Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26657 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26657 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
SENTENZA
sul ricorso per revocazione 33217-2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 8939/2019 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona della dott. NOME COGNOME udito il difensore della parte ricorrente
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni ricorrenti, unitamente a COGNOME NOME, proponevano domanda di rivendicazione, per titolo o comunque per usucapione decennale, della proprietà di un fondo evocando in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Napoli.
Le amministrazioni convenute si costituivano resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al rilascio del cespite oggetto di causa ed al risarcimento del danno da occupazione dello stesso.
A seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, il giudizio veniva riassunto dal RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il quale rigettava la domanda principale accogliendo la riconvenzionale di rilascio.
Con sentenza non definitiva, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE dichiarava la nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del giudizio di primo grado, senza disporre l’estinzione dello stesso. Con successiva sentenza definitiva, n. 41/2015, il giudice di secondo grado rigettava il gravame. La Corte distrettuale, in particolare, accertava la
natura demaniale dell’area oggetto di causa, derivata da una modifica dell’alveo di un corso d’acqua dovuta ad opera dell’uomo, ed escludeva la possibilità di configurarne l’usucapione.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi, poi riuniti, COGNOME NOME, da un lato, e gli odierni ricorrenti, dall’altro lato, proponendo, rispettivamente, due motivi, la prima, e tre motivi, i secondi. Con sentenza n. 8939/2019 la Corte di Cassazione ha rigettato ambedue i ricorsi.
Propongono ricorso per la revocazione di detta decisione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 391-bis c.p.c., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi, in sede rescindente, a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di revocazione.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza in camera di consiglio del 17.2.2021, innanzi la sesta sezione di questa Corte, ed è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 8071/2021.
E’ stato successivamente chiamato una seconda volta all’adunanza camerale del 14.12.2023, in esito alla quale è stato ulteriormente rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica, non essendo applicabile alla fattispecie il rito introdotto dal D. Lgs. n. 149 del 2002, che ha modificato, tra gli altri, l’art. 375 c.p.c., poiché alla data dell’entrata in vigore della detta disposizione il ricorso era stato già trattato in adunanza camerale.
In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G. ha depositato requisitoria scritta.
Sono comparsi all’udienza pubblica il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e l’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, che ha invocato l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo di revocazione, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per errore di fatto nella lettura degli atti interni del giudizio, perché la Corte di Cassazione non avrebbe considerato il motivo di censura, contenuto nel ricorso proposto dagli odierni istanti, con il quale si lamentava il fatto che il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, componente del collegio che aveva deciso la causa in secondo grado, era stato in precedenza giudice istruttore del giudizio di prime cure.
La censura è fondata, quanto al profilo rescindente, poiché la sentenza impugnata non ha affrontato la doglianza concernente la regolarità della composizione del collegio giudicante in seconda istanza, che gli odierni ricorrenti avevano ritualmente proposto con il ricorso in cassazione da essi a suo tempo proposto (cfr. il primo motivo di ricorso per cassazione di COGNOME NOME e altri, riportato anche a pag. 5 del ricorso per revocazione).
Sotto tale profilo la sentenza va revocata perché l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione integra un errore revocatorio (cfr. tra le tante Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234).
Tuttavia, giudicando in sede rescissoria, ritiene il Collegio che la doglianza debba essere rigettata, in quanto gli odierni ricorrenti avrebbero potuto e dovuto, già nel corso del giudizio di appello, rendersi conto della circostanza oggi lamentata e proporre istanza di ricusazione del AVV_NOTAIO COGNOME, nel termine all’uopo previsto dall’art. 52, secondo comma, c.p.c. Non rileva, a contrario, la circostanza –
enfatizzata dal difensore dei ricorrenti in occasione della discussione orale della causa- che la dott.ssa COGNOME abbia soltanto fatto parte del collegio, senza assumere la veste di consigliere relatore del giudizio di appello, poiché comunque la parte, nell’esercizio dell’ordinaria diligenza, avrebbe dovuto, e potuto, verificare la composizione del collegio stesso ed avvedersi, mediante il raffronto con i verbali del primo grado, del fatto che uno dei suoi componenti aveva rivestito, in prime cure, la veste di giudice istruttore.
Poiché non risulta che sia stata tempestivamente sollevata istanza di ricusazione, e dal momento che non viene dedotta una ipotesi di interesse proprio e diretto nella causa, va applicato il principio generale, secondo cui ‘L’obbligo di astensione imposto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., la cui violazione, ove oggetto di deduzione mediante rituale istanza di ricusazione, è causa di nullità della sentenza, va circoscritto alla sola ipotesi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione del merito della controversia in un precedente grado di giudizio e non può estendersi al caso in cui questi si sia limitato ad istruire la causa in primo grado senza deciderla, oppure abbia ivi reso una pronuncia relativa alle deduzioni probatorie, trovandosi, poi, a conoscerne in grado di appello, trattandosi di provvedimento tipicamente ordinatorio, privo, pertanto, di qualunque efficacia decisoria’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024 (Rv. 670928; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23520 del 18/11/2016, Rv. 641675). Infatti ‘Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla
decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure’ (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021, Rv. 662255; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7578 del 28/03/2007, Rv. 596067).
Ne discende che, poiché la decisione di prime cure era stata sottoscritta dal dott. COGNOME, e non dalla dott.ssa COGNOME, quest’ultima, pur avendo conosciuto della vicenda in primo grado, prima di essere sostituito, non aveva alcuna incompatibilità a far parte del collegio giudicante in seconda istanza.
Con il secondo motivo di revocazione, gli odierni ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per errore di fatto nella lettura degli atti interni del giudizio, perché la Corte di Cassazione non avrebbe considerato il motivo di censura con il quale la sentenza di appello era stata criticata anche nella parte in cui, pur dichiarando nulla la notifica dell’atto di riassunzione, non aveva dichiarato estinto il giudizio di prime cure, attribuendo in tal modo all’atto di riassunzione dello stesso innanzi il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE effetti sostanziali, considerando la notificazione dello stesso sub specie di atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione acquisitiva della proprietà.
Il motivo è inammissibile.
Le sezioni unite, con la pronuncia sopra richiamata, hanno affermato anche che deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31032 del 27/11/2019, Rv. 656234,
cit.) Nel caso di specie, il motivo era stato dedotto nel ricorso per cassazione a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti (cfr. pagg. 22 e ss. dello stesso) ma la Corte di Cassazione lo ha implicitamente ritenuto assorbito, laddove ha considerato necessaria, per la configurazione di un possesso utile ad usucapionem , la prova di ‘… un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena’ (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e considerando non utilmente sindacabile, in sede di legittimità, ‘… l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logico e giuridicamente corretto’ (cfr. pag. 4 della sentenza predetta). La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza oggi impugnata si è limitata a ritenere corretta la complessiva valutazione della Corte di Appello, che, a monte, aveva ritenuto non conseguita la prova della sussistenza del possesso utile ad usucapionem , sulla base, da un lato, della ravvisata natura demaniale dell’area in discussione (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza definitiva della Corte distrettuale) e, dall’altro lato, dell’assenza di prova del possesso anteriore al 1965 (cfr. pag. 13 della sentenza appena citata).
Non si configura, dunque, alcun vizio revocatorio, avendo la Corte di Cassazione esaminato, e deciso, la questione concernente la configurabilità, nel caso concreto, di un possesso utile ad usucapionem in capo agli odierni ricorrenti, ritenendo che detto possesso fosse stato già escluso dal giudice di seconda istanza, sulla scorta di una
valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite agli atti del giudizio di merito, fondata su motivazione logica e corretta.
In definitiva, va accolto il primo motivo di revocazione, mentre va dichiarato inammissibile il secondo. Va di conseguenza revocata, in relazione alla censura accolta in sede di revocazione, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8939/2019, depositata il 29.3.2019, e, in sede rescissoria, va rigettato il primo motivo del ricorso.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso per revocazione e dichiara inammissibile il secondo. Revoca, in relazione alla censura accolta, la sentenza della Corte di Cassazione n. 8939/2019, depositata il 29 marzo 2019, e decidendo in sede rescissoria rigetta il primo motivo di ricorso per cassazione sulla composizione del giudice.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda