revocazione.
per la revocazione dell’ordin anza della Corte di cassazione n. 24596/19, depositata in data 2 ottobre 2019, e successivamente corretta con ordinanza n. 12069/2 0, che l’ha emendata di alcuni errori materiali;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Emerge dall ‘ordinanza impugnata che la RAGIONE_SOCIALE stipulò con la PLC RAGIONE_SOCIALE Bank un ‘accordo per la manifestazione di intenti comuni’, in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE Bank s’impegnò ad acquistare crediti della società finanziaria.
Ad avviso della RAGIONE_SOCIALE l’accordo sostanziava un contratto preliminare, per cui, a fronte dell’inadempimento della controparte, la società convenne in giudizio la PLC RAGIONE_SOCIALE Bank, la quale, invece, oltre a contestare la natura di contratto preliminare, dedusse che l’accordo si era comunque consensualmente risolto.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda, qualificò l’accordo come contratto preliminare, accertò l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE Bank degli obblighi con esso assunti e la dichiarò tenuta ad acquistare entro due anni i crediti che ne erano oggetto, oltre a condannarla al risarcimento dei danni da liquidare nel prosieguo.
La Corte d’appello di Milano, invece, pur ribadendo la natura di contratto preliminare dell’accordo, ritenne che esso fosse stato sciolto due volte, la prima con la lettera di giugno 2010 e la seconda con l’accordo di maggio 2011, e, quindi, ne dichiarò la risoluzione consensuale.
Questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il primo motivo del ricorso della RAGIONE_SOCIALE finanziaria e dichiarato inammissibili i restanti due.
A sostegno della decisione, quanto al primo motivo, ha stabilito che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata.
In relazione al secondo e al terzo motivo, ha anzitutto escluso l’errore revocatorio prospettato dalla ricorrente , affermando che l’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte d’appello, benché apparentemente in contrasto col tenore letterale del documento esaminato (ossia quello di giugno 2010), in realtà fosse frutto dell’interpretazione della volontà dei contraenti. Ha poi ritenuto che le censure si traducessero nel tentativo di contrapporre, inammissibilmente, la diversa interpretazione propugnata col ricorso a quella logicamente argomentata dalla corte territoriale. E comunque ha rimarcato che la ricorrente non aveva aggredito una delle rationes decidendi della Corte d’appello, cioè quella basata sull’operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nell’ulteriore e successivo accordo del 2011.
Contro quest’ordinanza propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la revocazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui la PLC RAGIONE_SOCIALE Bank risponde con controricorso, pure corredato di memoria.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo del ricorso per revocazione la ricorrente lamenta l’errore di fatto per omessa percezione della questione d’inammissibilità dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a questa Corte già col ricorso e ancora più in dettaglio con la memoria depositata ex art. 380bis c.p.c., con la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva sollecitato l’esercizio sul punto dei poteri officiosi della Corte , e della quale nessuna menzione v’è nell’ordinanza impugnata.
Anche di là dall’obiezione sollevata in controricorso, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto impugnare la statuizione contenuta
in un’ordinanza del 2015 della Corte d’appello, che aveva rigettato l’eccezione in questione, il motivo è comunque inammissibile, poiché nessun vizio revocatorio è configurabile.
1.1.Di regola, la memoria è mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni (Cass. n. 8939/21); per conseguenza l’omesso esame della memoria può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria (Cass. n. 22561/16; n. 17379/22).
2.- Ai fini della revocazione, difatti, quel che conta è soltanto il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), non certo l’errore di giudizio: l’errore revocatorio deve pur sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, oppure dalla supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito il punto controverso sul quale la Corte sia stata chiamata a giudicare.
Ne segue che perché l’omesso esame di una memoria difensiva comporti un vizio revocatorio, occorre che nello scritto si indichino circostanze storiche decisive, precise e incontroverse, necessariamente distinte da quelle implicanti valutazioni in iure e altresì necessariamente distinte da quelle direttamente rimesse alla valutazione della Corte mediante i motivi di ricorso (Cass. n. 5326/23).
2.1.L ‘omesso esame della prospettata inammissibilità dell’appello per inadeguatezza del suo contenuto , anche ove rilevabile d’ufficio, non comporta, invece, l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, ma si traduce in una mancata
attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione ai provvedimenti emessi in sede di legittimità (Cass. n. 11691/23).
3.- Neanche in astratto, peraltro, risultano configurabili nel caso in esame vizio della motivazione o violazione processuale.
L a Corte d’appello ha implicitamente ritenuto ammissibile l’appello , poiché ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (in termini, Cass. n. 29191/17, punto 7.1): si tratta di un rigetto implicito e non già, come si sostiene in ricorso, di una questione assorbita.
E questa statuizione, diversamente da quanto invero soltanto adombrato dalla ricorrente, non è stata affatto impugnata col successivo ricorso per cassazione: a pag. 8 di quel ricorso (richiamata a pag. 5 del ricorso per revocazione) la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si era limitata a riferire, nella parte narrativa (punto 13) , che ‘ la Corte distrettuale emetteva una prima ordinanza con cui dichiarava superato il filtro ex art. 348 c.p.c. e ammissibili i motivi di appello ex art. 342 c.p.c., e poi sentenza con cui tralasciava ogni questione sulla ammissibilità e riformava integralmente la decisione di primo grado …’.
3.1.D’altronde, si legge nel ‘foglio di precisazione delle conclusioni’ trascritto nella sentenza della Corte d’appello di Milano che la RAGIONE_SOCIALE ‘ preso atto del contenuto dell’ordinanza del 29 aprile 2015, con la quale l’adito Collegio rigettava l’istanza della RAGIONE_SOCIALE volta alla declaratoria di inammissibilità dell’appello ex adverso proposto ai sensi degli artt. 348 -bis e 342 c.p. c…. ‘, aveva concluso per il rigetto dell’appello.
4.- Col secondo motivo del ricorso per revocazione la ricorrente denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, la quale avrebbe percepito soltanto parzialmente il contenuto dell’accordo quadro di maggio 2011, che, diversamente
da quanto ritenuto in ordinanza, avrebbe menzionato l’accordo preliminare del 29 dicembre 2009 quale fonte negoziale vigente; inoltre questa Corte non avrebbe percepito il profilo del terzo motivo di ricorso col quale si sosteneva, facendo leva sull’affermata violazione degli artt. 1363 e 1364 c.c., che l’oggetto dell’accordo di maggio 2011 non si sarebbe riferito all ‘accordo preliminare stipulato in data 29 dicembre 2009. Per conseguenza, ad avviso della ricorrente, se questa Corte avesse percepito le premesse dell’accordo del 5 maggio 2011 e avesse esaminato anche le denunciate violazioni degli artt. 1363 e 1364 c.c., avrebbe potuto concludere per l’ammissibilità del ric orso, o almeno del terzo motivo di esso.
Anche questo motivo è inammissibile.
4.1.L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; e l’ errore presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa (tra le più recenti, Cass. n. 730/23).
L’errore deve avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere esclusivamente sulla sentenza (o ordinanza) di legittimità; diversamente, qualora l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 18643/18).
5.- Nel caso in esame, il primo aspetto in cui si articola il motivo si traduce in un’inammissibile censura della ricognizione e della valutazione del contenuto dell’accordo di maggio 2011 , che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è affatto un atto interno al giudizio di legittimità, ma è documento oggetto di valutazione della Corte d’appello e interno a quella fase di giudizio:
gli atti interni sono difatti quelli che questa Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio (tra le ultime, Cass., sez. un., n. 165/23).
5.1.- Quanto al secondo, questa Corte ha mostrato di aver percepito che col terzo motivo di ricorso la ricorrente aveva puntato sulla ricostruzione del contenuto dell’accordo in questione, che oggi ripropone col ricorso in revocazione, facendo leva sugli artt. 1363 e 1364 c.c.
Tanto emerge dalla sintesi del motivo contenuta a pag. 3 dell’ordinanza impugnata: ‘ Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta ex art. 360 comma 1 nr. 3 cpc violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cc perché la Corte di Appello limitava l’esame della copiosa documentazione a soli tre documenti (1Accordo preliminare in data 29 dicembre 2009; 2- Lettera del 23 giugno 2010; 3- Accordo quadro del 23 maggio 2011) interpretandoli in violazione degli articoli sopra citati 1363 e 1364 cc: (enfasi aggiunta) e ciò in quanto ometteva di indagare sulla comune intenzione delle parti e sul loro comportamento complessivo pur in presenza di un testo negoziale per nulla coerente ed univoco all’esito della comparazione con gli altri documenti di causa ‘.
N ell’esaminare il motivo, questa Corte ha stabilito che la diversa ricostruzione del contenuto dell’accordo operata dalla Corte d’appello costituisse un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. E rispetto a tale accertamento di fatto, ritenuto irretrattabile, questa Corte ha aggiunto che non risultava aggredita la ratio decidendi basata sull’operatività della clausola risolutiva espressa del contratto preliminare riscontrata in quell’accordo.
Non v’è stata, quindi, svista percettiva, ma una valutazione, al cospetto della quale nessun vizio revocatorio si configura.
6.Il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 8000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2023.