Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1509/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente – avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 7/2022, depositato il 14/06/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89, NOME COGNOME chiedeva alla Corte d’Appello di Trieste di ingiungere al RAGIONE_SOCIALE (‘MEF’) il pagamento di un equo indennizzo per i danni non patrimoniali subìti a causa RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole durata del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, dichiarato con sentenza del Tribunale di Udine RAGIONE_SOCIALE‘11.02.2008 e definito con decreto di chiusura del 07.04.2021.
Il Consigliere Delegato RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Trieste, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione, con decreto monitorio emesso il 19.11.2021, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘istante, RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 3.200,00 a titolo di equa riparazione, oltre ad accessori di legge.
Il ricorso ed il predetto decreto venivano entrambi notificati al MEF presso l’Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Trieste.
1.1. A séguito di tale notifica, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE proponevano opposizione avverso il menzionato decreto chiedendone l’annullamento, eccependo:
il MEF, il proprio difetto di legittimazione passiva ( rectius , il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio), posto che la domanda doveva essere proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ex art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001;
-il RAGIONE_SOCIALE si doleva, in primo luogo, RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa rettifica operata ex officio dal giudice delegato rispetto all’erronea individuazione del soggetto passivo tenuto all’indennizzo operata dalla parte istante; censurava, inoltre, l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine dei trenta giorni previsti dall’art. 5, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, atteso che alcuna notifica era stata effettuata dalla controparte nei suoi confronti.
La Corte d’Appello adìta in opposizione riteneva che si fosse verificata un’irregolarità sanabile ex art. 4 legge 25 marzo 1958, n.
260, pertanto, dava termine per la notificazione del ricorso, del decreto e del verbale di udienza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché successivo termine per l’eventuale proposizione di motivi di opposizione, fissando nuova udienza.
Costituitosi, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non proponeva altri motivi di opposizione, ma entrambi i Ministeri insistevano nelle proprie deduzioni sopra richiamate.
L’opposizione, dunque, veniva rigettata, in quanto i motivi ivi elevati erano da ricondurre ad errore di identificazione del soggetto pubblico difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, sanato facendo applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958, senza che fossero proposti altri motivi di opposizione da esaminare nel merito.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, osservava la Corte triestina che:
-l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 deve essere interpretato in senso ampio: la norma è applicabile anche quando l’errore di identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass., Sez. Un., sentenza n. 8516 del 29.05.2012), e la sua operatività è circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termine, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘automatica stabilizzazione dei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALEa comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto;
-nel procedimento di equa riparazione, la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte del MEF consente l’integrazione del contraddittorio ex art. 4 legge n. 260 del 1958 per la prima volta in fase di opposizione, a cognizione piena, momento in cui l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato è posta nella condizione, appunto, di sollevare detta eccezione;
l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa notifica all’Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Trieste, incaricata ex lege RAGIONE_SOCIALEa difesa di entrambi i Ministeri, esclude in sé la declaratoria di inefficacia del decreto, che sussiste soltanto in caso di omissione RAGIONE_SOCIALEa notifica e, quindi, non può essere
pronunciata nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta a fronte d i un’avvenuta notifica, pur se affetta da nullità.
Il suddetto decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Trieste veniva impugnato per la cassazione dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso veniva affidato a due motivi.
Resisteva NOME COGNOME.
Comunicata la proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, le due Amministrazioni ricorrenti hanno chiesto la decisione ex art. 380bis cod. proc. civ.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Va preliminarmente osservato che a séguito RAGIONE_SOCIALEa decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato proponente, ex art. 380bis cod. proc. civ., al Collegio che definisce il giudizio non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51, comma 1, n. 4 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 cod. proc. civ.
Con il primo motivo si deduce error in procedendo per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, legge n. 260/1958, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza secondo cui il decreto di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione era stato emesso dal giudice monocratico nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mai convenuto in giudizio, come invece previsto dall’art. 3, comma 2, legge n. 89 del 2001. Tanto più, precisano i ricorrenti, che
si tratta di questione attinente al difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale, rispetto alla quale non può trovare applicazione la rimessione in termini ex art. 4 legge n. 260 del 1958 non trattandosi di mera irregolarità sanabile, bensì di questione relativa al merito RAGIONE_SOCIALEa lite, la cui carenza non può che condurre al rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda azionata . Inoltre, proseguono i ricorrenti, l’art. 4 legge n. 260 del 1958 non può trovare applicazione nel procedimento di equa riparazione per la stessa struttura di detto procedimento: non nella prima fase innanzi al giudice monocratico, poiché si svolge in assenza di contraddittorio; non nella fase di opposizione, perché è ormai troppo tardi. Il decreto monitorio, infatti, è irrimediabilmente viziato in quanto emesso nei confronti di un soggetto (il RAGIONE_SOCIALE, nel caso di specie) nei cui confronti la domanda non era mai stata proposta e al quale il decreto che accoglie la domanda non era mai stato neanche notificato.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 260 del 1958, 5 legge n. 89 del 2001 e 153 cod. proc. civ., in relazione all’art 360, comma uno n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di inefficacia del decreto monitorio – eccepita in quanto non notificato al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel termine dei trenta giorni previsti dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001 -stante l’avvenuta ese cuzione RAGIONE_SOCIALEa notifica all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, incaricata ex lege RAGIONE_SOCIALEa difesa di entrambi i Ministeri. Tale argomentazione -obiettano i ricorrenti -intanto è fondata su un precedente inconferente (Cass. n. 17150/2019), poiché deciso vigente il procedimento di equa riparazione articolato in un’unica fase; inoltre, ignorando la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non tiene conto del fatto che la fase di opposizione, di realizzazione piena del contraddittorio, coincide con il momento in cui l’Amministrazione ingiunta può eccepire la mancata notifica del decreto e/o la sua inesistenza al fine di ottenere la
dichiarazione di inefficacia del decreto. A fronte di tale eccezione il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione non può, a sua volta, assegnare termine per la rinotifica, erroneamente applicando l’art. 4 legge n. 260 del 1958, ma deve limitarsi a dichiarare l’inefficacia del decreto monitorio. Infine, concludono i ricorrenti, la rimessione in termini da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione è stata disposta d’ufficio, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 cit. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 cod. proc. civ. che stabilisce il più generale principio per cui l’operatività RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini è subordinata alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica; essi si rivelano infondati in tutte le diverse censure.
4.1. Non sussiste violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
A tal proposito, è utile ricordare che -per principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi il vizio di ultrapetizione ricorre allorquando il giudice pronunzia oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda e RAGIONE_SOCIALEe eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.
Nel caso di specie, lo stesso ricorso (pp. 7-8) riconosce che l’opposizione al decreto monitorio è stata proposta sia dal RAGIONE_SOCIALE lamentando la mancanza di titolarità nel rapporto sostanziale -sia dallo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui il decreto impugnato si rivolgeva; non si è trattato, innanzitutto, di iniziativa ex officio da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte triestina che, chiamata a dichiarare da una parte l’assenza di titolarità RAGIONE_SOCIALE‘azione e, dall’altra, l’inefficacia del decreto impugnato, ha applicato l’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 260 del 1958 in virtù del principio iura novit curia rimettendo in termini il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza fissata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, avrebbe potuto difendersi nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione riguardante l’equa riparazione.
Ne consegue che non risulta violato il principio del contraddittorio né il diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione: come affermato dalla Corte triestina, la ratio RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 260 del 1958 è quella di agevolare l’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEe pretese vantate nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione, senza peraltro eludere il principio del contraddittorio, sì che il reale destinatario degli effetti di un atto giudiziario (nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE) non si vedrà stabilizzare automaticamente gli effetti di una notificazione effettuata ad altro soggetto pubblico (MEF), solo in funzione RAGIONE_SOCIALEa comune difesa (Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato), essendo l’operatività RAGIONE_SOCIALEa norma citata limitata, appunto, alla rimessione in termini, al fine di consentire al soggetto pubblico pretermesso di esercitare il suo diritto di difesa (v. in termini: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019: nella specie, questa Corte – in tema di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento – ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al RAGIONE_SOCIALE senza disporre la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica al RAGIONE_SOCIALE, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).
A tanto si deve aggiungere che la fase monitoria del procedimento di equa riparazione si svolge -come del resto ammettono gli stessi ricorrenti -inaudita altera parte , quindi in assenza del contraddittorio pieno.
4.2. Quanto alla mancanza di titolarità passiva del rapporto sostanziale, correttamente essa è stata qualificata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione come legitimatio ad causam (v. decreto p. 4, rigo 20), la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con
conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento (Cass., 1 civ., 10.01.2008 n. 355; più di recente: Cass., 2 civ., 03.08.2022 n. 24049; Cass., 1 civ., 30.11.2021 n. 37659). Come tale, essa non attiene al merito RAGIONE_SOCIALEa lite, quanto piuttosto all’identificazione del soggetto pubblico obbligato (esteso, come chiarito da questa Corte, alle soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato: Cass., Sez. Un., n. 8516 del 2012), situazione espressamente disciplinata dall’art. 4 legge n. 260 del 1958 più volte citato, verificatasi nella fattispecie di cui è causa, riferibile anche -per espressa estensione letterale, e quindi a prescindere dalla scelta del giudice del monitorio di «correggere» come errore materiale il soggetto destinatario del decreto all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘errore di notifica del decreto monitorio (v. decreto p. 5, 2° capoverso: così Cass. n. 8516 del 2012 cit.).
In questo senso si può, dunque, parlare di mera «irregolarità» sanabile, appunto, ex art. 4 cit., poiché non riguarda la mancata instaurazione del rapporto processuale.
4.3. Per quel che, poi, concerne la pretesa incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa struttura del procedimento di equa riparazione con l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 260 del 1958, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ha correttamente sostenuto ( diversamente dall’interpretazione espressa nel secondo motivo del ricorso a p. 18, 1° capoverso) che: « L’opposizione di cui all’art. 5 -ter L. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente a oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 17522/2022 e Cass. n. 17388/2022, per tutte); ciò significa … che è nella fase a cognizione piena a dovere essere eseguita la sanatoria prevista dall’art. 4 L. 260/1958» (v. decreto impugnato p. 6, primi 5 righi).
Da tanto discende la perfetta aderenza di quanto affermato nella pronuncia di questa Corte richiamata nel decreto impugnato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17150 del 2019), ritenuta invece inconferente dai ricorrenti: pur se resa nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 legg e n. 89 del 2001, quando ancora non era prevista l’articolazione del procedimento di equa riparazione in due fasi, il principio in essa contenuto (ossia l’obbligo per il giudice RAGIONE_SOCIALE‘opposizione di non dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma di disp orre, ex art. 4 L. 260/1958, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica concedendo un termine alle parti istanti per provvedervi) si applica appunto -stante l’unitarietà del procedimento alla fase di opposizione, non già a quella monitoria.
4.3.1. Del resto, come è stato ampiamente chiarito da questa Corte, non può comunque essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione (cui il procedimento di equa riparazione è ispirato) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità o RAGIONE_SOCIALEa irregolarità RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione. L ‘opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi di detta norma è, infatti, assoggettata allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘opposizione tardiva (art. 650 cod. proc. civ.), e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (artt. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica, o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21420 del 30/08/2018; nello stesso senso: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11154 del 09/05/2018; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 24137 del 28/11/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5656 del 20/03/2015).
4.3.2. In effetti, tanto la struttura monitoria del procedimento previsto dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89 del 2001, che termina con un
provvedimento la cui notifica attua la provocatio ad opponendum , quanto l’espressa sanzione d’inefficacia prevista dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, rimandano all’analoga disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 644, comma 1, cod. proc. civ., sull’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto. Tale norma è costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice RAGIONE_SOCIALEa volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento RAGIONE_SOCIALEa previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 cod. proc. civ., per cui, «se il decreto è stato notificato, anche se la notifica sia nulla o fuori termine, l’unico rimedio esperibile contro di esso è l’opposizione prevista dall’art. 645 cod. proc. civ.» (Cass. n. 3994 del 2016, in motiv.; Cass. n. 8126 del 2010; Cass. n. 19239 del 2004).
4.4. In sintesi: l’inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 644 cod. proc. civ. è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche all’ipotesi di nullità o di irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica eseguita nel predetto termine poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice RAGIONE_SOCIALEa volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (Cass. n. 17478 del 2011). Solo se la nullità o l’irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto abbia impedito all’opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, è prevista la possibilità di farla valere a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione tardiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 650 cod. proc. civ. (Cass. n. 24223 del 2015, in motiv.).
Da tali principi, che confinano l’inefficacia del decreto ingiuntivo alla sola inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica nel termine previsto e conferiscono
rilievo alla notifica nulla oppure irregolare solo per consentire la tardiva instaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione, consegue che la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell’ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato: nel caso di nullità o irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto ingiuntivo, cui faccia seguito un’opposizione tempestiva (come accaduto nel caso che ci occupa) è, quindi, inammissibile la deduzione, per tali vizi, RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia del decreto, che riguarda solo l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica nel termine ex art. 644 cod. proc. civ., mentre la sua nullità o irregolarità rileva ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa proponibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. (Cass. n. 24223 del 2015; Cass. n. 12695 del 2017).
Nel caso di specie, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto monitorio per conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto opposto per mancata notifica nel termine di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 89 del 2001 (v. atto di opposizione riportato in ricorso alle pp. 7-8) e tanto basta a decretare la mera irregolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica (sanabile, appunto, con la rimessione in termini in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 260 del 1958) non sussistendo -come sopra detto -la totale mancanza ovvero l’inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALEa no tificazione.
5. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso infondato.
Liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALEa norma citata, le parti ricorrenti devono essere, inoltre, condannate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. (disposizione che trova
applicazione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A.), sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende v. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023). A tal proposito, ritiene il Collegio che non ha pregio quanto affermato dai ricorrenti nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., ove si sostiene che la proposta di definizione anticipata ex art. 380bis formulata dal Consigliere Delegato esprime un principio di diritto innovativo rispetto al quale non vi sono precedenti e che gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nel decreto impugnato, poiché privi di alcun collegamento concreto con la fattispecie di cui al presente ricorso, non potranno certamente costituire il percorso argomentativo idoneo a sorreggere il rigetto del ricorso, dovendo quest’ultimo eventualmente confrontarsi con le argomentazioni formulate in sede di impugnazione portate all’attenzione del Collegio, sì che non debbano essere applicate le sanzioni processuali previste dall’art. 96, commi 3 e 4, stante la certa non conformità del giudizio definito alla proposta.
Con riferimento a tale tesi, sia sufficiente qui ricordare, riassumendo quanto argomentato nella proposta di definizione accelerata, che: l’erronea individuazione RAGIONE_SOCIALE‘organo RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale legittimato a resistere rappresenta una mera irregolarità; l’incompatibilità del la struttura del procedimento di equa riparazione con l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n. 260 del 1958 ; l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 5 -ter legge n. 89 del 2001 al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa nullità o irregolarità RAGIONE_SOCIALEa sua notificazione, sono tutte tesi confutate dal Consigliere Delegato (e riprese nel presente giudizio) sulla base RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza consolidata.
Tanto basta ad escludere che la proposta di definizione accelerata possa rappresentare una «novità», dalla quale discenderebbe la necessaria difformità RAGIONE_SOCIALEa presente motivazione
dalla proposta del Consigliere Delegato, fino ad impedire l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, commi 3 e 4.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 1.100,00 per compensi, oltre ad €. 100 ,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore, avvocato NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario;
condanna, altresì, le Amministrazioni ricorrenti al pagamento in solido, a favore del controricorrente ed ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa somma equitativamente determinata nella misura di €. 1.100,00, nonché al pagamento in solido, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende ed in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, comma 4, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALEa somma di €. 6 00,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda