Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19767 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19767 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19182-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZI DI RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
Gestione separata avvocati
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
avverso la sentenza n. 149/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 148/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Potenza rigettava l’opposizione ad avviso di addebito proposta dall’AVV_NOTAIO e avente ad oggetto il debito contributivo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativo al reddito da lavoro autonomo dalla stessa percepita nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ ente.
Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo; né era maturata la prescrizione quinquennale decorrente dal 6.7.2011, poiché essa fu interrotta con due atti, uno del 1.6.2015 e l’altro del 12.7.2016, come affermato dalla stessa COGNOME nel ricorso di primo grado.
Avverso la sentenza, NOME NOME ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha conferito procura ai difensori senza svolgere attività difensiva, mentre è rimasta intimata l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle Entrate-Riscossione.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95 e 1 d.P.C.m. del 12.5.2011: la prescrizione era stata interrotta con il solo atto del 12.7.2016, e quindi tardivamente, decorrendo il dies a quo, in base all’art.1 d.P.C.m. del 12.5.2011 dal 6.7.2011. Il primo atto ritenuto interruttivo dalla Corte d’appello, datato 1.7.2015, non era tale, in quanto riferito al diverso debito contributivo afferente all’anno 2009. La Corte aveva riferito entrambi gli atti al debito del 2010, per come affermato dalla ricorrente nel ricorso di primo grado, ma nel ricorso di primo grado la ricorrente aveva invece detto che l’atto interruttivo dell’1.7.2015 riguardava il debito contributivo relativo all’anno 2009.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.115 c.p.c. La Corte sarebbe incorsa in errore percettivo sul contenuto del ricorso di primo grado, in cui il primo atto interruttivo dell’1.7.2015 era dichiarato come riferito all’anno 2009 e non al debito dell’anno 2010. Ciò non sarebbe mai stato contestato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dunque era un fatto incontroverso.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.: la Corte avrebbe rilevato l’interruzione con atto dell’1.7.2015 nonostante fosse pacifico tra le parti in causa che l’unico atto interruttivo relativo al d ebito dell’anno 2010 era quello datato 12.7.2016, e quindi andando oltre le eccezioni delle parti.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, sono infondati.
Il primo motivo, che deduce violazione di legge, è infondato, poiché la Corte non ha fatto errata applicazione dell’art.1 d.P.C.m. 12.5.2011, né delle norme di legge sulla prescrizione, ma ha, con un giudizio di fatto, ritenuto che una richiesta di pagamento emessa in data 1.7.2015 avesse valore interruttivo, ai sensi dell’art.2943 c.c.
Il secondo motivo è infondato.
Esso deduce un errore percettivo su un fatto incontroverso, ovvero vertente sul contenuto oggettivo del ricorso, anziché un errore di valutazione sull’informazione ricavabile dal ricorso stesso: la Corte avrebbe detto che nel ricorso introduttivo era indicata come atto interruttivo relativo al debito contributivo dell’anno 2010 la richiesta di pagamento dell’1.7.2015, mentre tale richiesta nel ricorso di primo grado era indicata come interruttiva del debito contributivo riferito all’anno 2009.
Il motivo cita a sostegno varie pronunce di questa Corte in base alle quali l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova sarebbe sindacabile in sede di legittimità per violazione dell’art.115 c.p.c., ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c.
Tale orientamento risulta smentito dalla recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. 5792/24), la quale ha ribadito l’orientamento tradizionale secondo cui l’errore percettivo che cada sul contenuto oggettivo del documento può essere fatto valere con la revocazione per errore di fatto.
Solo nel caso in cui l’errore percettivo cada su un fatto controverso, essendo esclusa la revocazione, il vizio della pronuncia è denunciabile ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c. ove si tratti di fatto processuale. Non è però questa l’ipotesi in questione, poiché lo stesso ricorso dà atto che era pacifico tra le parti, e dunque non si trattò di fatto controverso, che l’atto interruttivo del l ‘1.7.2015 si riferisse all’anno 2009, e non all’anno 2010.
Infine, da respingere è il terzo motivo di ricorso, poiché l’interruzione della prescrizione è rilevabile d’ufficio e non necessita di eccezione di parte, senza alcuna violazione dell’art.112 c.p.c., ove il fatto interruttivo emerga dagli atti di causa (v. Cass. S.U. 15661/05, Cass.9810/23).
Conclusivamente il ricorso è da respingere con compensazione delle spese di lite, essendo Cass. S.U. 5792/24 sopravvenuta all’introduzione del giudizio di cassazione.
P.Q.M.