Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3030 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3030 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12515/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE In Liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, Curatela Del Fallimento Della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1422/2021 depositata il 04/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Castrovillari confermata in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 1388/2018, ha proposto revocazione avverso la suddetta sentenza, lamentando un errore di fatto sull’entità
delle cartelle esattoriali oggetto di annullamento in sede giudiziale, nonché nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la disponibilità da parte della debitrice di un patrimonio immobiliare del valore di € 504.000,00, come indicato in una perizia di stima, nonché per avere omesso di rilevare la produzione in giudizio del bilancio dell’esercizio 2014.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato la revocazione. Ha ritenuto, quanto al primo motivo di revocazione, che la circostanza avesse costituito punto controverso della decisione, per cui l’errore su tale fatto non p oteva costituire oggetto di revocazione, osservando -inoltre -che il ricorrente non aveva provato la decisività del denunciato (in tesi) errore di fatto, non essendo stato provato che il diverso importo del credito erariale avrebbe condotto a una diversa decisione.
Quanto al secondo motivo di revocazione, ha ritenuto il giudice della revocazione che la censura proposta attiene alla valutazione delle prove, non deducibile come errore revocatorio.
Quanto alla valutazione del giudice del reclamo di omessa produzione del bilancio invocato dal ricorrente, ha ritenuto il giudice della revocazione che la censura, oltre a risultare inammissibile in quanto attinente alla valutazione delle prove, non avesse indicato la decisività del supposto errore revocatorio. Era stato, in ogni caso, esaminato il bilancio dell’esercizio 2014, osservandosi che tale documento dimostra va il superamento sia della soglia dell’attivo patrimoniale (€ 497.313,00), sia dell’indebitamento (€ 743.832,00) rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento.
Propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi. Il fallimento intimato e l’originario creditore istante non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, nonché violazione dell’art. 395 cpc n. 4 in base all’interpretazione di detta norma da parte di codesta Suprema Corte, nonché vizio di motivazione (art. 360 cpc, n. 5)», nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il primo motivo di revocazione, attinente all’importo dei debiti tributari oggetto di cartelle di pagamento, per le quali era intervenuto annullamento da parte del giudice tributario. Osserva parte ricorrente come tale questione non costituisse questione controversa. Osserva, inoltre, parte ricorrente che la circostanza in fatto avrebbe rilievo decisivo, in quanto il minor importo dei debiti tributari avrebbe consentito, alla luce del « maggior ricavato della vendita degli immobili» , il loro pagamento integrale. Deduce, infine, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto lo stato di insolvenza dal bilancio di esercizio 2017.
2. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla deduzione secondo cui il giudice avrebbe erroneamente ritenuto controversa la circostanza, la stessa si palesa inammissibile, in quanto l’interpretazione della domanda giudiziale e degli atti processuali rientra tra le attività del giudice del merito, il quale non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere (Cass., n. 9909/2025). L’attività interpretativa del giudice del merito della domanda giudiziale e degli atti processuali non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., né sotto il profilo della violazione di legge ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., n. 13439/2025; Cass., n. 34762/2024; Cass., n. 30770/2023; Cass., n. 29609/2018).
Analogamente, è inammissibile la doglianza secondo cui la decisività sarebbe insita nel fatto che lo sgravio delle cartelle avrebbe consentito il pagamento del residuo debito con il patrimonio immobiliare, in quanto motivo che impinge nella valutazione delle prove operata dal giudice del merito.
Con il secondo motivo si deduce identica censura in relazione al secondo motivo di revocazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non provata la disponibilità di un patrimonio immobiliare di € 504.000,00 per fronteggiare le passività.
Con il terzo motivo si deduce identica censura in relazione al terzo motivo di revocazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non prodotto il bilancio dell’esercizio 2014, trattandosi di prova decisiva ai fini della prova dell’insussistenza dello stato di insolvenza, rispetto a una società in liquidazione, ricavabile dai dati di bilancio.
Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione consiste in una svista su dati di fatto che risulti produttiva dell’affermazione o negazione di elementi decisivi posti a base della decisione (Cass., n. 26015/2024; Cass., Sez. U., 7 marzo 2016, n. 4413) e presuppone un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali. Non deve, pertanto, trattarsi di sviste di giudizio ma della erronea percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa (Cass., n. 9471/2025), come nel caso in cui il giudice abbia travisato il contenuto oggettivo della prova (Cass., Sez. U., n. 5792/2024). Si tratta di fattispecie affatto diversa da quelle denunciate dal ricorrente, che
invece deduce errori di valutazione del giudice del merito nell’apprezzamento della fonte di prova, non sussumibili nel vizio revocatorio (Cass., n. 14937/2017); il motivo involge, difatti, la valutazione delle prove relative alla mancanza di attivo sufficiente al pagamento dei debiti dell’impresa e, in quanto tale, circostanza sufficiente a ritenere integrato lo stato di insolvenza di una società in liquidazione, come accertato in fatto dal giudice del merito.
7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28/01/2026.
Il Presidente