Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33903 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33903 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4387/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO,
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elett.te domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avente ad oggetto revocazione dell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.32816/2023 depositata il 27.11.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 14.2.2006 la società RAGIONE_SOCIALE, proprietaria di un villaggio turistico denominato RAGIONE_SOCIALE ubicato in Ravello (INDIRIZZO), INDIRIZZO, confinante con un complesso immobiliare di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, proponeva nei confronti della stessa un ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto al Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, lamentando che la stessa tra il maggio 2005 ed il gennaio 2006, nell’ambito di lavori indicati come di ristrutturazione di una preesistente casa colonica (in realtà una villa abusiva per la quale l’amministratore della società costruttrice RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, era stato condannato dal Pretore di Amalfi con le sentenze dell’11.5.1978 e del 27.2.1979 in giudizi in cui la società RAGIONE_SOCIALE si era costituita parte civile) in un albergo, assentiti dal Comune di Ravello con la concessione edilizia in sanatoria n. 2524 del 20.10.2003 sul falso presupposto che non vi fosse stato incremento di volumetria, aveva creato delle servitù di veduta diretta (finestre, porte, balconi e logge) sulla sua proprietà in violazione delle distanze legali, aveva creato una strada privata per accedere all’edificio indicato in progetto come albergo, munito di un corrimano che consentiva di affacciarsi sulla limitrofa proprietà della ricorrente, aveva realizzato una piscina prima inesistente, ed aveva installato un ponteggio a fianco dell’edificio indicato come albergo, asseritamente ricadente sulla sua proprietà.
Sulla base di queste doglianze e dei danni connessi ad esse ed all’asserita mancanza di conformità urbanistico-edilizia degli interventi, la ricorrente otteneva l’imposizione alla RAGIONE_SOCIALE della prestazione di una
garanzia di € 2.000,00 per i danni derivanti dall’installazione del ponteggio, mentre gli accertamenti tecnici necessari e la disapplicazione eventuale della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata non per una mera ristrutturazione dell’esistente, ma per una nuova costruzione che non poteva essere assentita secondo la ricorrente in forza dell’art. 5 della L.R. Campania n. 35/1987 per la mancata approvazione del piano regolatore generale del Comune di Ravello, si riteneva che dovessero avvenire nel giudizio di merito.
Riassunto il giudizio dall’originaria ricorrente, che il 17.12.2010 vendeva ad NOME e NOME COGNOME l’unità immobiliare interessata dalla lamentata violazione delle distanze legali, prevedendone il subentro nella vertenza, si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, che in via riconvenzionale chiedeva di accertare l’intervenuta usucapione in suo favore delle servitù di veduta contestate delle quali la controparte chiedeva l’eliminazione, e la condanna della stessa alla restituzione della somma di € 2.000,00, ed intervenivano in causa i COGNOME, facendo proprie le domande della loro dante causa.
Dopo la soppressione della sezione distaccata di Amalfi, il Tribunale di Salerno, espletata CTU, con la sentenza n. 2832/2018 dichiarava l’illegittimità di tre vedute condannando la RAGIONE_SOCIALE all’apposizione su di esse di vetri opachi non trasparenti, o di altro materiale che non consentisse di inspicere e prospicere, rigettava le altre domande di parte attrice, dichiarava cessata la materia del contendere quanto all’installazione del ponteggio, rigettava la riconvenzionale di usucapione delle servitù di veduta della RAGIONE_SOCIALE, condannava l’attrice alla restituzione di € 1.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE, compensava per intero le spese del giudizio cautelare e per 1/3 del giudizio di merito, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei residui 2/3 e poneva a suo carico le spese di CTU.
Per quanto ancora rileva, con la sentenza n. 61 dell’11/21.1.2022, la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro NOME NOME COGNOME e nella contumacia della RAGIONE_SOCIALE, così confermando la decisione del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale della stessa RAGIONE_SOCIALE, volta ad ottenere l’usucapione delle servitù di veduta, perché pur esistendo da oltre venti anni prima dell’inizio del giudizio le opere permanenti tramite le quali le vedute contestate erano esercitate, difettava la prova dell’inizio effettivo del possesso delle vedute.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di tre motivi, al quale resistevano con controricorso NOME e NOME COGNOME, mentre rimaneva intimata la RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ordinanza n. 32816/2023 del 23/27.11.2023, questa Corte, dando atto della richiesta di reiezione del ricorso avanzata dai COGNOME, accoglieva i primi due motivi di ricorso, ritenendo che erroneamente ai fini dell’acquisto per usucapione di servitù discontinue, quali le servitù di veduta, era stata richiesta la prova del possesso effettivo ultraventennale, anziché dell’esistenza ultraventennale delle opere permanenti destinate all’esercizio delle vedute, e che inoltre mancava la motivazione sul requisito della visibilità delle opere permanenti; cassava quindi la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per revocazione ex articoli 391bis e 395, n. 4) c.p.c. NOME e NOME COGNOME, affidandosi ad un unico motivo contrastato con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE é rimasta intimata.
