Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7124 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25722/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
Iw RAGIONE_SOCIALE Spa
-intimato- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n. 14472/2024 depositata il 23/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il ricorso riguarda l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha respinto il gravame proposto contro la sentenza n. 3078/2019 con la quale la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione resa in primo grado nel giudizio promosso, da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Come si legge nella parte dell’ordinanza relativa alla ricostruzione del contenzioso, l’attore aveva dedotto di aver sottoscritto: in data 3.7.2000, con la RAGIONE_SOCIALE, un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini d’acquisto e vendita di strumenti finanziari; in data 7.11.2002, un ulteriore contratto relativo alla negoziazione di strumenti finanziari; trasformatasi la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, di aver sottoscritto con quest’ultima il contratto relativo alla prestazione di servizi bancari e d’investimento, con conto -trading; di aver operato dal 2008 in derivati, accumulando perdite; fino a che, nel 2011, la banca, a fronte di un saldo negativo e della mancata integrazione dei margini di garanzia, aveva venduto azioni RAGIONE_SOCIALE possedute dal cliente, chiudendo 35 contratti derivati. Ciò premesso, lamentava che la banca convenuta non l’avesse informato dell’inadeguatezza delle operazioni, non gli avesse comunicato le perdite superiori alla soglia predeterminata con l’intermediario e non gli avesse richiesto la ricostituzione dei margini di garanzia prima di chiudere i contratti derivati. Pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni pari alle perdite subite in ragione delle suddette operazioni.
Il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda, esponendo che: (i) la banca aveva avvisato il cliente della non appropriatezza delle operazioni; (ii) quest’ultimo era consapevole del funzionamento dei derivati e di rischi connessi; (iii) non sussisteva un nesso di causalità tra
l’asserito inadempimento della banca e il danno, che secondo l’attore sarebbe consistito nel fatto che la chiusura anticipata delle operazioni non gli avrebbe permesso di ridurre le perdite profittando della chiusura in rialzo degli indici; (iv) era stato provato che la banca aveva comunicato all’attore il superamento della soglia pattuita di euro 2000,00 di perdite potenziali, ed anche richiesto il ripristino dei margini di garanzia, prima di avvalersi della facoltà di chiudere le posizioni e di vendere i titoli in deposito per coprire con il ricavato le perdite dei derivati.
3.- La Corte di Appello aveva respinto il gravame contro la predetta decisione osservando -per quanto qui ancora interessa – che:
emergeva la contraddittorietà delle argomentazioni difensive dell’appellante il quale aveva lamentato, da un lato, che la banca avesse consentito il compimento per tre anni di operazioni speculative su strumenti derivati, dall’altro, che il 9.8.2011 la RAGIONE_SOCIALE ne avesse bloccato l’operatività in ragione delle consistenti perdite accumulate: risultava, invero, che il sig. COGNOME aveva inviato la mail del 10.8.2011 con cui protestava per l’iniziativa della banca, assicurando che « nella peggiore delle ipotesi la perdita si sarebbe azzerata entro la fine dell’anno successivo » e sostenendo che la chiusura della posizione gli aveva impedito di ridurre le perdite, data la forte chiusura al rialzo di alcuni indici borsistici internazionali: perciò l’attore, lungi dal contestare che la banca gli avesse consentito di compiere le operazioni rischiose, rivendicava il diritto di proseguire con l’attività speculativa che, evidentemente, non riteneva inappropriata alle sue conoscenze e alla sua conoscenza dei mercati finanziari;
tale contraddittorietà delle tesi difensive dell’appellante era già stata rilevata dal Tribunale, che aveva escluso il nesso di causalità tra le comunicazioni con cui la banca avrebbe dovuto indurlo a desistere dal compimento dell’attività speculativa e il danno che si sarebbe concretizzato non per la prosecuzione dell’operatività sui derivati, ma per
la cessazione della stessa; ciò nonostante, l’appellante non aveva censurato il suddetto rilievo sulla contraddittorietà delle difese, continuando a dolersi, sia che gli fu consentito di effettuare ulteriori operazioni speculative, sia che tale operatività gli fu improvvisamente sospesa;
era stata rispettata la forma scritta del contratto-quadro, avendo l’attore concluso un primo contratto con la banca il 7.11.2002, e un ulteriore contratto scritto di adesione ai servizi di IWRAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione dell’intermediario), mentre il 25.4.05 era stato sottoscritto il contratto di adesione all’operatività in derivati; la banca non prestava attività di consulenza e l’attore operava autonomamente attraverso la piattaforma di trading-online messa a disposizione dall’intermediario;
il motivo d’appello riguardante la violazione dell’art. 55 Reg. Consob n. 16190/07 (con riguardo alla mancata comunicazione delle perdite superiori alla soglia predeterminata convenuta con l’intermediario) era generico, essendosi limitato l’appellante ad affermare che la banca non aveva comunicato le perdite e a contestare un documento prodotto dalla banca (avente ad oggetto il contenuto delle mail inviate all’appellante) senza chiarire se tali comunicazioni non erano state ricevute, oppure se non avevano un contenuto corretto, omettendo anche di spiegare le ragioni per le quali i documenti suddetti non avrebbero valore;
in ogni caso, le comunicazioni predette avevano un valore informativo, per cui dalla loro omissione non conseguiva necessariamente una pretesa risarcitoria, occorrendo, al riguardo, che il cliente non si fosse reso conto autonomamente delle perdite cagionate dai derivati sì che il danno potesse configurarsi nell’aggravio della perdita della posizione non tempestivamente chiusa; al riguardo, l’appellante non aveva allegato di non essersi reso conto del superamento della soglia predeterminata e di avere, perciò, mantenuto aperte le posizion negative, considerato, altresì, che venivano in rilievo centinaia di operazioni compiute con cadenza
giornaliera, ed aveva continuato ad operare in derivati con la necessaria consapevolezza che l’entità delle perdite superava il capitale di riferimento;
f) le doglianze dell’appellante nascevano dalla confusione in cui egli era incorso tra il ‘capitale di riferimento’ che indica la soglia di perdita superata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativo dell’operazione con i ‘margini di garanzia’ richiesti per continuare ad operare in derivati, i quali possono comportare perdite superiori al capitale investito; lo stesso appellante non aveva contestato che, in caso d’insufficienza della liquidità a coprire i margini di garanzia, il sistema rigettava automaticamente l’ordine del cliente; tuttavia, a suo parere, il limite di operatività avrebbe dovuto dipendere non dalla liquidità disponibile, bensì dal capitale di riferimento, che secondo lui avrebbe dovuto essere ‘ricostruito’ ogni volta che la perdita superava la soglia prevista di 2.000 euro: il che era errato in quanto l’importo predetto rappresentava non già un capitale conferito per l’operatività in derivati, cioè un capitale in qualche modo vincolato per poterlo impiegare nel compimento di operazioni in derivati, bensì una soglia di allerta convenzionalmente determinata, fermo restando che la concreta operatività dipendeva dalla volontà del cliente e dall’esistenza di margini disponibili;
né l’art. 55 Reg. Consob, né altre norme prevedevano l’obbligo dell’intermediario di intervenire chiudendo le posizioni aperte ed inibendo il compimento di ulteriori operazioni; nella specie veniva, piuttoosto, in rilievo l’art. 4, c.3, delle condizioni generali di contratto secondo il quale, successivamente all’apertura delle posizioni, il cliente deve mantenere continuativamente in deposito presso la banca i margini di garanzia richiesti a pena della facoltà della banca di procedere, di sua iniziativa, alla chiusura delle posizioni del medesimo cliente; dal che si desumeva che la banca non era tenuta a bloccare l’operatività del cliente, avendo però
facoltà di farlo non nel caso di superamento della soglia capitale di riferimento indicato nel contratto, ma esclusivamente qualora fossero venuti meno i suddetti margini; la banca era, dunque, legittimamente intervenuta il 9.8.11 a seguito della perdita dei margini, mentre si sarebbe resa inadempiente agli obblighi contrattuali se avesse precedentemente chiuso posizioni in derivati aperte dal cliente in presenza di margini di garanzia;
parimenti legittima era stata la vendita dei titoli azionari RAGIONE_SOCIALE a copertura delle perdite maturate poiché, a norma dell’art. A9 delle condizioni generali di contratto, l’appellante aveva riconosciuto che il conto-deposito titoli fungeva da rapporto di provvista per le operazioni effettuate, ed era vincolato a garanzia per tutta la durata del contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della banca, nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività;
non avendo la banca svolto attività di consulenza finanziaria, non era applicabile l’art. 40 Reg. Consob 16190/07, bensì l’art. 42 del medesimo regolamento, secondo il quale, nella prestazione dei servizi d’investimento diversi dalla consulenza in materia d’investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari verificavano il livello di conoscenza ed esperienza del cliente necessario alla comprensione dei rischi dell’investimento offerto o richiesto, e tale valutazione di appropriatezza era stata correttamente effettuata dall’intermediaria, secondo quanto accertato dal Tribunale e non fondatamente e adeguatamente contestato dall’appellante.
4.- La Corte di Cassazione -adita dal sig. COGNOME con sette motivi ha respinto il ricorso- per quanto qui ancora interessa – per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo -con cui il ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che la banca avesse provato di
aver comunicato al cliente che le operazioni in derivati compiute avevano generato perdite superiori a euro 2420,00 al 24.12.08, poiché il documento prodotto dalla banca in primo grado era privo di valenza probatoria, in quanto mero elenco di asserite mail che sarebbero state inviate al ricorrente dal gennaio 2009 – ha ritenuto che la censura fosse inammissibile, poiché: (i) la Corte d’appello sul punto aveva statuito che la contestazione dell’accertamento effettuato dal Tribunale circa la sussistenza delle comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007 (a mente del quale gli intermediari «c omunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e il cliente… ») era inammissibile in quanto generica (poiché a fronte della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e -mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante non aveva chiarito « se le comunicazioni stesse non erano state ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega perché non avrebbe valore il doc. n 22 di contropart e», contenente elenco delle e-mail inviate); (ii) a tale statuizione il ricorrente aveva obiettato che non era vero che la sua contestazione in appello era stata generica, « in quanto il tabulato , in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni », ma detta obiezione avrebbe dovuto essere formulata con l’atto di appello, ove il ricorrente neppure deduceva averla formulata; (iii) il ricorrente non aveva censurato l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo di comunicazione non comportava, comunque, l’automatico sorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale di riferimento e che, se lo avesse saputo, avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che però l’appellante non aveva dedotto.
b) Quanto al secondo motivo -con cui il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse respinto la censura riguardante l’omissione, da
parte della banca, della comunicazione delle perdite effettive o potenziali superiori al 50% della provvista, di cui all’art. 28, reg. Consob 11522/98, richiamato nell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il 25.4.2005 cit. – ha osservato che il motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto -il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto -che non risultava dalla sentenza impugnata e non poteva essere accertato nel giudizio di legittimità.
c) quanto al terzo motivo -con cui il ricorrente si doleva sia della violazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/98 (vigente alla sottoscrizione del contratto e poi abrogato dal reg. 9 Consob del 2007 e, comunque, richiamato con ‘rinvio fisso’ dalle condizioni generali di contratto), sia dell’«omessa valutazione» del «fatto» della violazione del predetto art. 28 -l’ha ritenuto inammissibile per diverse ragioni: (i) della tesi del ricorrente che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogato art. 28 reg. Consob 11522/1998 e che la provvista messa a disposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nella sentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisare come e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; invece, sul punto il ricorso era generico, limitandosi il ricorrente a dedurre di aver riproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese al riguardo nel giudizio di gravame; tanto più che -come rilevava correttamente la controricorrente -della medesima questione non vi era traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello e trascritte nell’epigrafe della sentenza impugnata; (ii) la questione – come già osservato nel disattendere il motivo precedentepresupponeva l’accertamento di un fatto ovvero il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto del 25.4.2005 -che non risultava dalla sentenza impugnata e che certo
non poteva avvenire in sede di giudizio di legittimità; (iii) il fatto che con il motivo si denunciasse anche il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., riguardante, appunto, gli accertamenti di fatto, non cambiava la conclusione di inammissibilità perché, quale fatto non esaminato dal giudice di appello, il ricorrente indicava « la violazione dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998 richiamato nell’art. 4 delle condizioni del contratto di adesione alla operatività derivati sottoscritto il 25.4.2005 », la quale violazione non era, in realtà, un ‘fatto’ storico (nel senso chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 8053/2014), bensì, appunto, una valutazione; (iv) il motivo si basava su un documento prodotto soltanto nel giudizio di cassazione, in violazione dell’art. 372 c.p.c., (l’allegato B2 al ricorso per cassazione; invero, detto documento -che, in tesi del ricorrente, corrispondeva al medesimo documento prodotto dalla banca nel giudizio di primo grado con l’allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta -era, invece, diverso da quello effettivamente prodotto a suo tempo dalla banca con detto allegato 6, come precisato dalla controricorrente, il quale allegato 6 non faceva alcun riferimento all’art. 28 reg. Consob 11522/1998, come risultava dal fascicolo di parte di primo grado della controricorrente, prodotto unitamente al controricorso per cassazione).
d) Quanto al quarto e quinto motivi di ricorso -con cui il ricorrente lamentava (quarto motivo ) che la Corte d’appello avesse mal interpretando l’art. 4 delle condizioni generali di contratto, violando i principi ermeneutici, nella parte in cui aveva affermato che l’appellante confondeva il capitale di riferimento, quale soglia di perdita superata la quale la banca è tenuta ad informare il cliente dell’andamento negativo dell’operazione, con i margini di garanzia, che erano determinati volta per volta dalla piattaforma di t rading della banca, e dipendevano dalla liquidità disponibile e, in subordine, (quinto motivo), che la Corte d’appello avesse adottato una motivazione apparente in ordine alla questione della
mancata comunicazione delle perdite e delle successive operazioni con il superamento dei margini di garanzia, dedotte sempre con riferimento all’art. 4 delle condizioni generali di contratto ha ritenuto che tali motivi erano, a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato a proposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998, asseritamente richiamato nel menzionato art. 4 delle condizioni generali di contratto.
5. -Contro detta sentenza il sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione affidato a tre motivi. RAGIONE_SOCIALE, (RAGIONE_SOCIALE), quale società beneficiaria- per effetto di scissione di RAGIONE_SOCIALE per atto notarile dell’11/1/22 – del ramo di attività bancaria riferibile a quest’ultima, comprensivo della presente controversia, ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si chiede la revoca dell’ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 n. 4) c.p.c., in relazione al motivo n. 1 del ricorso per cassazione – con il quale la sentenza della Corte di Appello era stata censurata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55 Reg. Consob n. 16190 del 2007, oltre che degli artt. 2697 cc, 2712 cc, 115 c.p.c. -in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, il sig. COGNOME avrebbe sempre sostenuto -anche nel ricorso -di non aver ricevuto le comunicazioni oggetto del motivo di gravame, specificando in quali atti processuali la deduzione era contenuta (memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, comparsa in primo grado conclusionale, e poi con l’appello, dove aveva dedotto che la Banca non aveva ottemperato all’obbligo di comunicazione ex art. 55 Reg. Consob, poiché aveva depositato un tabulato illeggibile, non idoneo a provare alcunché.
Perciò, conclude, l’affermazione della Corte di Cassazione, secondo la quale il ricorrente non aveva mai dedotto di non aver ricevuto le comunicazioni, contrasterebbe con il tenore letterale dello stesso ricorso per cassazione (indica il ricorso per cassazione, fine pag.10). Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto le comunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dal medesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sulla supposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato di aver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale: errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtà sussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, « ritiene essenziale, ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. COGNOME avesse riferito di non aver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».
Inoltre contrasterebbe, a suo dire, con il tenore letterale degli atti anche l’affermazione della Corte, secondo la quale « Ulteriore ragione di inammissibilità è che non viene neppure censurata, dal ricorrente, l’autonoma ratio decidendi per cui la violazione dell’obbligo di comunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre»; e ciò poiché: a) a pag. 3 e 4 dell’atto di appello si leggeva: « per avere un minimo di capacità nel maneggiare gli strumenti derivati servono anni e anni di approfondimenti ed esperienze pratiche, il Sig. COGNOME inizia a operare il 12 dicembre 2008 e in ogni caso limita il rischio sopportabile a una perdita potenziale di euro 2.000»; «… nonostante ciò in entrambi i casi Iwbank continua a prelevare dal conto del Sig. COGNOME per ricostruire i margini e consente successive aperture di posizioni. In pochi giorni parte
attrice si vedeva evidenziare un debito nei confronti della banca di oltre 200.000 euro… »; b) e nel ricorso per cassazione, era scritto che « In poco tempo parte ricorrente, senza avvedersi delle ingenti perdite, maturava un debito nei confronti della banca di oltre 200 mila euro; ciò nonostante, la gestione dei derivati da parte della Banca consentiva al sig. COGNOME di operare, vincolando contra legem le disponibilità patrimoniali del cliente presso la banca, non facendo comprendere così la vera entità della perdita del cliente. La drammatica situazione si protrasse per tre anni durante i quali la banca non operò le garanzie di legge. SOLO In data 9 agosto 2011 la Banca bloccava l’operatività (con un ritardo di oltre tre anni) ..».
Quindi, conclude il ricorrente, anche sotto tale aspetto la motivazione della Corte di Cassazione sarebbe contraddetta dal contenuto degli atti indicati dai quali si evincerebbe che « il Sig. COGNOME operava nella consapevolezza della presenza di un limite di rischio sopportabile a una perdita potenziale di euro 2.000,00, il che significa che non voleva assumere un rischio superiore ad euro 2.000! »
Si tratterebbe di errore revocatorio in quanto la Corte di Cassazione ha ritenuto che la parte ricorrente non avesse mai dedotto di aver ricevuto le comunicazioni, quando in realtà ciò è sempre stato sostenuto dal medesimo; quindi l’ordinanza della Suprema Corte si baserebbe sulla supposizione di un fatto (insussistenza della circostanza di aver negato di aver ricevuto le comunicazioni mail) che contrasta con la realtà fattuale: errore percettivo sulla insussistenza di una circostanza, in realtà sussistente, decisivo in quanto, la Corte di Cassazione, « ritiene essenziale, ai fini del motivo, l’aver dedotto che il Sig. COGNOME avesse riferito di non aver mai ricevuto le comunicazioni mail oggetto di contestazione».
1.1Il motivo, che riguarda due passaggi motivazionali dell’ordinanza impugnata, è chiaramente inammissibile.
Giova ricordare che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto;
in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto
contro
verso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Ciò posto, nel caso di specie nella decisione di cui la ricorrente chiede ora la revocazione non vi è spazio per il riconoscimento dell’errore revocatorio non essendosi la decisione affatto basata sulla «supposizione» invocata.
1.2- Come risulta dalla stessa illustrazione del ricorrente la Corte di Cassazione non ha affatto affermato che il ricorrente non aveva mai dedotto di aver ricevuto le comunicazioni, semplicemente perché nel passaggio argomentativo – indicato dal ricorrente -la Corte motiva una delle ragioni per cui rileva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, e nel farlo – in punto deduzioni del sig. COGNOME circa il ricevimento delle comunicazioni della banca – si limita a riportare (peraltro tra virgolette, quindi inequivocabilmente) quanto affermato dalla Corte d’appello per motivare -a sua volta l’inammissibilità del motivo d’appello per genericità (« La Corte d’appello ha statuito che la contestazione dell’accertamento, effettuato dal tribunale, della sussistenza delle 123 comunicazioni di cui all’art. 55 Reg. Consob 16190/2007 (a mente del quale gli intermediari «comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l’intermediario e il cliente…») era inammissibile in quanto generica. A fronte, infatti, della produzione, da parte dell’intermediaria, dell’elenco delle e -mail con cui tali comunicazioni erano state effettuate, l’investitore appellante si era limitato ad obiettare che le comunicazioni non erano state invece
effettuate, ma non aveva chiarito «se le comunicazioni stesse non erano state ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto: neppure spiega perché non avrebbe valore il doc. n 22 di controparte »); e per concludere che a dette statuizioni della Corte d’appello di inammissibilità per genericità del motivo d’appello – il ricorrente in cassazione obiettava che non era vero che la sua contestazione era generica, con un argomento («il tabulato , in difetto di mail allegate per esteso, non prova il contenuto delle comunicazioni» ) che -in quanto volto a specificare la doglianza avrebbe dovuto proporre in appello, ove in effetti neppure affermava di averlo dedotto.
E’ perciò evidente che l’errore di cui si duole il ricorrente riguardava semmai- la sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, quindi, il vizio della sentenza doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).
1.3Quanto alla seconda argomentazione oggetto del motivo di revocazione neppure si comprende in che termini conterebbe l’errore percettivo decisivo che il ricorrente lamenta, poiché con la stessa la Corte semplicemente sottolinea che la censura alla statuizione di inammissibilità per genericità del motivo d’appello, non era l’unica ratio decidendi della Corte di merito, che, invero, aveva, con ulteriore « autonoma ratio decidendi», statuito che «la violazione dell’obbligo di comunicazione non comportava comunque l’automatico sorgere di una responsabilità, ma occorreva che l’investitore deducesse di non essersi reso conto altrimenti del superamento della soglia del capitale di riferimento e che se lo avesse saputo avrebbe smesso di investire in quei prodotti: il che però l’appellante si era guardato dal dedurre» : ratio che il ricorrente in cassazione non aveva aggredito con conseguente stabilità della decisione.
Non si vede perciò in cosa consista l’errore c.d. di percezione che avrebbe indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa.
2.Con il secondo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza ai sensi degli artt. 391 bis c.p.c., 395 numero 4) c.p.c., in relazione ai motivi n. 2 e 3 del ricorso per cassazione.
Quanto al secondo motivo – posto che il ricorrente si doleva ex art. 360 n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 espressamente richiamato dall’art. 4 delle condizioni generali del contratto (c.d. rinvio fisso), nonché per violazione e/o falsa applicazione dell’art 1362 cc e dell’art. 2697 c.c. – la Corte di Cassazione lo avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, in quanto il T.U.B. e il T.U.F. attribuiscono alla Banca d’RAGIONE_SOCIALE il potere di regolamentare numerosi aspetti dell’attività degli intermediari bancari e finanziari mediante regolamenti cui è riconosciuta natura di atti normativi.
Quanto al terzo motivo – posto che il ricorrente aveva denunciato la medesima circostanza di cui sopra ma in relazione all’omesso esame di cui al punto 5 dell’art. 360 c.p.c. – la Corte di cassazione aveva erroneamente ritenuto che della tesi esposta nel motivo non vi fosse traccia nella sentenza impugnata e che nel ricorso non fosse precisato come e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello, perché, nel ricorso per cassazione era dedotto che « Con l’atto di appello, la difesa di parte ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale in relazione alla violazione dell’art. 4 delle condizioni generali del contratto sottoscritto il 25.4.2005 che richiamava espressamente l’art. 28 Reg. CONSOB n. 11522/1998, peraltro in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, evidenziando che l’informativa ivi prevista non era stata effettuata nei confronti di parte ricorrente. In ogni caso, anche se abrogata, la normativa di cui all’art. 28 e 31 Regolam Consob, è stato
richiamata in contratto mediante un cd RINVIO FISSO, insensibile alle vicende modificative ed estintive della medesima norma » (Ricorso per cassazione pag. 13); inoltre erano molteplici i riferimenti contenuti nell’atto di appello sul punto (che riporta). Perciò – afferma il ricorrente erroneamente la Corte di cassazione avrebbe «a ffermato su tale motivo di appello » che « Su tale questione il motivo di gravame rimane eccessivamente generico e perciò inammissibile, limitandosi l’appellante ad affermare che ‘non è altrettanto vero cha la banca abbia comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del regolamento Consob, il conseguimento di una perdita effettiva o potenziale superiore al 50, come più volte dichiarato, non avendo nessun valore, in tal senso, il doc 22 prodotto da controparte, e più volte contestato’ (pag. 22 atto di citazione in appello). Non chiarisce l’appellante se le comunicazioni non sono state ricevute ovvero se non avevano un contenuto corretto; neppure spiega perché non avrebbe valore il doc. n. 22 di controparte » (ordinanza pag . 7)
La Corte di Cassazione -conclude – avrebbe dovuto rilevare il mancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato una informativa completa in base ai recenti principi di legittimità elaborati sull’art. 28, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, (cita Cass. n. 31896/2018; Cass. 19013/2017) ed afferma che si tratterebbe di errore percettivo, che aveva indotto la Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla esistenza di una circostanza, in realtà insussistente. « Peraltro -aggiunge la censura era stata dedotta sia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, sia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5, in quanto oggetto di discussione tra le parti ».
