Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14752 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19258/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dal l’avvocato COGNOME
ALICATA
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 929/2022 depositata il 27/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato avanti al TAR nel 2005 e definito nel 2021.
Il ricorso era stato respinto perché proposto nei confronti del Ministero della Giustizia invece che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il soccombente aveva proposto opposizione formulando anche richiesta di rimessione in termini per la notificazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la riproposizione dell’istanza di indennizzo nei confronti del quale non era stata possibile nel rispetto dei termini di legge per il ritardo con cui era stato depositato (nell’ultimo giorno utile per proporre il ricorso ex lege n.89/2001) il decreto opposto; l’opponente aveva altresì lamentato la violazione dell’art.4 l. n.260/1958, perché il Giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’erronea individuazione del soggetto da evocare in giudizio e aveva altresì evidenziato, comunque, la mera irregolarità del rilievo, suscettibile di sanatoria; nel merito, aveva insistito per la fondatezza della pretesa azionata.
Nessuno si era costituito per i Ministeri.
L’opposizione era stata respinta dalla Corte d’Appello di Catania con le seguenti argomentazioni: -nel caso di specie legittimato passivo rispetto alla domanda proposta da NOME COGNOME era il Ministero dell’Economia e delle Finanze, vertendosi in materia di indennizzo da irragionevole durata di un processo amministrativo, e la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia poteva essere rilevata d’ufficio; del tutto inappropriati apparivano i richiami dell’opponente all’art.4 l. n.260/1958, non applicabile al procedimento ex l. n.89/2001 nella sua fase sommaria, non prevedente contraddittorio; in ogni caso, l’errore caduto sull’identificazione dell’Amministrazione destinataria della richiesta di indennizzo non costituiva una mera irregolarità ma era vizio che inficiava totalmente, ai sensi dell’art.41 co 2 c.p.a., la valida proposizione della domanda; non era possibile alcuna rimessione in termini essendo stata l’erronea identificazione del Ministero legittimato passivo dovuta ad errore imputabile allo stesso ricorrente.
Il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno depositato un mero atto di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’erroneità del deciso della Corte d’Appello di Catania nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al procedimento ex l. n.89/2001, nella fase sommaria e nella successiva fase di opposizione, il disposto dell’art.4 l. n.260/58: il vizio individuato viene prospettato come violazione di
legge, ex art.360 n.3 c.p.c., e come comunque idoneo a provocare altresì la nullità del provvedimento impugnato, ex art.360 n.4 c.p.c. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, ai sensi dell’art.360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che l’art.4 l. n.260/1958 riguardi l’errore nell’individuazione della persona del legale rappresentante dell’amministrazione, quando invece esso fa riferimento anche all’ipotesi in cui l’errore di identificazione riguardi distinte soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto applicabili al procedimento disciplinato dalla legge n.89/2001 le disposizioni processuali del d. lgs. n.104/2010, in particolare l’art.41, norme invece ad esso totalmente estranee.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente chiede di essere rimesso in termini per il rinnovo della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.4 l. n.260/1958, reiterando l’istanza che si assume essere stata erroneamente respinta dalla Corte d’Appello di Catania con violazione del disposto dell’art.360 co 1 n.3 e n.4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, ‘ In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, … L’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice – fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23853; Cass., Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 2; Cass., Sez. II, 21 settembre 2021, n. 25499) ‘ -così più di recente, Cass. n.34202/2024; cfr. anche, oltre ai precedenti di legittimità ivi richiamati, Cass. n.8049/2019 e Cass. n.33764/2022-.
In particolare, si sottolinea nella motivazione dell’ordinanza n.8049/2019 quanto segue: ‘ Questa Corte ha affermato (da ultimo Cass. n. 4690 del 2018) che, ove l’atto introduttivo del giudizio per l’equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, sia
notificato per errore, come nella specie, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anziché al Ministero della Giustizia, che sia parte effettiva della causa da riassumere, trova comunque applicazione l’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, invero operante (secondo l’insegnamento di Cass. sez. un. n. 8516 del 2012) anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, seppure, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua applicabilità rimane circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. L’erronea individuazione in sede di riassunzione dell’amministrazione statale legittimata a resistere determina, in sostanza, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Perugia, non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, perciò sanabile, ex art. 4 della legge n. 260/1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti del soggetto indicato dal giudice (cfr. Cass. n. 5314 del 2018), oppure mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora per la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (si veda anche Cass. n. 15691 del 2013). …’ -negli stessi termini si esprime Cass. n.33764/2022-.
Da quanto esposto consegue che a prescindere dall’esistenza e dall’ampiezza dei poteri di intervento del Giudice nella fase sommaria per la regolarizzazione del rapporto processualel’errata indicazione, nel ricorso introduttivo, del Ministero legittimato rispetto alla domanda di indennizzo, non avrebbe potuto giustificare il rigetto dell’opposizione proposta avverso al provvedimento di diniego di indennizzo, pronunciato all’esito della fase sommaria appunto sul presupposto dell’errata identificazione del Ministero debitore, in assenza della proposizione di tempestiva eccezione secondo le indicazioni di cui all’art.4 l. n.260/1958, in sede di costituzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione erroneamente indicata nel ricorso come debitrice.
L’errore di diritto è palese. Il decreto oggetto di impugnazione è stato pronunciato in violazione di legge e deve essere cassato, con
rinvio alla Corte d’Appello di Catania che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto univocamente ripetuti nelle pronunce di legittimità sopra richiamate.
Restano logicamente assorbiti gli altri motivi.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della