Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5403 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5403 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16145/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
ricorrenti –
contro
COMUNE DI SANREMO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
contro
ricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (COFACE), rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 9679 del 13/4/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME;
lette le memorie dei ricorrenti e di COGNOME;
RILEVATO CHE
-con convenzione urbanistica del 1° agosto 1992, successivamente modificata con atto del 5 settembre 1997, i soggetti attuatori dell ‘ intervento edilizio nella zona ‘ BC3 ‘ del Comune di Sanremo si obbligavano alla realizzazione di una serie di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, puntualmente individuate negli atti convenzionali;
-a garanzia della puntuale esecuzione di tali obblighi veniva rilasciata, da RAGIONE_SOCIALE, la polizza fideiussoria n. 1152432 del 20 ottobre 1997, il cui massimale era commisurato ai costi delle opere e dettagliato nell ‘ appendice allegata;
-nel corso degli anni l ‘ intervento non veniva completato;
-la società subentrante RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputava la mancata ultimazione alla condotta del Comune, il quale avrebbe richiesto modifiche progettuali, introdotto varianti non definite, omesso di pronunciarsi sulle proposte tecniche avanzate e, in alcuni casi, modificato unilateralmente lo stato dei luoghi, rendendo impossibile l ‘ esatta esecuzione delle opere previste;
-il Comune, di contro, attribuiva l ‘ inadempimento esclusivamente ai soggetti attuatori e, con note del 1° settembre 2014 e del 7 gennaio 2015, procedeva a richiedere al garante l ‘ escussione dell ‘ intero massimale di polizza;
-a fronte dell ‘ inadempimento contestato, l ‘ Amministrazione otteneva dal Tribunale di Imperia il decreto ingiuntivo n. 235/2016 per l ‘ importo di euro 973.400,66;
-l ‘ assicuratore RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, chiamando in causa RAGIONE_SOCIALE 57
S.r.lRAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali responsabili principali degli obblighi convenzionali;
-costoro si costituivano contestando l ‘ inadempimento e deducendo la responsabilità del Comune; sollevavano, inoltre, l ‘ exceptio doli generalis in relazione alla pretesa escussione;
-espletata consulenza tecnica, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 668/2020, rigettava l ‘ opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia, con esclusione delle eccezioni fondate sul rapporto principale; riteneva provato l ‘ inadempimento della società attuatrice e non dimostrata la condotta lesiva del Comune; accoglieva altresì la domanda di regresso proposta dall ‘ assicuratore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE 57 e dei soci;
-la Corte d ‘ appello di Genova, adita da RAGIONE_SOCIALE e dai soci RAGIONE_SOCIALE, nonché da RAGIONE_SOCIALE in via incidentale, con la sentenza n. 213/2023, confermava integralmente la decisione di prime cure;
-la Corte di merito riteneva corretta la qualificazione della polizza come garanzia autonoma, escludeva la fondatezza dell ‘ exceptio doli e confermava l ‘ imputabilità dell ‘ inadempimento ai soggetti attuatori; sulla determinazione del quantum , rilevava che le contestazioni circa la mancata considerazione delle opere interrate del collegamento pedonale non incidevano sulla complessiva ricostruzione delle opere non eseguite, il cui costo, secondo la CTU, risultava comunque superiore all ‘ importo richiesto dal Comune;
-avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE 57, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, tra cui -per quanto rileva -la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale nella qualificazione della polizza e la motivazione apparente in punto di quantificazione delle somme oggetto di garanzia;
-si costituivano RAGIONE_SOCIALE, aderendo al ricorso, e il Comune di Sanremo resistendo allo stesso;
-questa Corte, con l ‘ ordinanza n. 9679 del 13/4/2025, rigettava il ricorso: era dichiarato inammissibile il primo motivo, in quanto limitato alla richiesta di una diversa interpretazione della volontà contrattuale senza adeguata denuncia della violazione del canoni ermeneutici; era reputata inammissibile anche la seconda censura, per novità del profilo attinente alla nullità della polizza; inammissibile e comunque infondato era pure il terzo motivo, posto che il percorso motivazionale della Corte d ‘ appello era ritenuto congruo e, comunque, la censura per omesso esame di fatto decisivo era preclusa dalla cosiddetta ‘ doppia conforme ‘ ;
-contro tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per revocazione, deducendo due distinti errori revocatori;
-la RAGIONE_SOCIALE –COGNOME, col proprio controricorso, aderiva alle istanze dei ricorrenti;
-resisteva con controricorso il Comune di Sanremo;
-i ricorrenti e COGNOME depositavano memorie ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-in riferimento alla revocazione ex art. 391bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) – e vanno qui ribadite – le affermazioni secondo cui l ‘ errore rilevante ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c.:
consiste nell ‘ erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell ‘ asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
non può concernere l ‘ attività interpretativa e valutativa;
deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l ‘ errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso;
deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l ‘ errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa;
-ciò premesso, entrambi i motivi di revocazione, sono inammissibili per plurime concorrenti ragioni;
-col primo motivo si deduce: «Motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. Errore di fatto consistente in una falsa percezione del contenuto oggettivo e pacifico della polizza fideiussoria e dell ‘ apparato negoziale da essa richiamato, con travisamento materiale e conseguente erronea supposizione di inesistenza della censura in iure contenuta nel primo motivo del ricorso originario, che ha determinato la declaratoria di inammissibilità per pretesa natura meramente fattuale. Violazione dei principi di cui all ‘ art. 24 Cost. e dell ‘ art. 6 CEDU.»;
-ad avviso dei ricorrenti, questa Corte ha mal percepito il contenuto della polizza (e dei relativi richiami alla convenzione), ritenendola come garanzia «a prima richiesta senza eccezioni», sganciata dall ‘ inadempimento;
da tale «abbaglio dei sensi» sarebbe derivata l ‘ erronea inammissibilità del primo motivo del ricorso originario, che invece conteneva puntuali censure in iure sui canoni ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.);
-il motivo non coglie la ratio decidendi dell ‘ ordinanza di questa Corte: il Collegio non si è affatto addentrato nell ‘ interpretazione della polizza, ma ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso originario perché non costruito come censura in iure dei canoni ermeneutici, limitandosi i ricorrenti a sollecitare una diversa ricostruzione della volontà negoziale (tipico giudizio di fatto del merito);
-l ‘ ordinanza qui impugnata ha richiamato espressamente il consolidato discrimine tra interpretazione (giudizio di fatto, insindacabile) e qualificazione (giudizio di diritto) e precisato gli oneri specifici per dedurre la violazione degli artt. 1362 ss. c.c., oneri non assolti dai ricorrenti (che hanno omesso l ‘ indicazione delle regole legali violate e del ‘ come ‘ il giudice se ne sarebbe discostato);
-ne consegue che il preteso errore non investe un ‘ fatto ‘ percepito in modo distorto, ma è un tentativo di riaprire un giudizio valutativo che la Corte non ha mai compiuto, avendo arrestato il vaglio sull ‘ inammissibilità formale del motivo;
-inoltre, la lettura della polizza fideiussoria non costituiva un fatto pacifico e non discusso, bensì la questione centrale nella controversia, non solo già oggetto di dibattito nei gradi di merito, ma, per quanto rileva in questo giudizio di revocazione, espressamente sottoposto a questa Corte di legittimità (ancorché con modalità inammissibili);
-la censura qui svolta investe, per sua stessa impostazione, l ‘ attività interpretativa/valutativa del giudice di legittimità circa l ‘ ammissibilità del motivo (segnatamente, l ‘ assenza di una censura in iure adeguatamente articolata), questione che è evidentemente estranea all ‘ errore revocatorio;
-ai fini della revocazione, manca, poi, l ‘ evidenza e l ‘ immediata rilevabilità ex actis , dato che la denunciata falsa percezione (errore
revocatorio) postula una complessa ricostruzione sistematica di clausole, allegati e rinvii contrattuali;
-in altre parole, il vizio dedotto non colpisce un errore percettivo del Collegio su atti del giudizio di legittimità, ma pretende di far riespandere il giudizio sulla sostanza negoziale del rapporto di garanzia come se si trattasse di error in iudicando dei giudici di merito, ciò che è palesemente estraneo all ‘ area dell ‘ art. 391 -bis c.p.c. (laddove l ‘ errore deve incidere solo sulla pronuncia della Corte);
-si deduce anche un «secondo motivo di revocazione, ai sensi dell ‘ art. 395, n. 4, c.p.c., sotto diverso profilo.»; i ricorrenti sostengono che «l ‘ errore revocatorio … consisteva nell’ aver presupposto l ‘ esistenza, nella sentenza di primo grado, di una pronuncia sulla ricomprensione o meno delle opere interrate de quibus nella garanzia fideiussoria, mentre -al contrario -il Tribunale di Imperia non aveva affatto deciso su tale punto, avendolo ritenuto assorbito; ne derivava che la doppia conforme richiamata dalla Corte era stata supposta su un capo non deciso in primo grado.»;
-il motivo è inammissibile per plurime ragioni;
-in violazione dell ‘ art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorso per revocazione non riporta, in maniera adeguata, gli elementi essenziali per permettere alla Corte di verificare la pretesa difformità tra la sentenza del Tribunale e quella della Corte d ‘ appello sul punto specifico (ricomprensione dei sottoservizi e sua incidenza sul quantum ); manca un chiaro riassunto (nella sintesi e nelle conclusioni) del motivo originario, a riprova che è carente l ‘ esposizione dei fatti di causa e dei contenuti decisori necessari al controllo di conformità;
-del resto, già l ‘ ordinanza impugnata aveva rimarcato che, persino guardando alla doglianza come a un omesso esame di fatto decisivo, non ne risultavano indicati gli ‘ effettivi contorni ‘ ; tale deficit di autosufficienza si riverbera, a fortiori , nel giudizio revocatorio;
-in secondo luogo, la censura, più che un errore percettivo su atti interni al giudizio di legittimità, muove dall ‘ assunto che le sentenze di merito
avrebbero o non avrebbero deciso un capo e da questo trae un errore percettivo della Corte di legittimità, ma, a tutto voler concedere, l ‘ aver ravvisato una ‘ doppia conforme ‘ costituisce una valutazione di diritto e non una svista in fatto;
-il motivo, poi, riguarda un passaggio che la stessa ordinanza trattava ad abundantiam e tra parentesi, dopo avere già ritenuto adeguatamente motivato il capo sul quantum e avere rilevato che la censura si traduceva, in realtà, in un omesso esame di fatto decisivo senza specificazione dei suoi contorni: dunque, anche espungendo il riferimento alla ‘ doppia conforme ‘ , il rigetto sarebbe rimasto fermo, difettando così l ‘ essenzialità/decisività dell ‘ asserito errore;
-in conclusione, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile;
-consegue alla decisione la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro a rifondere al Comune di Sanremo le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-identica condanna va pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che, aderendo alle istanze dei ricorrenti, ha svolto argomentazioni rispetto alle quali il Comune si è dovuto difendere;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Sanremo le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE a rifondere al Comune di Sanremo le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME