Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1369 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1369 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 13225/2024 proposto da:
AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., nonché dall’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME;
-intimati –
-avverso la sentenza n. 34461/2023 emessa dalla Corte di Cassazione in data 11/12/2023 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con istanza depositata in data 12.6.2024, l’AVV_NOTAIO, premesso che:
l’11.12.2023, a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, era stata pubblicata la sentenza n. 34461/2023 -non notificata -con cui questa
Correzione errore materiale Violazione tariffe professionali
–
Corte aveva rigettato le sue domande, condannandolo al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidava in euro 200,00 per spese ed euro 4.300,00 per compensi in favore di COGNOME NOME e in euro 200,00 per spese ed euro 5.700,00 per compensi in favore di COGNOME NOME, il tutto oltre IVA, C..A. e rimborso spese generali del 15%;
il d.m. n. 55/2014 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione del valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 prevede compensi che oscillano tra un minimo di euro 1.541, un medio di euro 3.082,00 ed un massimo di euro 4.623,00, oltre accessori ed oneri di legge;
la sentenza era affetta da errore di calcolo dei compensi, non avendo la Corte motivato la deroga dei parametri tra minimo e massimo;
tanto premesso, chiedeva procedersi alla correzione dell’errore materiale di calcolo liquidando le spese ed i compensi in favore di COGNOME NOME e di COGNOME NOME nel rispetto del d.m. n. 55/2014.
Le controparti non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale l’istante ha depositato memoria illustrativa.
2. Il ricorso è inammissibile.
Invero, non è possibile ricorrere, in una fattispecie del genere, alla procedura di correzione errore materiale, se si considera che quest’ultima è esperibile nel solo caso in cui la sentenza sia inficiata da omissioni o da errori materiali o calcolo e non anche quando si assume che sussista un errore di giudizio (nel caso di specie, rappresentato dalla erronea individuazione del valore della controversia o dalla mancata motivazione del superamento dei limiti massimi tariffari), sia pure derivato dal difettoso esame degli atti di causa (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4185 del 12/11/1976).
In particolare, in tema di liquidazione delle spese del giudizio, solo ove si tratti di un errore di calcolo o di semplice lapsus , non implicante un vizio logico di motivazione o la violazione di una norma giuridica, il rimedio all’uopo consentito è la procedura per la correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966).
Ciò in quanto l’errore di calcolo, correggibile con la speciale procedura di
cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., è quell’errore che, oltre a concernere un mero sbaglio o svista del giudice, non tocchi il contenuto della decisione e non possa, quindi, ripercuotersi su altre statuizioni della sentenza, come, ad esempio, in materia di regolamento delle spese processuali, cioè nel caso in cui l’errore abbia determinato una soccombenza erronea nella lite. Pertanto in tale ultima ipotesi si richiede non già la pura e semplice correzione dell’errore materiale, ma una nuova valutazione circa l’onere delle spese, in relazione all’accertato errore di calcolo che abbia inciso sul risultato finale della lite (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 247 del 07/02/1962).
Rappresenta, del resto, un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può motivatamente quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, con il solo limite inderogabile dei valori minimi, a seguito del d.m. n. 37/2018.
Come è noto, allora, il valore della controversia in una denuncia di nuova opera non è determinato dal valore economico dell’opera, ma è correlato al valore della domanda oggetto della causa di merito.
Nel caso di specie, NOME COGNOME, conseguito il provvedimento cautelare di sospensione dei lavori intrapresi per la costruzione di un ascensore, ha instaurato il giudizio petitorio di merito, invocando la declaratoria di illegittimità dell’opera reali zzata (perché in spregio alle norme relative alle distanze tra costruzioni e a quelle delle costruzioni dalle luci esistenti; cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione) e la condanna dei convenuti alla sua rimozione, nonché al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni.
Orbene, quando si controverte sulla violazione, da parte del convenuto, delle norme relative alle distanze legali da seguire nelle costruzioni, il valore della causa va determinato, in mancanza di specifica disposizione di legge, in base al criterio dettato dall’art. 15, terzo comma, c.p.c., con riguardo al valore del fondo del convenuto, da considerarsi quale fondo servente, gravato dal peso delle limitazioni per il cui rispetto l’attore agisce in giudizio. Tale criterio di valutazione non subisce deroga nelle ipotesi in cui la pretesa
dell’attore non tenda soltanto all’accertamento della violazione del diritto, bensì miri altresì ad ottenere dal giudice il ripristino della situazione precedente, risultato strettamente collegato all’accertamento della violazione suddetta. Se, peraltro, le nuove opere abbiano apportato all’immobile, gravato dalla limitazione, modificazioni di tale entità e struttura da trasformare la natura ed incidere sulle caratteristiche e la destinazione originaria del fondo, sì che i mutamenti costituiscono entità ben distinta sul fondo stesso quale risulta iscritto al catasto, la causa, qualora la costruzione non sia ancora iscritta al catasto ed il valore dell’intero immobile non possa determinarsi dagli atti, è da ritenere di valore indeterminabile (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 20/04/1970). In base al terzo comma dell’art. 15 c.p.c., infatti, se per l’immobile all’atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e, se questi non offrono elementi di stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l’art. 5, comma 6, del d.m. 55 del 2014 stabilisce che le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 968 del 13/01/2022).
Questa Sezione ha chiarito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 2019), in una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella in esame, che «Pacifico che la causa patrocinata dall’A. a tutela delle ragioni di R. P. era di valore indeterminabile, il giudice nella liquidazione avrebbe dovuto fare applicazione del principio enunciato dall’art. 5, comma sesto, del DM n. 55/2014, ai sensi del quale: “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.” Il giudice di merito, quindi, pur valutando in modo discrezionale l’oggetto e la complessità della controversia, avrebbe dovuto fare applicazione del relativo scaglione ai fini della liquidazione del
compenso, mentre ha scientemente utilizzato quello di riferimento per le cause con valore determinato da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, come sopra esposto, e ciò costituisce sicura violazione di legge per motivazione apparente.»
Non è altrimenti decisiva la dichiarazione di valore della controversia resa dall’odierno istante a pagina 2 del ricorso per cassazione (che, come è noto, non è vincolante per il giudice, dovendo questi determinarlo autonomamente per liquidare le spese processuali, tenendo conto della complessità della causa e del risultato ottenuto; cfr., in tal senso, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 12770 del 11/05/2023, secondo cui, in tema di contributo unificato, la dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell’individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il primo comma dell’art. 10 c.p.c., quando dice che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”), a mente della quale la stessa oscillerebbe tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Applicando il corretto valore, il compenso complessivamente riconoscibile oscillerebbe, considerando le tre fasi dello studio, introduttiva del giudizio e decisionale ed applicando i valori medi, tra un minimo di euro 3.418,00 ed un massimo di euro 7.655,00, con un valore intermedio di euro 5.513,00.
Ne consegue che gli importi liquidati da questa Corte con sentenza n. 34461/2023 dell’11.12.2023 (di euro 4.300,00 in favore di COGNOME NOME e di euro 5.700,00 in favore di COGNOME NOME) si porrebbero, comunque, esattamente in linea con il valore intermedio in precedenza indicato e, comunque, sensibilmente al di sotto del valore massimo riconoscibile.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è consentita alcuna
pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una soccombente (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23578 del 18/11/2016).
Nel caso di rigetto di un’istanza di correzione di errore materiale, la parte istante non deve essere condannata al versamento del doppio del contributo unificato, poiché tale procedura ha natura amministrativa e non giurisdizionale, e non costituisce un’i mpugnazione della decisione (cfr. Cass., Sez. 2, ordinanza n. 8427 del 28/03/2024).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 15.1.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME