Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29543 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18780/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
BNP PARIBAS REAL RAGIONE_SOCIALE INVESTMENT MANAGEMENT RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE – SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI (ORA BNP PARIBAS REAL RAGIONE_SOCIALE)
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 5067/2023 depositata il 17/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
la RAGIONE_SOCIALE, esponendo di condurre in locazione un immobile sito INDIRIZZO a Roma, chiamò in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, perché fosse accertato l’obbligo della convenuta di alienare il predetto immobile in favore di essa RAGIONE_SOCIALE, decurtata dal prezzo di € 272.629,00 la somma di € 194.199,04, quale rimborso per lavori effettuati sul predetto immobile dall’esponente; la convenuta, costituitasi, contestò la domanda e in via riconvenzionale chiese risolversi il contratto per grave inadempimento di parte attrice, per avere questa mutato la destinazione d’uso dell’immobile nonché per mancato pagamento dei canoni nella pattuita misura di € 3.000,00 al mese; il Tribunale rigettò la domanda principale e, accogliendo quella riconvenzionale, dichiarò risolto il contratto per mutamento di destinazione d’uso e condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 62.198,69 a titolo d’indennità d’occupazione, oltre interessi e rivalutazione.
La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione principale del RAGIONE_SOCIALE e da quella incidentale della Regione RAGIONE_SOCIALE (divenuta proprietaria dello stabile in forza dell’atto di retrocessione e liquidazione del RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente per atto del notaio
Castellini del 24/6/2010 e rendiconto finale approvato dal Consiglio d’amministrazione della Bnp RAGIONE_SOCIALE in data 21/12/2010), con la sentenza n.6242 del 2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande principali e quelle riconvenzionali. L’RAGIONE_SOCIALE propose ricorso sulla base di tre motivi. Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, lett. c) e/o d), della l. R. RAGIONE_SOCIALE n. 29/2003 e dell’art. 11 delle preleggi, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la norma regionale richiamata assicurasse agli assegnatari senza contratto di locazione il diritto ad acquistare l’immobile adibito ad uso residenziale, alla sola condizione che l’assegnazione da parte del Comune di Roma risultasse dalla documentazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto i due motivi infondati.
Quindi, scrutinando il terzo motivo di ricorso, ha osservato : ‘ Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione per non avere la sentenza d’appello riconosciuto il diritto al rimborso di quanto speso da essa ricorrente per la ristrutturazione dell’immobile, è infondato, stante che non consta che la ricorrente abbia svolto una tale domanda, ma, ben diversamente, chiesto che essa spesa fosse scomputata dal prezzo d’acquisto. Venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata ‘;
2. in riferimento a tale affermazione relativa al terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la revocazione della sentenza di legittimità ai sensi degli artt. 395, primo comma, n.4 e 391 bis, c.p.c. denunziando che la Corte di Cassazione sia incorsa in errore revocatorio dato che fino dal primo grado di giudizio vi era stata ‘la chiara esplicitazione della domanda di accertamento e rimborso di quanto speso da parte della RAGIONE_SOCIALE per la ristrutturazione dell’immobile’;
La Regione RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
4.la RAGIONE_SOCIALE
e la RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate;
4.la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le varie, v. Cass. Sez. 3, sentenza n.10040 del 29/03/2022).
Nella fattispecie è escluso l’erroneo accertamento -per errore di fatto -dell’inesistenza di una domanda, avendo la Corte di Cassazione affermato non che in ordine alla spesa di ristrutturazione non era stata avanzata domanda ma che la spesa della ristrutturazione dell’immobile era stata oggetto , non già di una domanda di rimborso ma di richiesta di ‘ scomputo ‘ dal prezzo d’acquisto, per cui, ‘ venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata ‘.
La ricorrente riporta a pagina 9 del ricorso, il contenuto dei punti 4 e 5 dell’originario atto introduttivo della causa davanti al Tribunale di Roma. Si legge che la ricorrente aveva chiesto ‘ 4. Accertare e dichiarare che la RAGIONE_SOCIALE vanta nei confronti della convenuta un credito (per i lavori di cui in premessa) pari a € 194.199,04 … 5) accertare e dichiarare il diritto della RAGIONE_SOCIALE a compensare tale
credito con quanto dovuto a titolo di prezzo per l’acquisto della unità immobiliare per cui è causa ‘ .
La Corte di Cassazione ha evidentemente interpretato i punti 4 e 5 dell’atto introduttivo come uno in funzione dell’altro e cioè come domanda di compensazione parziale sul prezzo globale di trasferimento, ancorandola alla richiesta principale di accertamento dell’obbligo di alienazione dell’immobile dietro versamento del prezzo.
Non trattandosi, dunque, di un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 395, comma 4, c.p.c., bensì di interpretazione del contenuto della domanda, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € . 3. 500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 22 ottobre 2024
Il Presidente NOME COGNOME