E’ stata formulata dal consigliere delegato proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed
i difensori di NOME e NOME COGNOME hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale i COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative ex art. 380 bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi degli articoli 391 bis e 395 n.4) c.p.c. i ricorrenti denunciano che l’ordinanza impugnata abbia totalmente omesso di esaminare il primo motivo del loro controricorso, col quale in via preliminare rispetto alla richiesta di rigetto nel merito, avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n.61/2022 del 21.1.2022, per la violazione o falsa applicazione dell’art. 366 comma primo n. 6) c.p.c. I COGNOME avevano eccepito che la RAGIONE_SOCIALE non aveva indicato e trascritto il contenuto degli atti e documenti posti a base del ricorso, che erano stati solo genericamente richiamati, con conseguente difetto di autosufficienza del ricorso stesso. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione, non avvedutasi di tale eccezione, si sarebbe limitata ad indicare a pagina 2 che ‘ NOME e NOME COGNOME, ritualmente costituitisi, hanno concluso per la reiezione del ricorso ‘, senza poi spendere una sola parola sull’eccezione d’inammissibilità ex art. 366 comma primo n. 6) c.p.c., che se invece fosse stata esaminata, avrebbe portato alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, anziché all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
Il ricorso per revocazione è inammissibile.
L’errore revocatorio consiste nella falsa percezione della realtà, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile dal raffronto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della decisione del giudice, e tale raffronto deve dar luogo ad un contrasto in
termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra (Cass. sez. un. 16.11.2016 n. 23306).
L’art. 391 bis primo comma c.p.c. limita la revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte a quelle affette da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4) c.p.c..
Tale ultima disposizione si premura di dare la definizione di errore “di fatto”: questo ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; il contrasto rilevante è quindi quello tra la rappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto (o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice (Cass. 3.7.2023 n.20364).
La revocazione delle sentenze e delle ordinanze di questa Corte comporta l’accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni del relativo giudizio, ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso e deve incidere unicamente sul provvedimento adottato dalla Corte medesima (Cass. 3.7.2023 n. 20364; Cass. sez. un. 27.11.2019 n. 31032; Cass. 14.4.2010 n. 8907; Cass. 28.6.2005 n. 13915).
Va poi ricordato che numerose pronunce di questa Corte hanno ritenuto ammissibile la revocazione ex art. 395 comma primo n. 4) c.p.c. in ipotesi di erronea supposizione dell’inesistenza di un motivo di ricorso (al quale é assimilabile un controricorso), ovvero di un fatto processuale invece esistente (Cass. 3.7.2023 n. 20364; Cass. 24.4.2018 n. 10032; Cass. 11.1.2018 n. 442; Cass. 6.6.2016 n. 11530; Cass. 26.8.2015 n. 17163; Cass. sez. lav. 13.1.2010 n. 362).
Nel caso in esame, è evidente che l’accoglimento del ricorso per cassazione ha comportato non già un omesso esame dell’eccezione preliminare di difetto di autosufficienza, ma al contrario, un rigetto implicito della stessa.
Questa Corte già si è espressa in vicenda del tutto analoga (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18635 del 2023, relativa proprio ad un asserito vizio revocatorio consistente nel mancato esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, poi accolto). Ed è stato appunto affermato che ‘ avendo la Corte deciso nel merito il motivo, dando peraltro conto dell’avvenuto svolgimento di attività difensiva del contribuente, evidenziando che aveva depositato il controricorso, è evidente che abbia implicitamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla sua tecnica redazionale ‘.
In base a questi princìpi -e venendo al caso in esame – dal raffronto tra il controricorso dei COGNOME nel giudizio definito dall’impugnata ordinanza e quest’ultima emerge che, mentre nel primo era stata formulata l’eccezione preliminare di difetto di autosufficienza del ricorso della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 366 comma primo n. 6) c.p.c., nell’ordinanza impugnata i COGNOME sono stati indicati nell’intestazione come controricorrenti ed alla pagina 2 nell’ultimo periodo relativo ai fatti di causa si é sinteticamente indicato che ‘ NOME e NOME COGNOME, ritualmente costituitisi, hanno concluso per la reiezione del ricorso ‘. Ciò dimostra che la Corte di Cassazione ha esaminato il controricorso e la mancanza di una specifica risposta all’eccezione a fronte dell’accoglimento del ricorso sta evidentemente a significare -e non potrebbe essere diversamente , che l’eccezione è stata implicitamente respinta e quindi nessun errore revocatorio è riscontrabile (vedi sulle ipotesi in cui la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda, o eccezione escludendo il vizio di omessa pronuncia Cass. 26.9.2024 n.25710; Cass. n. 29191/2017).
Solo per completezza, è il caso di aggiungere che il supposto errore di fatto nel non considerare espressamente l’eccezione di difetto di autosufficienza sollevata dai COGNOME nel controricorso, è comunque, già in base alla prospettazione dei ricorrenti ed alla motivazione dell’ordinanza impugnata, un errore privo di decisività, in quanto non riguarda un fatto processuale sul quale sia fondata la decisione impugnata (vedi sulla decisività dell’errore di fatto come requisito di ammissibilità del motivo di revocazione Cass.sez. lav. 6.8.2024 n. 22145; Cass. 14.2.2022 n. 4678; Cass. ord. 15.5.2012 n. 7625). Se, infatti, il collegio dell’ordinanza impugnata avesse espressamente motivato sull’eccezione d’inammissibilità che era stata sollevata nel controricorso, infatti, l’avrebbe ugualmente respinta, pervenendo alla stessa conclusione dell’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso con assorbimento del terzo motivo inerente all’omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. della non clandestinità delle opere edilizie volte a costituire le servitù di veduta.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha accolto i primi due motivi di ricorso, basati rispettivamente sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 905, 907, 1061, 1140 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., e sulla mera apparenza della motivazione fornita circa l’infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione delle servitù di veduta della RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla apparenza, cioè alla visibilità delle opere permanenti destinate all’esercizio delle servitù, in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., in quanto ha ritenuto errata rispetto agli orientamenti costantemente espressi da questa Corte sull’usucapione delle servitù discontinue, come quella di veduta, la motivazione addotta dalla Corte d’Appello di Salerno, che malgrado la presenza incontestata ultraventennale di opere permanenti destinate all’esercizio delle servitù di veduta, aveva respinto la riconvenzionale di usucapione della RAGIONE_SOCIALE per la mancata prova dell’esercizio di
un possesso ultraventennale delle servitù di veduta ulteriore rispetto alle opere permanenti senza motivare sul requisito della visibilità, che al pari di quello della permanenza ultraventennale delle opere, era sufficiente a far maturare la prescrizione acquisitiva delle servitù discontinue, a prescindere dalla prova dell’esercizio del possesso.
I vizi lamentati nel ricorso ed accolti dall’ordinanza impugnata attenevano, quindi, unicamente a profili di diritto, connessi all’errata individuazione in astratto della disciplina giuridica applicabile all’usucapione delle servitù discontinue da parte della Corte distrettuale, e non a profili controversi di fatto, ed in relazione a quei vizi la trascrizione di atti e documenti posti a base del ricorso non era decisiva, essendo comunque stato riportato il contenuto della sentenza della Corte d’Appello di Salerno per la parte censurata, che si rinviene testualmente alle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, e che era sufficiente a costituire la base di fatto dei motivi di censura accolti.
Il requisito stabilito dall’art. 366 n. 6 c.p.c., invero é stabilito per porre questa Corte in condizione di decidere sulla base di una compiuta allegazione dei fatti posti a base dei motivi di ricorso proposti senza bisogno di accedere agli atti del fascicolo, e non per un mero formalismo fine a sé stesso.
L’inammissibilità del ricorso comporta aggravio di spese processuali secondo soccombenza. Esse vanno poste a carico dei ricorrenti in solido ed in favore della RAGIONE_SOCIALE, mentre nulla va disposto per l’intimata RAGIONE_SOCIALE. Che non ha svolto difese.
La corrispondenza della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta, in base all’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, la condanna dei ricorrenti in solido al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. degli importi indicati in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, e oltre al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 4.000,00, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. dell’importo di € 1.000,00. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Presidente
NOME COGNOME