Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 165 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 165 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12963-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO BOLOGNA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA;
– intimati –
per revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 34778/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/11/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Questa Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 34778/21, ha respinto, per quanto in questa sede interessa, il ricorso per cassazione proposto dall’AVV_NOTAIO COGNOME avverso la sentenza n. 14/21 del 2 febbraio 2021 del RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dal medesimo avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE distrettuale di RAGIONE_SOCIALE, che, a seguito di condanna a tre anni di reclusione e Euro 1.500,00 di multa per tentata estorsione, oltre il risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, « cui con sentenza di appello del 2015 passata in cosa giudicata (per l’inammissibilità del ricorso in Cassazione) aveva fatto seguito dichiarazione di estinzione per prescrizione con conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili », aveva irrogato all’AVV_NOTAIO, nell’ambi to del procedimento disciplinare apertosi nei suoi confronti « per aver tentato nell’esplicazione per lo meno inizialmente -di un asserito incarico professionale di costringere NOME COGNOME a versare la somma di Euro 200.000,00 con la minaccia di diffondere fotografie che la ritraevano nuda », la sanzione RAGIONE_SOCIALEa radiazione.
In particolare, queste Sezioni Unite, in motivazione, hanno respinto, per quanto qui interessa: a) il primo motivo di impugnazione – con il
quale si denunciava la violazione, da parte del C.N.F., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 6, legge n. 247 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., perché , mentre con il motivo di impugnazione si era lamentato che la legge n. 247 del 2012 dovesse trovare applicazione in base al principio « tempus regit actum », per essere stato introdotto il procedimento dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa medesima legge e non in base al criterio RAGIONE_SOCIALEa disciplina pi ù favorevole, nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, non veniva confutato il criterio indicato dall’impugnante -, rilevandosi l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione in quanto il giudice aveva scrutinato la questione oggetto di impugnazione sulla base di una ragione giuridica diversa da quella posta a base del motivo di ricorso, il che era la conferma che una pronuncia sulla censura vi era stata; b) il secondo motivo di ricorso -attinente alla denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 56, comma 1, legge n. 247 del 2012, sotto il profilo che, costituendo la prescrizione causa di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, la normativa ap plicabile era quella del procedimento disciplinare, « da identificare con quella vigente al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del procedimento, a prescindere dall’operatività del principio del favor rei, e che pertanto, in relazione all’epoca di apertura del proc edimento », doveva trovare applicazione l’art. 56 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247, secondo cui il termine di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare decorre dalla data di ipotizzata commissione del fatto addebitato e ha durata di sei anni – , osservandosi che l’art.56 l. 247/2012 non opera retroattivamente, a conferma del l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite secondo cui « le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicch é , con riferimento al regime giuridico RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, non è applicabile lo jus superveniens , ove pi ù favorevole all’incolpato, il che comporta che il punto di riferimento per l’individuazione del regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza
ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l’apertura del procedimento disciplinare funge da atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con effetti istantanei (da ultimo Cass. Sez. U. n. 19030 del 2021; n. 20383 del 2021) », e che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.51 R.D.L. n. 1578/1933, nel caso previsto dall’art.44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’a zione penale, « l’azione disciplinare essendo collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perch é il fatto non sussiste o perch é l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non pu ò essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire pu ò essere esercitato, e cio è dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass. sez. U. n. 1609 del 2020; n. 11367 del 2016; n. 10071 del 2011) ».
Avverso la suddetta pronuncia, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, notificato il 12 maggio 2022, affidato a due motivi, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, del RAGIONE_SOCIALE, nonché del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c. (come richiamato dall’art. 391 -bis, comma 4, c.p.c.), con proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, notificata alle parti ed al P.G..
Il ricorrente ha formulato reiterata istanza di discussione orale, previa revoca del provvedimento di diniego emesso a seguito di una prima richiesta, chiedendo la rimessione del giudizio alle Sezioni Unite in
pubblica udienza « ai fini RAGIONE_SOCIALEa composizione del contrasto giurisprudenziale » ovvero, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale in parte qua RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c .p.., per contrasto con gli artt.24,primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, ,107, ultimo comma, 3, primo e secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, ove si ritenga che esso non preveda la possibilità di partecipazione e discussione dei difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, l’istanza del ricorrente di discussione in pubblica udienza non può essere accolta.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 8984/2018) ha già chiarito che « in tema di giudizio di revocazione RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa S.C. da dichiararsi inammissibile, la previsione del rito camerale non partecipato come moRAGIONE_SOCIALEo processuale RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione, pur essendo disegnato sul calco RAGIONE_SOCIALEe regole per la sezione previste dall’art. 376, comma 1, c.p.c. nella sua interazione con le sezioni semplici e pur non essendo prevista una relazione tra esse e le Sezioni Unite, non osta a che, su sentenze ed ordinanze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, soggette a giudizio di revocazione, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le stesse Sezioni Unite, con il rito camerale ex art. 380 bis novellato ed art. 391 bis c.p.c.. ». Si è quindi affermato che il rito camerale (non partecipato) RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilit à RAGIONE_SOCIALEa revocazione, pur disegnato sul calco RAGIONE_SOCIALEe regole per la sezione prevista dall’art. 376, primo comma, cod. proc. civ. nella sua interazione con le sezioni semplici e non essendo prevista una relazione tra essa e le sezioni unite, non osta a che, su sentenze e ordinanze pronunziate da queste ultime, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le medesime sezioni unite, sia pure col rito camerale previsto per l’ammissibilit à RAGIONE_SOCIALEa revocazione,
di cui al combinato disposto del novellato art. 380-bis e RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ. (conf. Cass., Sez. Un., ud. 27/02/2018 n. 6336, in materia di correzione RAGIONE_SOCIALEe sentenze).
Questo principio è stato costantemente seguito da queste Sezioni Unite che hanno ritenuto di applicare il rito camerale non partecipato dettato dall’art.380 bis c.p.c. ai ricorsi per revocazione di sentenze -ordinanze emesse dalle stesse. Nel procedimento per revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze di questa Corte, la fase pubblica è prevista, ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art.391 bis c.p.c., nell’evidente esigenza di speditezza e concentrazione, in funzione RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo e RAGIONE_SOCIALEa tutela effettiva da assicurare alle parti interessate dal contenzioso, solo per l’ipotesi di ritenuto fumus RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa proposta revocazione.
Ora, il principio di pubblicit à RAGIONE_SOCIALE‘udienza -di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non esplicitato dalla Carta Fondamentale, è connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente dall’art. 6 CEDU -non riveste carattere assoluto e pu ò essere derogato in presenza di « particolari ragioni giustificative », ove « obiettive e razionali » (Corte cost., sent. n. 80 del 2011).
La conformit à RAGIONE_SOCIALEa riforma del 2016 vigente ratione temporis (D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L.n. 197/2016) ai principi costituzionali e sovranazionali è gi à stata affermata da Cass. n. 395/2017 (conf. Cass. n. 5371/2017;Cass. n. 24088/2017 ), secondo cui « è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento all’art. 24 Cost. RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. (nel testo introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), costituendo non irragionevole esercizio del potere legislativo di conformazione RAGIONE_SOCIALE istituti processuali la scelta di assicurare un contraddittorio solo cartolare alla decisione, in sede di legittimità, di questioni prive di rilievo
nomofilattico, all’esito di una mera prop osta di trattazione camerale da parte del consigliere relatore che, in quanto semplice ipotesi di esito decisorio, non è vincolante per il collegio, il quale, pertanto, ove intenda porre a base RAGIONE_SOCIALEa decisione una questione rilevata d’ufficio, può ripristi nare l’interlocuzione RAGIONE_SOCIALEe parti secondo il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 3, c.p.c., deponendo in tal senso una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis c.p.c .», alla cui ampia motivazione pu ò qui bastare un integrale richiamo, solo specificandosi che, in base alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo ivi richiamata, la procedura oggi regolata dall’art. 380-bis cod. proc. civ. rientra de plano nelle eccezioni alla regola, altrimenti generale, RAGIONE_SOCIALEa necessit à RAGIONE_SOCIALEa pubblica udienza.
La Corte EDU ha avuto modo, invero, più volte di chiarire che l’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa CEDU -tra l’altro non applicabile alla fase rescindente RAGIONE_SOCIALEe procedure di revocazione, v. Bochan c. Ukraine (n. 2) , 5 febbraio 2015, §§ 44-45 -risulta rispettato anche laddove « il ricorrente » non possa essere sentito di persona dinanzi al giudice di legittimità, attesa la particolartà del rito, concernente esclusivamente questioni di diritto e non nuovi accertamenti in fatto ( Miller c. Suède , 2005, § 30), ovvero laddove l’udienza sia stata comunque tenuta « en première instance » ( COGNOME c. Suède , 1991, § 36, et, a contrario, §§ 38-39; COGNOME c. Suède , 2002, § 36).
Nessuna compromissione al diritto di difesa è poi data alle parti, in quanto, ove il ricorso per cassazione sia stato avviato alla definizione in camera di consiglio non partecipata, secondo il novellato art. 380 bis cod. proc. civ., le parti hanno comunque facoltà di depositare la memoria scritta prevista dal secondo comma di tale norma (cfr. in termini Cass. Sez.Un. n. 2610/2021) .
Neppure è ravvisabile un contrasto giurisprudenziale tra pronunce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni semplici, in quanto i precedenti citati dal ricorrente nell’istanza
(Cass. n. 7541/2019 e n. 2720/2020) attengono a procedimenti di ricusazione del giudice.
Anche nelle ipotesi in cui si è ammessa (Cass. SS.UU. n. 14437/2018) la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall’adunanza camerale prevista nell’art. 380-bis.1, c.p.c., in applicazione analogica del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bisc.p.c., si è comunque evidenziato che« la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALE estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cio è RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante ».
Ragioni queste che, nella specie, non si ravvisano.
Dalle considerazioni tutte sopra esresse, ne deriva la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale sollevata in memoria dal ricorrente.
2. Tanto premesso, il ricorrente lamenta, con il primo motivo , l’errore di fatto consistito nel non avere questa Corte pronunciato sulla censura, perché non percepita, contenuta nel secondo motivo del ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE‘incolpato, relativa alla violazione di legge commessa in sede di merito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ individuazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni applicabili in materia di prescrizione secondo il tempo di apertura del procedimento disciplinare (criterio del tempus regit actum ), essendo stato aperto il procedimento disciplinare, a fronte di una supposta commissione di fatti risalente al dicembre 2005, nel marzo 2014, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa Riforma del 2012, avendo invece le Sezioni Unite pronunciato « su una diversa censura supposta per errore di percezione ma mai proposta, relativa a violazione di legge per omessa applicazione del criterio di retroattività RAGIONE_SOCIALEo ius novum in base al principio del favor rei », con errore percettivo su fatto non contestato e decisivo, che avrebbe portato all’accoglimento del motivo, stante il maturarsi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘il lecito disciplinare, per essere decorsi oltre sei anni dal fatto.
3. La censura è inammissibile.
Invero, l’errore revocatorio, previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ma deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assoluta evidenza e RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa RAGIONE_SOCIALE atti medesimi.
Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che « l’errore di fatto, quale motivo di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, richiamato per le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali ».
Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che « in tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza RAGIONE_SOCIALEa quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di ricorso »; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un « fatto » ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un « error in procedendo » ovvero « in
iudicando », di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 bis cod. proc. civ. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass. 14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).
Con riferimento alle sentenze emesse da questa Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., oltre a consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile, a essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa, a non dover cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, a presentare i caratteri RAGIONE_SOCIALEa evidenza e RAGIONE_SOCIALEa obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, deve « riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e RAGIONE_SOCIALEe questioni rilevabili d’ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza RAGIONE_SOCIALEa S.C., perché, se invece l’errore è stato causa determinante RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini RAGIONE_SOCIALEa stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito » (Cass. 8295/2005; Cass. 26643/2018).
Sempre questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 31032/2019) ha affermato che « L’impugnazione per revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella
lettura RAGIONE_SOCIALE atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni RAGIONE_SOCIALEo stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» .
Ora, nella specie, non sussiste la denunciata mancata pronuncia su motivo di ricorso effettivamente formulato, vale a dire sul criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile in materia di prescrizione, in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del momento di apertura del procedimento anziché di quello RAGIONE_SOCIALEa commissione del fatto, segnatamente con riguardo al supposto illecito costituente reato.
Questa Corte, nella sentenza qui impugnata, aveva infatti già respinto il primo motivo del ricorso del COGNOME, con il quale si denunciava un vizio di mancata pronuncia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.112 c.p.c., perché nella decisione impugnata del RAGIONE_SOCIALE non era stato confutato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulla prescrizione dettata dalla Riforma del 2012, il criterio indicato in ricorso del tempus regit actum , osservando che « il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ. – che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda -non è violato se il giudice rende la pronuncia in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata
dall’istante in quanto il vizio in discorso riguarda soltanto l’ambito oggettivo RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione (ex multis da ultimo Cass n. 1616 del 2021) ».
Nell’esaminare il secondo motivo (che risultava ben individuato, essendosi rilevato che il ricorrente denunciava come, sulla prescrizione, la « normativa applicabile è quella del procedimento disciplinare, da identificare con quella vigente al momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del procedimento, a prescindere dall’operatività del principio del favor rei »), questa Corte lo ha ritenuto infondato, in quanto « il punto di riferimento per l’individuazione del regime RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione RAGIONE_SOCIALEa sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, salvo restando che l’apertura del procedimento disciplinare funge da atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione con effetti istantanei », con conseguente applicazione del regime di prescrizione dettato dall’art.51 R.D.L. n. 1578/1933.
Con il secondo motivo, si lamenta l’errore di fatto, di percezione, conseguente al mancato rilievo di circostanza che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria RAGIONE_SOCIALEa nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e in ogni stato e grado, del procedimento disciplinare, essendo incontroverso che lo stesso fosse stato instaurato e proseguito prima RAGIONE_SOCIALEa formazione del giudicato penale (avvenuta nel 2016, a seguito del pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, sull’inammiss ibilità del ricorso proposto avverso sentenza penale di merito).
Anche tale censura è inammissibile.
Vero è che, in tema di revocazione di sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, « l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua decisività,
l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità RAGIONE_SOCIALEa questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio » (Cass. 26479/2016; Cass. 23502/2018; Cass. 1897/2022).
Tuttavia, nella specie, non ricorre un’ipotesi di errore percettivo per mancato rilievo da parte di questa Corte di una nullità assoluta rilevabile d’ufficio del procedimento disciplinare.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 14985/2005; Cass. n. 10071/2011; Cass. n. 1609/2020) ha, invero, affermato il seguente principio di diritto: « Agli effetti RAGIONE_SOCIALEa prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento RAGIONE_SOCIALEe professioni di AVV_NOTAIO e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta ». Nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del 2011, si è chiarito, con riguardo al caso, previsto dall’art. 44 R.D.L. 1578/1933, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti
costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale, che l’azione disciplinare, collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, « ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta», cosicché resta «irrilevante, secondo la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il RAGIONE_SOCIALE, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale» e «l’ ‘indicata disciplina non è mutata per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 653 (nuovo) c.p.p., ne’ è incisa dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) (Sez. Un., 15 luglio 2005, n. 14985; 10 novembre 2006, n. 24093). Alla luce di siffatto principio appare assolutamente irrilevante ogni discussione sul tempo trascorso tra commissione del fatto e instaurazione del procedimento disciplinare e sulla eventuale sospensione deliberata (come è avvenuto nel caso di specie) per il procedimento disciplinare che sia stato eventualmente avviato ».
Con la sentenza n. 14629/2003, è stato esaminato il problema RAGIONE_SOCIALEa sospensione del procedimento disciplinare in presenza di un processo penale instaurato per lo stesso fatto, affermandosi che « in materia di sospensione del procedimento amministrativo disciplinare RAGIONE_SOCIALE avvocati e di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, non è prevista la sospensione necessaria del procedimento, in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del processo penale promosso per gli stessi fatti nei confronti del
professionista, con il conseguente effetto interruttivo permanente dei termini, fino al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 298 c.p.c. e 159, sec. comma c.p.. In base all’art. 295 c.p .c., a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, infatti, la sospensione è necessaria soltanto quando la previa definizione RAGIONE_SOCIALE‘altra controversia (quella penale) sia imposta da un’espressa previsione di legge ovvero quando la sua decisione, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile presupposto logico-giuridico dal quale dipende la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato: ragioni entrambe escluse nel caso di specie. Pertanto la natura facoltativa RAGIONE_SOCIALEa sospensione del procedimento disciplinare, in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa sua pronta definizione, può determinare solo una interruzione, con effetti istantanei, del termine quinquennale di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, di cui all’art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 ».
Sempre questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 5995/2012) ha poi chiarito che « in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, la mancata sospensione del giudizio e l’irrogazione di una sanzione in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti che successivamente si concluda con una pronuncia di condanna non determina nullità deducibili dall’incolpato, poiché l’obbligo di sospensione si impone proprio per evitare il contrasto tra il giudicato penale e la decisione disciplinare ». In motivazione, si è rilevato che pur essendo vero che, in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare, anche nella fase amministrativa, in pendenza del procedimento penale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 295 c.p.c., in quanto, per effetto RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 653 c.p.p., operata dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni pubbliche), l’efficacia di giudicato -nel giudizio disciplinare – RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perché « il fatto non sussiste » e « l’imputato non l’ha commesso », a quella del « fatto non costituisce reato », cosicché dalla definizione del procedimento penale può dipendere la decisione del procedimento disciplinare, ma, nella specie, la mancata sospensione non poteva essere lamentata dall’AVV_NOTAIO che fosse stato condannato in sede penale, in quanto la definizione del procedimento penale, già avvenuta, non aveva comportato nessun contrasto tra il giudicato penale e la sentenza disciplinare.
Orbene, nella specie, risulta, dalla stessa sentenza impugnata (pag. 3 premessa in fatto) di questa Corte, che il procedimento disciplinare per fatti per i quali era stata iniziata l’azione penale era stato intrapreso « prima del giudicato penale » e vi era stata interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione « grazie agli altri atti propulsivi del procedimento ».
In sostanza, il procedimento disciplinare, iniziato prima del formarsi del giudicato penale, aveva subito sospensioni e riattivazioni.
Ora, fermo restando che il termine iniziale resta fissato nel momento a partire dal quale l’azione pu ò essere esercitata, coincidente, nelle ipotesi di illecito costituente anche reato, con il momento del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza penale, il presente ricorso per cassazione non afferma che l’azione disciplinare (iniziata pacificamente prima del 2016, epoca di formazione del giudicato penale) sia, invece, in concreto proseguita pur dovendo essere sospesa, ai fini RAGIONE_SOCIALEa invalidit à RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento disciplinare compiuti, a dispetto RAGIONE_SOCIALEa necessaria sospensione del medesimo.
Non essendo, quindi, ravvisabile la asserita nullità del procedimento disc iplinare, non ricorre l’errore revocatorio consisistente nella mancata percezione RAGIONE_SOCIALEa questione rilevabile d’ufficio.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Non v’è luogo a provvedere sulle spese proce ssuali non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, a RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.