Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14752 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19258/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dal l’avvocato NOME
ALICATA
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 929/2022 depositata il 27/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva chiesto indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione alla irragionevole durata di un giudizio amministrativo, iniziato avanti al TAR nel 2005 e definito nel 2021.
Il ricorso era stato respinto perché proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE invece che nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Il soccombente aveva proposto opposizione formulando anche richiesta di rimessione in termini per la notificazione al RAGIONE_SOCIALE, la riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di indennizzo nei confronti del quale non era stata possibile nel rispetto dei termini di legge per il ritardo con cui era stato depositato (nell’ultimo giorno utile per proporre il ricorso ex lege n.89/2001) il decreto opposto; l’opponente aveva altresì lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.4 l. n.260/1958, perché il Giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’erronea individuazione del soggetto da evocare in giudizio e aveva altresì evidenziato, comunque, la mera irregolarità del rilievo, suscettibile di sanatoria; nel merito, aveva insistito per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata.
Nessuno si era costituito per i Ministeri.
L’opposizione era stata respinta dalla Corte d’Appello di Catania con le seguenti argomentazioni: -nel caso di specie legittimato passivo rispetto alla domanda proposta da NOME COGNOME era il RAGIONE_SOCIALE, vertendosi in materia di indennizzo da irragionevole durata di un processo amministrativo, e la carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE poteva essere rilevata d’ufficio; del tutto inappropriati apparivano i richiami RAGIONE_SOCIALE‘opponente all’art.4 l. n.260/1958, non applicabile al procedimento ex l. n.89/2001 nella sua fase sommaria, non prevedente contraddittorio; in ogni caso, l’errore caduto sull’identificazione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione destinataria RAGIONE_SOCIALE richiesta di indennizzo non costituiva una mera irregolarità ma era vizio che inficiava totalmente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.41 co 2 c.p.a., la valida proposizione RAGIONE_SOCIALE domanda; non era possibile alcuna rimessione in termini essendo stata l’erronea identificazione del RAGIONE_SOCIALE legittimato passivo dovuta ad errore imputabile allo stesso ricorrente.
Il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un mero atto di costituzione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’erroneità del deciso RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Catania nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al procedimento ex l. n.89/2001, nella fase sommaria e nella successiva fase di opposizione, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.4 l. n.260/58: il vizio individuato viene prospettato come violazione di
legge, ex art.360 n.3 c.p.c., e come comunque idoneo a provocare altresì la nullità del provvedimento impugnato, ex art.360 n.4 c.p.c. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.360 comma 1, n.3 e 4 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto che l’art.4 l. n.260/1958 riguardi l’errore nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE persona del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, quando invece esso fa riferimento anche all’ipotesi in cui l’errore di identificazione riguardi distinte soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
3. Il terzo motivo di ricorso censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto applicabili al procedimento disciplinato dalla legge n.89/2001 le disposizioni processuali del d. lgs. n.104/2010, in particolare l’art.41, norme invece ad esso totalmente estranee.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente chiede di essere rimesso in termini per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4 l. n.260/1958, reiterando l’istanza che si assume essere stata erroneamente respinta dalla Corte d’Appello di Catania con violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.360 co 1 n.3 e n.4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, ‘ In tema di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, … L’erronea evocazione in giudizio di un RAGIONE_SOCIALE al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice – fissi un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALE l. n. 260 del 1958, purché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato (Cass., Sez. II, 4 agosto 2023, n. 23853; Cass., Sez. II, 2 gennaio 2023, n. 2; Cass., Sez. II, 21 settembre 2021, n. 25499) ‘ -così più di recente, Cass. n.34202/2024; cfr. anche, oltre ai precedenti di legittimità ivi richiamati, Cass. n.8049/2019 e Cass. n.33764/2022-.
In particolare, si sottolinea nella motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza n.8049/2019 quanto segue: ‘ Questa Corte ha affermato (da ultimo Cass. n. 4690 del 2018) che, ove l’atto introduttivo del giudizio per l’equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, sia
notificato per errore, come nella specie, al RAGIONE_SOCIALE, anziché al RAGIONE_SOCIALE, che sia parte effettiva RAGIONE_SOCIALE causa da riassumere, trova comunque applicazione l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 25 marzo 1958, n. 260, invero operante (secondo l’insegnamento di Cass. sez. un. n. 8516 del 2012) anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, seppure, in forza del principio RAGIONE_SOCIALE‘effettività del contraddittorio, la sua applicabilità rimane circoscritta al profilo RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALE comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. L’erronea individuazione in sede di riassunzione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale legittimata a resistere determina, in sostanza, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello di Perugia, non la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, perciò sanabile, ex art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 260/1958, n. 260, attraverso la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘atto nei confronti del soggetto indicato dal giudice (cfr. Cass. n. 5314 del 2018), oppure mediante la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora per la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (si veda anche Cass. n. 15691 del 2013). COGNOME‘ -negli stessi termini si esprime Cass. n.33764/2022-.
Da quanto esposto consegue che a prescindere dall’esistenza e dall’ampiezza dei poteri di intervento del Giudice nella fase sommaria per la regolarizzazione del rapporto processualel’errata indicazione, nel ricorso introduttivo, del RAGIONE_SOCIALE legittimato rispetto alla domanda di indennizzo, non avrebbe potuto giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta avverso al provvedimento di diniego di indennizzo, pronunciato all’esito RAGIONE_SOCIALE fase sommaria appunto sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘errata identificazione del RAGIONE_SOCIALE debitore, in assenza RAGIONE_SOCIALE proposizione di tempestiva eccezione secondo le indicazioni di cui all’art.4 l. n.260/1958, in sede di costituzione in giudizio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione erroneamente indicata nel ricorso come debitrice.
L’errore di diritto è palese. Il decreto oggetto di impugnazione è stato pronunciato in violazione di legge e deve essere cassato, con
rinvio alla Corte d’Appello di Catania che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto univocamente ripetuti nelle pronunce di legittimità sopra richiamate.
Restano logicamente assorbiti gli altri motivi.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE