Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14436 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21140/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso da sé stesso;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA di TRIBUNALE CHIETI depositata 30/04/2019, r.g.n. 238/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
L’avvocato NOME COGNOME ha chiesto, ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c., di condannare la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento in suo favore della somma di euro 78.756,49, a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta in favore della società. RAGIONE_SOCIALE si è costituita, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per non essere il processo stato instaurato con il rito speciale di cui al d.lgs. n. 150/2011 e, in secondo luogo, contestando la fondatezza della pretesa del ricorrente, deducendo di avere saldato quanto dovuto; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del ricorrente a risarcirle i danni, quantificati in euro 50.000, causati dall’imperizia e negligenza del difensore. Il Tribunale di Chieti, con ordinanza del 30 aprile 2019, ha accolto la domanda del ricorrente e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di controparte in quanto tardivamente proposta.
Avverso il provvedimento ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in sette motivi.
Il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi.
Il primo motivo contesta ‘violazione dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in tema di nullità per l’erroneo incardinamento del procedimento innanzi al Tribunale in composizione monocratica, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’: è pacifico che il procedimento volto alla liquidazione dei compensi professionali dell’avvocato deve
essere introdotto con il rito di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2011, mentre nel caso in esame il procedimento è stato introdotto con ricorso ai sensi dell’art. 702 -bis c.p.c. e si è svolto davanti a un giudice monocratico (cfr. in particolare, il verbale di udienza del dott. COGNOME, intestato Tribunale di Chieti, procedimento monocratico).
Il secondo motivo lamenta ‘violazione degli artt. 50 -bis , 50quater , 157, 158, 159, 161, 189, 276 e 280 c.p.c., in relazione all’art. 14 del d.lgs. 150/2011 in tema di nullità e attribuzione dell’istruzione al giudice unico monocratico e sostituzione non comunicata del medesimo da parte del collegio del Tribunale di Chieti dopo la discussione, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.’: è stato il giudice unico a fissare udienza di comparizione innanzi a sé, non come giudice istruttore, ma quale giudice unico; risulta inoltre, per tabulas , che all’udienza del 24 ottobre 2017 le parti avevano rassegnato le conclusioni dinanzi al giudice unico, che aveva pure fissato per la discussione con termine per note, per poi precisare nuovamente davanti al giudice unico dott. COGNOME che è divenuto presidente estensore nella sentenza (vedi doc. 12 sottofascicolo).
Il terzo motivo lamenta ‘violazione degli artt. 50 -bis , 50quater , 157, 158, 159, 161, 189, 276 c.p.c. in relazione all’art. 14 d.lgs. 150/2011 in tema di nullità per costituzione del collegio in corso di causa dopo la discussione, mai formato prima, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Il quarto motivo lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, per essere stato incardinato innanzi al giudice monocratico in violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’.
Il settimo motivo, privo di esposizione e limitato alla sintesi di cui alle pagine 5 e 6 del ricorso, lamenta ‘violazione e/o falsa
applicazione di legge in relazione alla formazione del collegio giudicante, assenza giudice istruttore, trasformazione del giudice unico in presidente relatore, nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.’.
2. Il quinto motivo lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in merito alla valutazione della prova offerta da parte resistente sull’intervenuta transazione delle competenze e omessa valutazione della non contestazione da parte dell’avvocato COGNOME dell’incontro e dell’accordo con bonifico a saldo, in violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c.’: il Tribunale di Chieti ha erroneamente asserito che la ricorrente non ha mai contestato l’attività svolta da COGNOME, trovando tale affermazione smentita nella documentazione depositata da questa difesa e non opportunamente valutata dal Tribunale; è infatti documentalmente provato che le parti si sono incontrate il 12 giugno 2017 presso lo studio di Maganuco e che, in tale sede, è stato raggiunto un accordo in base al quale è stato emesso un bonifico indicante come causale ‘saldo transazione del 12 giugno 2017’.
3. Il sesto motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.: il Tribunale ha liquidato le competenze in favore d ell’avvocato COGNOME anche per la fase istruttoria, che non è mai stata effettuata.
II. Il Collegio rileva che la decisione dei primi quattro motivi e del settimo motivo, tutti incentrati sulla violazione del precetto di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, che -nella formulazione applicabile alla fattispecie in esame -prescrive la collegialità della decisione del Tribunale, comporta la necessità di esaminare il fascicolo d’ufficio di merito e in particolare il verbale di udienza del 23 aprile 2019.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio che si è svolto innanzi al
Tribunale di Chieti (r.g.n. n. 238/2018) e in particolare il verbale dell’udienza del 23 aprile 2019.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda