Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 730 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Corte di Cassazione.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud. 18/10/2022 – CC
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
NOME. AVV_NOTAIO
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4579-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contro
RAGIONE_SOCIALE, società beneficiaria per effetto di scissione di RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per la revocazione dell’ordinanza n. 23483/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
*
Rilevato che:
-con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME e, in particolare, per il profilo che qui interessa, il primo motivo di esso, reputando che il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto dall’art. 23 del t.u.f., si debba ritenere rispettato qualora il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, e che sia sufficiente la sottoscrizione del cliente, e non anche quella dell’intermediario, il consenso del quale si può desumere dai comportamenti concludenti da lui tenuti dopo la sottoscrizione da parte del cliente;
–NOME COGNOME propone ricorso per ottenere la revocazione dell’ordinanza, che affida a un unico motivo, cui replica con controricorso la società in epigrafe indicata, beneficiaria della scissione da RAGIONE_SOCIALE;
-è stata formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in camera di consiglio ex art. 380bis , co. 1, cod. proc. civ., come modif. dal co. 1, lett. e), dell’art. 1bis del d.l. 31
contro
– controricorrente –
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
-entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
-si chiede la revocazione dell’ordinanza indicata in epigrafe adducendo con un unico motivo l’errore di fatto consistente nell’aver supposto un fatto, ossia la consegna del contratto quadro in occasione della sottoscrizione di esso, incontestabilmente escluso in base agli atti di causa, perché prodotto soltanto nel corso del giudizio di primo grado; a sostegno del motivo si richiamano le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo del ricorso per cassazione;
-in realtà l’esame del motivo in questione evidenzia che esso, mediante la deduzione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del t.u.f., era calibrato sulla non surrogabilità della forma scritta del contratto quadro per mezzo di comportamenti concludenti;
-era, invece, estraneo al motivo il profilo concernente la consegna (asseritamente mancata) di copia del contratto, introdotto nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale mediante il richiamo a Cass., sez. u n., n. 898/18 e l’affermazione della mancanza di prova scritta dell’avvenuta consegna;
-difatti, col ricorso per revocazione si riproduce (alle pagine 4-6) il contenuto della memoria e non già quello del ricorso per cassazione;
-nessun errore revocatorio è per conseguenza stato dedotto;
-in generale, non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., sez. un., n. 23306/16, punto 10; n. 4237/17; n. 24116/17), né nel preteso errore nell’interpretazione dei
motivi (Cass., n. 8615/17) o nella lettura del ricorso (Cass., n. 5076/08); e a tale orientamento è conforme anche il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente nella memoria che correda il ricorso per revocazione (Cass. n. 20238/22);
-in particolare, poi, è di norma irrilevante l’omesso esame del contenuto della memoria (del deposito della quale si dà peraltro conto nell’ordinanza impugnata);
-di regola, la memoria è mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni (Cass. n. 8939/21);
-sicché l’omesso esame di essa può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare oppure dedotto in controricorso (Cass. n. 22561/16; n. 17379/22);
-nessuna di queste ipotesi ricorre nella fattispecie;
-lo stesso ricorrente dà conto difatti di essersi doluto, in primo grado, della mancanza del contratto quadro e successivamente, in esito alla produzione del contratto, da lui sottoscritto, della mancanza di sottoscrizione della banca (si veda pag. 7 del ricorso per revocazione); la materia giustiziabile è stata quindi così circoscritta nelle fasi di merito e con lo stesso ricorso per cassazione al profilo del
perfezionamento del contratto, al quale la consegna di un esemplare di esso, pur rientrando nel composito vincolo di forma imposto dal legislatore, è estranea;
-si legge difatti nella richiamata sentenza n. 898/18 che, in ragione dell’accezione funzionale, e non strutturale, del requisito della forma ex art. 1325, n. 4, c.c., applicabile nella specie, ‘… il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall’investitore, e che a questo deve essere consegnato un esemplare del contratto …’ (sulla distinzione tra i due aspetti cfr. anche Cass. n. 35347/21);
-non è configurabile, quindi, alcun errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, il quale deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che questa Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso d’incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità (Cass. n. 4456/15; n. 26643/18);
-nel caso in esame, invece, si assume l’errore di fatto scaturente dalla circostanza che la banca avrebbe prodotto il contrattoquadro (dal che se ne desumerebbe l’omessa consegna al cliente) con la comparsa di risposta del 13 giugno 2012, con riferimento, quindi, ad atti del giudizio di primo grado, che non sono stati peraltro riprodotti, né comunque evocati col ricorso per cassazione e con la stessa memoria illustrativa a corredo di quello;
-il ricorso è dunque inammissibile e le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita;
-non sussistono, peraltro, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla controricorrente, perché il ricorso
proposto, per quanto inammissibile, non risulta temerario o comunque contrassegnato da mala fede o colpa grave.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese forfetarie, iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.