Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20369 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23597-2024 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso l’ordinanza n. 13201/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/05/2024 R.G.N. 32929/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Oggetto
Revocazione ex
art. 391 bis
c.p.c.
R.G.N. 23597/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con ricorso notificato il 12.11.2024 NOME NOME ha chiesto la revocazione dell’ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata, con la quale era stato rigettato il ricorso per cassazione da lei proposto contro la sentenza n. 2765/2019 della Corte d’appello di Napoli, ed era stato altresì rigettato il ricorso incidentale dei controricorrenti COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME) avverso la medesima sentenza; sentenza con la quale era stato rigettato l’a ppello principale della Ferrara ed era stato accolto l’appello incidentale dei due COGNOME per quanto di ragione, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto era stata confermata, la Corte d’appello aveva condannato i due suddetti appellati, quali eredi di COGNOME NOME, al pagamento in favore della COGNOME della somma di € 8.745,39 a titolo di tfr, oltre accessori e con compensazione delle spese del secondo grado.
Per quanto qui interessa, questa Corte di legittimità giudicava privo di fondamento il primo motivo del ricorso principale della Ferrara, con il quale si sosteneva ‘la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. nella forma del vizio di extrapetizione ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 4 c.p.c. avendo la Corte deciso sull’eccezione di compensazione di cui non si doveva tener conto per tre motivi: perché l’eccezione era stata sollevata in un appello incidentale inammissibile, perché era stata sollevata per la prima volta in appello e perché era fondata su documentazione non valutabile in quanto prodotta oltre il termine di costituzione in giudizio’.
Questa Corte riteneva ‘inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza’ il secondo motivo dello stesso ricorso a mezzo del quale si sosteneva ‘la violazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., il difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c. n. 4 perché la decisione della Corte di appello difetterebbe di motivazione e sarebbe comunque contraria alla legge per non essersi pronunciata sull’eccezione d’appello incidentale per la nullità della notifica all’avvocato COGNOME come rappresentato alla Corte alle due udienze del 5/4/2018 e dell’11/10/2018 anche con deposito di note con cui si eccepiva la inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello incidentale, per la mancata notifica dell’appello incidentale e quindi la sua nullità insanabile i n quanto il trasferimento dello studio dell’avvocato COGNOME era avvenuto nella stessa circoscrizione e precisamente a poche centinaia di metri, da INDIRIZZO a INDIRIZZO.
Parimenti, veniva giudicato ‘inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza’ il terzo motivo del ricorso principale con il quale si sosteneva ‘la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. n. 3, difetto di motivazione ex articolo 360 n. 4 e comunque contrarietà alla legge per non aver la Corte pronunciato sulla denunciata tardività dell’eccezione di pagamento con gli assegni, effettuata in appello, posto che detti assegni furono prodotti solo in fase istruttoria e non alla prima udienza e né in tale udienza, né nelle note conclusive parte convenuta aveva sollevato eccezione di pagamento’.
Veniva, infine, considerato inammissibile anche il quarto motivo di quel ricorso con il quale si sosteneva ‘la violazione ex art. 360 n. 3 e difetto di motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. sulla valutazione delle prove perché la decisione della Corte d’a ppello
difetterebbe di motivazione e sarebbe comunque contraria alla legge per aver ritenuto acquisita la prova del pagamento delle spettanze attraverso l’incasso degli assegni. Secondo la ricorrente la Corte avrebbe errato a ritenere che con gli assegni si potesse dimostrare il pagamento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione, perché spetta al datore di lavoro l’onere della prova certa e non presuntiva del pagamento attraverso gli assegni; inoltre da tutte le testimonianze riportate dalla Corte d’appell o non si evinceva affatto che parte dei soldi incassati rimanesse alla COGNOME dopo il pagamento delle spese. Tutti i testi avrebbero affermato che la signora COGNOME si limitava a cambiare gli assegni’.
Avverso tale decisione COGNOME NOME ha proposto ricorso per revocazione, affidato a quattro motivi e successiva memoria.
Hanno resistito gli intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di revocazione la ricorrente, richiamati stralci della motivazione resa nell’ordinanza impugnata per disattendere il primo motivo del ricorso per cassazione, deduce che si tratterebbe di ‘Una rappresentazione dei fatti del tutto errata ed inesistente’, perché in sintesi il Tribunale ha sì valutato gli assegni, ma solo per affermare che gli stessi erano serviti a gestire un menage familiare molto oneroso, riportando un passo dei motivi della decisione del Tribunale.
Con il secondo motivo, relativo alla motivazione resa circa il secondo motivo, sostiene che ‘E’ evidente l’errore di
percezione dei fatti da parte della Corte di cassazione’. Innanzitutto ‘evidenzia la carenza di motivazione perché la Corte di appello non aveva proprio trattato l’eccezione sollevata’, e deduce che ‘la Cassazione, sebbene la specifica e puntuale lamentela, ha ritenuto inammissibile il motivo perché non autosufficiente, giungendo a dire che poi tutto sommato la rinotifica vi era stata, in pieno contrasto proprio con la lamentela sollevata’.
Con un terzo motivo assume che la Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo di ricorso per cassazione ‘per difetto di specificità ed autosufficienza non tenendo conto che dagli atti risulta che gli assegni furono prodotti in udienza solo il 29/6/2011 e che da detto verbale allegato agli atti, evidenziato nel ricorso ed ancora nella memoria dinanzi alla Corte di Cassazione, risulta che fu eccepita immediatamente la validità di detta produzione’.
Con un quarto motivo, relativo al quarto motivo di ricorso per cassazione, deduce che la Corte di cassazione, con estrema semplicità, ha rigettato ‘il motivo assumendo che la prova sarebbe da individuare nell’aver accertato che gli assegni servivano al menage familiare, piuttosto che oneroso, facendo rientrare -non si capisce sulla base di quale ragionamento -in dette spese anche le retribuzioni che la COGNOME avrebbe maturato in futuri al pagamento spettante alla COGNOME. SIC!’.
Tutti i motivi così riassunti sono inammissibili e conducono all’inammissibilità nella sua interezza del ricorso per revocazione.
Giusta l’art. 391 bis, comma primo, c.p.c., la revocazione dei provvedimenti della Cassazione è consentita
solo nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. di ‘errore percettivo’ che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclu sa ovvero l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti e documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (così, ex multis , Cass. n. 30470/2023).
Ebbene, nessuno dei motivi d’impugnazione per revocazione risponde al paradigma normativo di cui all’art. 395 n. 4) c.p.c.
Più nello specifico, quanto alla censura riferita alla risposta al primo motivo di ricorso per cassazione (in narrativa riportato come sintetizzato nell’ordinanza impugnata), la ricorrente considera anzitutto solo taluni passaggi della relativa motivazione (v. in extenso § 1.1.).
In ogni caso, in tale punto dell’ordinanza non è stata considerata alcuna specifica parte della motivazione resa dal Tribunale e si è semplicemente affermato che la Corte d’appello, e non il Tribunale, aveva ritenuto ‘che una parte almeno dei rilevanti importi portati negli assegni di cui la ricorrente era stata beneficiaria fossero stati destinati al pagamento delle retribuzioni maturate e quindi delle stesse differenze retributive rivendicate in giudizio’ (come già riferito in narrativa alla facciata 2 de ll’ordinanza impugnata).
8.1. Nelle restanti considerazioni che svolge la ricorrente non solo denunciati errori di percezione su fatti, ma errori di
valutazione in senso stretto (v. pag. 9 del ricorso per revocazione).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo d’impugnazione attuale.
In particolare, la ricorrente confonde la parte in cui questa Corte aveva sintetizzato il contenuto del secondo motivo di ricorso per cassazione (v. § 2), con la risposta data allo stesso (v. § 2.1.). La Corte, cioè, non ha accreditato quanto sostenuto in fatto nello svolgimento di quel secondo motivo, ma, all’opposto, prima ha dato conto di quello che deduceva la ricorrente e poi ha giudicato quel motivo ‘inammissibile per violazione del principio di specificità ed autosufficienza atteso che la ricorrente non trascrive, non produce e non dice nulla degli atti richiamati a fondamento della censura’.
Pure inammissibile è la censura relativa al terzo motivo di ricorso per cassazione.
10.1. Questa Corte aveva giudicato inammissibile anche quel motivo ‘per difetto di specificità ed autosufficienza non essendo stato dimostrato in alcun modo quando e dove sarebbe stata formulata l’eccezione di tardività’, aggiungendo che: ‘Per il resto la stessa censura deve essere disattesa per le ragioni esposte nella trattazione del primo motivo’, e qualche altra considerazione.
10.2. Attualmente, la ricorrente assume che questa Corte non avrebbe tenuto ‘conto che dagli atti risulta che gli assegni furono prodotti in udienza solo il 29/6/2011 e che da detto verbale allegato agli atti, evidenziato nel ricorso ed ancora nella
memoria dinanzi alla Corte di Cassazione, risulta che fu eccepita immediatamente la validità di detta produzione’.
10.3. Orbene, è sufficiente osservare a riguardo che nelle poche righe che compongono il terzo motivo del ricorso per cassazione (v. pag. 9 di tale atto) non si faceva il benché minimo cenno al verbale di udienza del 29.6.2011, che per giunta neppure era richiamato tra gli atti o documenti depositati nell’occasione (cfr. l’indice a pag. 12 del ricorso per cassazione).
E’ infine inammissibile anche l’ultima censura, riferita al quarto motivo di ricorso per cassazione.
Basta, difatti, considerare che la ricorrente non denuncia alcun ‘errore percettivo’ su fatti nel senso dianzi premesso, bensì deduce ‘una errata percezione delle prove’ da parte della Corte di legittimità (cfr. pagg. 11-12 del ricorso), senza peraltro tener conto che nell’ordinanza impugnata il quarto motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile.
La ricorrente, in quanto soccombente dev’essere condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di revocazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 7.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del