2.1 -Il motivo è inammissibile.
2.2 – Quanto alla prima parte del motivo -laddove il ricorrente si lamenta della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso -non è neppure specificato, in cosa consisterebbe l’errore
percettivo che consente la revocazione dell’ordinanza di cui il ricorrente non sembra neppure aver colto la ratio decidendi che si fonda sul fatto che il motivo, declinato come violazione di legge, era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto -il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto che non risultava dalla sentenza impugnata, e che -notoriamente – non poteva essere accertato nel giudizio di legittimità.
2.3- Inammissibile per plurime ragioni è poi la censura di cui alla seconda parte del motivo, laddove il ricorrente si lamenta della dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
Il ricorrente ancora una volta riporta come fosse affermazione della Corte di Cassazione un’affermazione (contenuta peraltro nell’esame del primo e non del terzo motivo di ricorso) che è, in realtà, della Corte d’appello, come si evince chiaramente dal testo trascritto che parla di «appellante»; ciò detto, anche in questo caso non si comprende quale sia l’errore percettivo che giustificherebbe la revocazione dell’ordinanza gravata, che, sul terzo motivo, con chiarezza, rileva -tra le plurime ragioni di inammissibilità – anche quella per cui della tesi del ricorrente (che trovasse applicazione, in quanto richiamato nel contratto, l’abrogato art. 28 reg. Consob 11522/1998 ( … ) e che la provvista messa a disposizione dal ricorrente fosse pari a 2.000 euro, non v’era traccia nella sentenza impugnata, onde sarebbe stato onere del ricorrente precisare come e quando essa fosse stata proposta nel giudizio di appello; mentre sul punto -su questo punto, e non su altro – il ricorso era « quanto mai generico », essendosi limitato il ricorrente a dedurre di aver riproposto la questione della violazione dell’art. 28, cit., con l’atto di appello, « senza tuttavia riportare, neanche per sintesi, il contenuto delle sue difese al riguardo nel giudizio di gravame» ; tanto più che -come rilevava correttamente la controricorrente -della medesima questione non vi era
traccia neppure nelle conclusioni finali rassegnate in grado di appello e trascritte nell’epigrafe della sentenza.
Non si vede in cosa consista in questa argomentazione l’errore c.d. percettivo, dovendosi anche escludere che di un detto errore si tratti, dato che esso « non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata: ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio » (v. Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929).
b) La doglianza, inoltre, evidentemente non era decisiva neppure agli effetti del rigetto del motivo, posto che la Corte di Cassazione ne ha individuati altri tre (di cui sopra si è dato conto) che il ricorrente non considera.
La doglianza per cui la Corte di cassazione « avrebbe dovuto rilevare il mancato adempimento dell’onere di parte resistente di provare di aver inviato una informativa COMPLETA » in base ai recenti principi di legittimità elaborati sull’art. 28, comma 3, reg. Consob cit. è un’evidente censura alla «valutazione» compiuta della Corte di Cassazione, non la contestazione di un errore percettivo di un fatto.
3.Con il terzo motivo si chiede la revocazione dell’ordinanza gravata per omesso esame dei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione. Deduce il ricorrente che con il 4° motivo del ricorso per cassazione era stato dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1364, 1366, 1371 c.c., in tema di interpretazione dell’art. 4 del contratto sottoscritto in data 25.4.2005 nella parte in cui non viene censurato l’inadempimento della banca, per aver consentito al sig. COGNOME di operare dopo aver
superato la provvista data o capitale di riferimento, utilizzando le disponibilità patrimoniali dello stesso, senza consenso esplicito di ricostituzione dei margini di garanzia , utilizzando un software automatico della banca; con il motivo n. 5 la medesima censura era stata proposta ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per vizio di motivazione apparente. Entrambi i motivi erano stati dichiarati dalla Corte di Cassazione inammissibili « in conseguenza di quanto già osservato sopra a proposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 delle condizioni generali di contratto ».
Secondo il ricorrente si tratterebbe di motivazione insussistente, integrante «omesso esame di motivi di ricorso», perché « Allorquando la Corte di cassazione deve pronunciarsi su un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa (ex multis Cass. 2771/17; 17653/2012; SU 8077/12; Cass.13514/07), cosicchè nel caso di revocazione della sentenza di cassazione, poichè il preteso errore è addebitato alla Corte, è essa stessa che è investita, con cognizione piena, della possibilità di esaminare la questione posta con il ricorso per revocazione. Non sembra pertanto accorto rimettere al giudice del rinvio, officiato del riesame nel merito a causa ».
Illustra, quindi, « tale errore percettivo – su entrambi i motivi -» deducendo quanto affermato sin dal giudizio di primo grado, circa l’art. 4 e le condizioni generali del contratto di adesione in derivati del 25.4.2005, circa il capitale di riferimento (non di copertura) che il cliente dichiara di voler sostenere, i margini di garanzia e quanto previsto in proposito, circa l’errata contabilità della provvista tramite il sistema automatico adottato da IWBANK che aveva ingannato il sig. COGNOME e provocato perdite continuative di entità superiori a quelle che si sarebbero prodotte con una gestione corrispondente al contratto: situazione che sarebbe stata
dimostrata nel corso del giudizio, anche di Cassazione, ove, anche con la memoria ex art. 380 bis n. 1 cpc, erano state dedotte una serie di situazioni, il cui esame era stato completamente omesso dalla Corte, che non aveva neppure esaminato -come i precedenti giudici di merito un CD di fondamentale importanza perché confermava gli assunti del ricorrente, ovvero la violazione del contratto sottoscritto e l’inadempimento della Banca.
3.1- Il motivo è inammissibile.
Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte «L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio» . ( Cass. Sez. Un. n. 31032/2019; Cass. n. 16297/2025).
3.2- Nella specie la Corte di Cassazione sui due motivi quarto e quinto si è pronunciata affermando: « Tali motivi sono a loro volta inammissibili, in conseguenza di quanto già osservato sopra a proposito della inammissibilità della questione della violazione dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998, che sarebbe stato richiamato nel menzionato art. 4 delle condizioni generali di contratto», ovvero che, declinato come violazione di
legge, il motivo era inammissibile in quanto si basava su una circostanza di fatto -il richiamo dell’art. 28 reg. Consob 11522/1998 nell’art. 4 delle condizioni generali di contratto -che non risultava dalla sentenza impugnata, e che -notoriamente – non poteva essere accertato nel giudizio di legittimità.
Pertanto, evidentemente, non vi è spazio per il riconoscimento dell’errore revocatorio posto che la pronunzia sui motivi è intervenuta e il ricorrente pretende, con il ricorso per revocazione, di far valere in questa sede una questione che, non solo non costituisce in sé un errore revocatorio, ma implica una nuova pronuncia addirittura sulle risultanze istruttorie asseritamente non considerate nelle pronunce di merito.
3. -Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell’importo di euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell’ 11.3.2026.
Il Presidente NOME COGNOME