Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29398 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 29398 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
SENTENZA
sul ricorso 10753-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata ‘ ex lege ‘ in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
Oggetto
LOCAZIONE USO DIVERSO
Revocazione ex art. 391bis c.p.c. Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/05/2023
Udienza Pubblica
‘ Cameral izzata’
unitamente agli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
DEL RAGIONE_SOCIALE BERARDINO;
– intimato –
Avverso l ‘ordinanza n. 22627/2020 della Corte di Cassazione, depositata il 16/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 04/05/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 22627/20, del 16 ottobre 2020, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 1388/18, dell’11 luglio 2018, della Corte d ‘appello de L’Aquila, che aveva rigettato il ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 798/13, del 26 agosto 2013, della medesima Corte aquilana.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver concesso in locazione -con contratto del 24 giugno 1986 -i locali posti al piano terreno di un fabbricato di sua proprietà, sito in L’Aquila, per l’esercizio di un supermercato di alimentari, dapprima alla società RAGIONE_SOCIALE, alla quale poi subentrava, con il consenso di essa locatrice, la società RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, successivamente trasformata in RAGIONE_SOCIALE e, infine, in RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘PAM’).
Detto contratto recava, all’art. 20, una clausola compromissoria del seguente, testuale, tenore: ‘Tutte le eventuali controversie comunque derivanti dal presente contratto o da intese connesse raggiunte anche successivamente saranno devolute ad un collegio di tre arbitri, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti e il terzo -se non di comune accordo -dal Presidente del Tribunale di L’Aquila’. Orbene, a seguito di lavori non autorizzati eseguiti dalla conduttrice, la locatrice si avvalse di clausola risolutiva espressa, di cui al contratto suddetto, ottenendo, pertanto, in sede arbitrale (per effetto di un lodo del 20 maggio 1996), oltre alla declaratoria di risoluzione contrattuale a far data dall’8 novembre 1994, il risarcimento dei d anni da occupazione ‘ sine titulo ‘. Il risarcimento veniva fissato -a fronte di una quantificazione attorea di £ 600.000.000 per anno, commisurata al canone presumibilmente ricavabile dalla risolta locazione -nella misura di £ 300.000.000, per ogni anno di detenzione, essendo il canone mensile di £ 25.000.000.
Radicato un diverso giudizio da RAGIONE_SOCIALE, davanti al Tribunale de L’Aquila, per conseguire da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME (indicato quale ‘ dominus ‘ di fatto della società) il risarcimento del danno in ragione di trattative per la cessione d’azienda, a dire dell’attrice fraudolente, in detta sede RAGIONE_SOCIALE ebbe a domandare, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 2.631.320,00, in ragione del ritardato rilascio dell’immobile già oggetto della locazione . Siffatta pretesa si basava sulla clausola penale di cui alla scrittura privata del 18 dicembre 1986, integrativa dell’originario contratto di locazione, clausola che prevedeva -in particolare, al punto b) -il pagamento, dalla data della diffida al rilascio, di una penale del 5% al giorno, da calcolarsi sulla media giornaliera degli incassi lordi, percepito nel punto vendita di INDIRIZZO in L’Aquila. La somma così determinata, nella prospettazione di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, corrispondeva al ‘maggior danno’ dalla stessa sofferto in dipendenza della perduta possibilità di gestire il supermercato in via diretta.
Pronunciata dal Tribunale aquilano sentenza non definitiva che, rigettata la domanda di PAM, disponeva la prosecuzione del giudizio per l’esatta determinazione del ‘ quantum ‘ spettante, invece, a RAGIONE_SOCIALE, detta pronuncia veniva appellata da PAM, nonché, in via incidentale, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE. Essa, in particolare, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che dalla penale andassero detratti gli importi già corrisposti da PAM in esecuzione del lodo arbitrale, importi tra i quali -assumeva già allora RAGIONE_SOCIALE -non poteva ritenersi incluso il maggior danno costituito dalla perdita della possibilità di un esercizio diretto dell’attività oggetto dell’affitto d’azienda, predeterminato, appunto, dalla penale.
Nelle more di tale giudizio di appello, il Tribunale de L’Aquila -dopo aver dato corso ad una CTU -pronunciava sentenza definitiva, liquidando in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di € 1.870.182,16, oltre interessi moratori convenzionali. Somma determinata detraendo, da quanto già ritenuto dovuto a titolo di penale e quantificato dalla precedente sentenza non definitiva, l’importo di € 748.852,50, precedentemente corrisposto in esecuzione del lodo arbitrale.
Esperito gravame da PAM anche avverso tale sentenza, il giudice d’appello , riunito il giudizio a quello già pendente in re lazione all’impugnazione della sentenza non definitiva, oltre a respingere la domanda di PAM, rigettava anche -ribaltando, sul punto, l’esito del giudizio di primo grado la domanda di pagamento della penale, proposta da RAGIONE_SOCIALE. Esito, questo, cui perveniva sul presupposto che l’operatività della penale dovesse ritenersi esclusa in ragione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale e di un divieto di cumulo, costituendo la penale
una duplicazione della posta risarcitoria -il ‘maggior danno’, d i cui all’art. 1591 cod. civ. già riconosciuta dagli arbitri. Costoro, infatti, avevano individuato e liquidato due distinte voci di danno, stabilendo -in aggiunta alla disposta liquidazione di £ 300.000.000, per ogni anno di detenzione a far data dall’avvenuta risoluzione del contratto -che una somma di £ 25.000.000 mensili dovesse essere ‘eventualmente’ corrisposta ‘fino all’effettivo rilascio’.
Proposto da RAGIONE_SOCIALE ricorso per revocazione avverso tale decisione, la Corte aquilana lo rigettava, sicché contro detta decisione essa ricorreva per cassazione, con impugnazione, tuttavia, dichiarata inammissibile da questa Corte, con la predetta ordinanza n. 22627/20, del 16 ottobre 2020.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la società RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -nullità dell’ordinanza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
La ricorrente evidenzia che il tema, già sottoposto a questa Corte con il precedente ricorso, consisteva nello stabilire se ris pondesse al vero, o meno, l’assunto per cui , nel lodo arbitrale, sarebbero state riconosciute (e liquidate) due distinte voci di danno. A sostegno della censura allora proposta era stato indicato il testo dello stesso lodo, con riguardo al chiaro tenore letterale sia della sua parte motiva sia, soprattutto, del dispositivo.
Orbene, l’ordinanza di questa Corte oggetto del presente ricorso per revocazione avrebbe erroneamente affermato -nella prospettazione dell’odierna ricorrente per revocazione che il l odo riconobbe a RAGIONE_SOCIALE il maggior danno di cui all’art. 1591 cod. civ.
Tale affermazione sarebbe però frutto, secondo l’odierna ricorrente, di un errore percettivo, posto che il lodo ha riconosciuto una sola voce di danno (liquidata in £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall’8 gennaio 1994), limitandosi ad aggiungere, forse pleonasticamente, che, comunque, la conduttrice inadempiente all’obbligo di rilascio avrebbe dovuto corrispondere le ‘indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente m aturande fino all’effettivo rilascio’. Tale affermazione non contiene, né d’altra parte poteva contenere, alcun riferimento all’art. 1591 cod. civ., né al concetto giuridico di ‘maggior danno’ , risolvendosi in una precisazione -forse pleonastica, ribadisc e l’odierna ricorrente -dell’obbligo , di natura contrattuale, che la conduttrice aveva di corrispondere alla locatrice i canoni concordati.
Questa Corte, dunque, nel concludere che quello sottoposto al suo esame non era un vizio revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., ma una questione relativa all’interpretazione del lodo, sarebbe incorsa essa stessa in un errore percettivo che ha investito il contenuto del lodo stesso, e più esattamente della sua parte dispositiva.
Ha resistito all ‘avversaria impugnazione, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
È rimasto solo intimato COGNOME COGNOME.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte , nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è inammissibile.
8.1. Infatti, l’unico motivo in cui esso si articola prospett a non un errore ‘percettivo’ su di un fatto, quanto piuttosto -un’erronea interpretazione che, del lodo arbitrale, sarebbe stata data, dapprima, dal giudice della revocazione e, poi, da questa Corte, nel vagliare la legittimità della decisione del primo.
Il dispositivo del lodo arbitrale, come illustrato in ricorso, recava la condanna della società conduttrice -oltre che all ‘immediato rilascio della ‘ res locata ‘ -al risarcimento, in favore della società RAGIONE_SOCIALE, dei danni derivati dall ‘ occupazione abusiva dell ‘ immobile (nella misura di £ 300.000.000 per ogni anno di detenzione dall ‘ 8 novembre 1994, oltre interessi legali dalla stessa data), nonché al pagamento delle indennità mensili di £ 25.000.000 eventualmente maturate fino al rilascio. Orbene, stabilire se quest’ultima statuizione integrasse una duplicazione della penale, contrattualmente prevista, o concernesse, invece, il maggior danno di cui all’ ar t. 1591 cod. civ., ha costituito l’esito di un’operazione ermeneutica, e dunque di un’attività valutativa, non prospettabile come errore revocatorio.
Non viene, pertanto, denunciato alcun errore di fatto, visto che, nell’individuare l’affermazione recata da ll’ordinanza di questa Corte, oggetto dell’odierna impugnazione -che avrebbe determinato l’errore, non si fa riferimento all’enunciazione di un fatto bensì, ad una conseguenza giuridica, quella del riconoscimento del maggior danno ai sensi dell’ art. 1591 cod. civ., da trarsi dal contenuto del lodo. Il motivo di ricorso per revocazione ha ad oggetto, in buona sostanza, un’enunciazione
costituente espressione di apprezzamento del contenuto del lodo in precedenza riassunto e non, invece, un ‘fatto’.
Inoltre, corrobora l’esito dell’inammissibilità del motivo di ricorso il rilievo che la questione relativa alla sussistenza di una sola voce, o di due, del danno oggetto di liquidazione all’esito del giudizio arbitrale, è stata dibattuta dalle parti, sicché difetta pure il requisito, necessario ai fini della revocazione, ‘che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi’ (tra le altre, Cass. Sez. 6 -2, ord. 10 gennaio 2021, n. 16439, Rv. 661483-01; Cass. Sez. 1, sent. 4 aprile 2019, n. 9527, Rv. 653687-01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1 5 .000,00, più € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica della