Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5380 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5380 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 114/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Pisa, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 17471/2023 depositata il 19/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6877/2019, rigettava il reclamo presentato da RAGIONE_SOCIALE avverso la statuizione del Tribunale di Roma in data 26 luglio 2017 con cui era stato dichiarato il suo fallimento.
Questa Corte, con ordinanza n. 17471/2023, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della decisione della Corte distrettuale.
Riteneva, in particolare, che la doglianza con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 145 e 644 cod. proc. civ., ‘ per la carenza assoluta-inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del ricorso di fallimento ‘, fosse del tutto aspecifica, in quanto la ricorrente non solo non aveva riprodotto nel ricorso la relazione di notificazione dell’atto, ma non aveva neppure spiegato in alcun modo per quale motivo la notificazione sarebbe stata giuridicamente inesistente, limitandosi solo a ricavare tale affermazione ‘ dal semplice esame del ricorso e del decreto ingiuntivo ‘.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza appena richiamata, pubblicata in data 19 giugno 2023, prospettando un unico motivo di doglianza.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE e fallimento di RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso presentato rappresenta che RAGIONE_SOCIALE aveva specificamente indicato l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondava il proprio motivo di ricorso e sostiene che non vi era necessità di compiere ulteriori precisazioni, dato che il Giudice di legittimità ha il potere di accedere direttamente agli atti, ove sia stato contestato un error in procedendo .
L’errore di fatto così commesso risulta a dire di parte ricorrente essenziale e decisivo, perché la verifica del tenore letterale della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe comportato una decisione diversa e di segno opposto, dato che l’atto era stato notificato a un soggetto che non aveva alcun rapporto, né alcun collegamento, con la RAGIONE_SOCIALE
5. Il motivo è inammissibile.
La compagine odierna ricorrente assume di aver prospettato, con il proprio ricorso per cassazione, un error in procedendo e sostiene che questa Corte, in conseguenza di questa deduzione, avesse il potere/dovere di accedere direttamente agli atti processuali, al fine di verificare la fondatezza della contestazione.
In particolare, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. doveva essere compiuta -in tesi -con riferimento non al contenuto del ricorso, bensì ‘ alla relazione di notificazione del decreto ingiuntivo ‘ (pag. 3 del ricorso), mentre la ricorrente, una volta indicato specificamente l’atto processuale (la relazione di notificazione in calce al decreto ingiuntivo) sul quale si fondavano le proprie doglianze, non aveva necessità di compiere ulteriori precisazioni.
Una simile censura prospetta, all’evidenza, un errore di giudizio compiuto da questa Corte nel considerare inammissibile il ricorso a causa della mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il motivo si fondava, nel senso pr escritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ..
Ne discende l’inammissibilità del giudizio di revocazione introdotto ai sensi dell’art. 391 -bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., in quanto, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudicante a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche ove sia stato dedotto un preteso error in iudicando commesso nell’esercizio dell’attività valutativa e interpretativa, anche con riferimento agli elementi processuali, dato che una simile attività è
estranea al presupposto dell’errore revocatorio (cfr. Cass. 513/2017, Cass. 22868/2012, Cass. 3845/2012).
Rimane perciò esclusa dall’ambito della revocazione la sindacabilità di asseriti errori di giudizio formatisi sulla base di una decisione in punto di diritto (v. Cass. 19926/2014).
In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 12 novembre 2024.